Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44635 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44635 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI GENOVA nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME nato a IMPERIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/06/2023 del TRIBUNALE di IMPERIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN IFATTO
Il Tribunale di Imperia ha applicato su richiesta a NOME, imputata del reato p. e p. dall’art. 187, commi 1 e 1-bis , d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, commesso in Imperia il 27.8.2020, una pena sospesa di mesi cinque e giorni dieci di arresto ed Euro 1500,00 di ammenda..
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Genova, deducendo la violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all’omessa revoca della patente di guida prevista dall’art. 187, comma 1 bis, nonché in relazione all’omessa confisca dell’autovettura che dall’imputazione risulta di proprietà dell’imputata.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l’annullamento senza rinvio della impugnata sentenza impugnata limitatamente all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ed all’omessa statuizione della confisca dell’autovettura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è in primis ammissibile, nonostante i limiti imposti dall’art. 448 comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dall’art. 1 comma 51 della legge n. 103 del 2017 e ratione temporis applicabile al caso di specie. Infatti, tale deve considerarsi il ricorso avverso sentenza di patteggiamento, con il quale si censuri l’erronea ovvero l’omessa applicazione di sanzioni amministrative (Sez. U, n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349).
Se è vero che la novella ha limitato la proponibilità dell’impugnazione ai motivi concernenti l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e la illegalità del pena o della misura di sicurezza, nella specie, la violazione dedotta riguarda una statuizione (la sanzione amministrativa accessoria, per l’appunto), che presenta carattere autonomo, non riconducibile alle categorie della pera e delle misure di sicurezza indicate nella richiamata norma (Sez. 4, n. 29179 del 23/5/2018, P., Rv. 273091).
2.11 ricorso, poi, va accolto.
Con riguardo alla omessa applicazione della sanzione accessoria della revoca della parente di guida, tale sanzione, infatti, è imposta dalla norma di cui all’art
187, comma 1 bis, C.d.S., che neppure consente al giudice di optare per quella minore della sospensione della patente di guida.
Con riguardo all’omessa confisca del veicolo, il giudice ha omesso di disporre la confisca del veicolo sul quale si trovava alla guida il prevenuto al momento del controllo. Invero la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, prevista dall’art. 187, comma 2, lett. c), cod. strada, deve essere obbligatoriamente applicata con la sentenza di condanna o di patteggiamento, svolgendo il prefetto un ruolo meramente esecutivo della statuizione adottata dal giudice penale (Sez..4, n. 32427 del 3/11/2011, Camerlo, Rv. 253128).
Deve pertanto trovare accoglimento il ricorso della Procura Generale ma all’adempimento omesso dal giudice di merito può provvedere direttamente la Corte di Cassazione ai sensi dell’art.620 lett. I) cod. proc. pen., trattandosi di statuizione che non consente alcuna valutazione di carattere discrezionale, costituendo la confisca del veicolo effetto legale della pronuncia adottata.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la impugnata sentenza impugnata limitatamente alle sanzioni accessorie della sospensione della patente di guida, statuizione che elimina. Applica la revoca della patente di guida di NOME e la confisca del veicolo Fiat Panda targato TARGA_VEICOLO.
Così deciso il 10.10.2023