Sanzioni Accessorie Multiple: la Cassazione Chiarisce il Principio del Cumulo Materiale
In materia di sanzioni accessorie multiple, come la sospensione della patente di guida, la Corte di Cassazione torna a fare chiarezza su un punto cruciale. Con una recente ordinanza, ha stabilito l’inammissibilità di un ricorso, ribadendo principi fondamentali sia sulla formulazione dei motivi di impugnazione sia sul calcolo delle sanzioni in caso di condanna per più reati. Questa decisione offre spunti importanti per comprendere come la legge affronta le conseguenze amministrative dei reati stradali.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato era stato ritenuto responsabile per una serie di violazioni del Codice della Strada, in particolare per non essersi fermato dopo un incidente e per le lesioni causate. Di fronte alla conferma della condanna, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, affidandosi a diverse argomentazioni legali.
I Motivi del Ricorso
L’imputato ha basato il suo ricorso su quattro motivi principali:
1. Una presunta violazione di legge per mancata correlazione tra l’accusa iniziale e la sentenza di condanna.
2. Errori nella valutazione delle prove raccolte durante il processo.
3. Mancanza di motivazione riguardo al rifiuto di concedere le circostanze attenuanti generiche.
4. La violazione del divieto di reformatio in peius (peggioramento della condanna in appello) in riferimento all’applicazione delle sanzioni accessorie multiple, specificamente la sospensione della patente.
La Decisione della Corte sulle Sanzioni Accessorie Multiple
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. I primi tre motivi sono stati liquidati come mere riproposizioni di argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza impugnata. Questo, secondo un orientamento consolidato, è causa di inammissibilità.
Il punto più interessante riguarda il quarto motivo. La Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata, chiarendo un aspetto fondamentale del diritto sanzionatorio amministrativo. Quando un soggetto viene condannato per più reati, anche se uniti dal vincolo della continuazione, le sanzioni accessorie multiple non beneficiano del cosiddetto cumulo giuridico (più favorevole), ma sono soggette al cumulo materiale. In pratica, i periodi di sospensione della patente si sommano.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato in dettaglio le ragioni della sua decisione. Per quanto riguarda le censure sulla valutazione delle prove, ha ricordato che tale attività è riservata ai giudici di merito e non può essere riesaminata in sede di legittimità se la motivazione della sentenza è logica, coerente e completa, come nel caso di specie.
Sul diniego delle attenuanti generiche, i giudici hanno evidenziato che la motivazione può essere anche implicita. Nel caso in esame, la Corte d’Appello, nel negare la sospensione condizionale della pena, aveva fatto esplicito riferimento ai numerosi precedenti penali dell’imputato. Questo stesso ragionamento, secondo la Cassazione, è sufficiente a giustificare implicitamente anche il rigetto della richiesta di attenuanti.
Infine, sul tema centrale delle sanzioni accessorie multiple, la Corte ha confermato l’orientamento secondo cui il principio del cumulo giuridico, previsto per le pene principali, non si estende alle sanzioni amministrative accessorie. Per queste ultime vige il principio del cumulo materiale: ogni violazione comporta una sanzione autonoma che va a sommarsi alle altre. Pertanto, la Corte d’Appello ha correttamente applicato la legge sommando i periodi di sospensione della patente derivanti dai diversi reati contestati.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza due importanti principi. In primo luogo, un ricorso per Cassazione deve contenere critiche specifiche alla sentenza impugnata e non può limitarsi a riproporre le stesse difese. In secondo luogo, e con maggiori implicazioni pratiche, conferma la severità del sistema sanzionatorio per i reati stradali: in caso di condanne per più violazioni, le sanzioni amministrative come la sospensione della patente si cumulano materialmente, portando a periodi di interdizione alla guida anche molto lunghi.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente perché i primi tre motivi erano una semplice riproposizione di argomenti già valutati e respinti dalla Corte d’Appello, senza una critica specifica alla sentenza impugnata. Il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato.
La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche può essere implicita?
Sì. La Corte di Cassazione ha affermato che la motivazione può essere considerata implicita quando, da altre parti della sentenza, emergono le ragioni della decisione. Nel caso specifico, il riferimento ai precedenti penali dell’imputato per negare la sospensione condizionale della pena è stato ritenuto sufficiente anche a giustificare il diniego delle attenuanti.
In caso di condanna per più reati, come si calcolano le sanzioni accessorie multiple come la sospensione della patente?
Si applica il principio del cumulo materiale. Questo significa che i periodi di sospensione previsti per ciascun reato vengono sommati tra loro. Non si applica il più favorevole cumulo giuridico, previsto per le pene detentive principali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32291 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32291 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PATERNO’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Venezia ha conferma la pronuncia di condanna del Tribunale di Belluno nei confronti di COGNOME NOME per i reati di cui agli artt. 189, commi 1, 6 e 7 d.lgs. del 30 aprile 1992, 590-ter cod. pen.
L’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza deducendo violazione di legge per difetto di correlazione tra l’imputazione e le pronunce di merito, conseguente lesione del diritto di difesa; violazione di legge in relazione ai valutativi del compendio probatorio; mancanza di motivazione in ordine al dinieg delle circostanze attenuanti generiche; violazione del divieto di reformatio in peius con riferimento alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione del patente di guida.
Il ricorso è inammissibile. I primi tre motivi sono riproduttivi di profili di già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (pp. 6-12 sent. i e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sente impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, COGNOME ed altri, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 de 27/10/2016, dep. 2017, Galtellì, Rv. 268822). In particolare, il secondo motiv inammissibile perché investe profili di valutazione della prova e di ricostruz del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazi riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette, come nel caso occupa, da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logic giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Quanto alla doglianza afferente al diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche, gi ricordare che in giurisprudenza è ammessa la motivazione implicita, nel senso ch il giudice di merito, per giustificare la decisione, non deve prendere in esame le tematiche prospettate e le argomentazioni formulate dalle parti ma solo que ritenute essenziali per la formazione del suo convincimento, dovendosi considerar implicitamente disattese, alla stregua della struttura argomentativa d sentenza, le prospettazioni di parte non menzionate. Nel caso in esame, il dini delle circostanze attenuanti generiche è implicitamente motivato laddove la Cort territoriale, nell’escludere la concessione della sospensione condizionale d pena, ha fatto richiamo alle numerose precedenti condanne a pene detentive d cui l’imputato è gravato. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondat Al riguardo, la Corte territoriale ha correttamente ricordato che, in ca condanna per più reati (ravvisandosi, nel caso di specie, la contestazione in anche del reato di cui al comma 6 dell’art. 189 cod. strada), anche se avvint vincolo della continuazione, deve darsi luogo al cumulo materiale delle sanzio amministrative accessorie, non essendo per tali ipotesi previsto il cosidd cumulo giuridico (p.13 sent. imp.). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseg condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2024
Il Consigliere estensore