Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 27400 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 27400 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a MANTOVA il 10/04/2001
avverso la sentenza del 18/12/2024 del GIP TRIBUNALE di MANTOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME il quale ha concluso chiedendo l’annullamento, in parte senza rinvio, della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Mantova con sentenza in data 18 dicembre 2024, ha riconosciuto COGNOME Michael colpevole del reato contravvenzionale di rifiuto ad essere sottoposto ad accertamenti dello stato di alterazione alla guida, in conseguenza dell’assunzione di sostanze stupefacenti e, con la riduzione prevista per il rito abbreviato lo ha condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro mille di ammenda, pena sostituita con la corrispondente pena sostitutiva della multa.
Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione a Procura Generale presso la Corte di Appello di L’Aquila deducendo violazione di legge, assumendo che il comma 8 del’art.187 che rinvia al comma 7 dell’art.186 Codice della Strada prevede che al rato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di giuda e la confisca del veicolo utilizzato. Chiedeva che la sentenza venisse annullata in relazione a tali profili in quanto il giudice del patteggiarnento aveva omesso le suddette statuizioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Fondato è il motivo concernente la omessa pronuncia sulla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, tema estraneo all’accordo delle parti sul quale il giudice è tenuto a provvedere anche di ufficio con una valutazione puntuale che risulta autonomamente impugnabile per vizi di legittimità anche oltre i limiti imposti dall’art.448 comma 2 bis cod. proc.pen. (sez.0 26.9.2019 n.21369, COGNOME Rv.279349; sez.5, 13.11.2019, NOME, Rv.277552). Invero il giudice aveva previsto la misura della sanzione amministrativa accessoria in motivazione ma aveva omesso di trasporla nel dispositivo e, pertanto sotto tale profilo, può procedere lo stesso giudice di legittimità alla rettificazione, in presenza di contrasto tra motivazione e dispositivo determinato chiaramente da un omesso inserimento della statuizione nel dispositivo.
3.1. Invero, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza e di prevalenza della motivazione, la quale contenga elementi certi e logici per far ritenere errato il dispositivo, la Corte di cassazione procede alla rettifica ex art. 619 cod. proc. pen., ove ricorra una delle ipotesi tipizzate da tale disposizione, disponendo, diversamente, l’annullamento della sentenza, con o senza rinvio, a seconda che si renda o meno necessario un intervento valutativo di merito. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di
appello nella parte in cui aveva denegato la sospensione condizionale della pena, erroneamente non riconosciuta nel dispositivo della sentenza di primo grado, e
ha disposto il beneficio sulla base degli accertamenti in fatto risultanti dalla relativa motivazione sez.6, n.48846 del 17/11/2022, F., 284331).
3.2. Fondato è altresì il motivo di ricorso concernente la mancata previsione della confisca del veicolo di proprietà del conducente, confisca prevista come
obbligatoria dalla legge (art.186 comma 7 C.d.S.), motivo che afferisce a una ipotesi di illegalità sul piano quantitativo delle statuizioni conseguenti alla
realizzazione del reato (sez.3, n.29428 del 3 Maggio 2019, PG contro COGNOME
NOMECOGNOME Rv.275896; sez.U, n.21368 del 26 Settembre 2019, NOME
NOME, Rv. 279348-01). Deve pertanto essere disposta, in conseguenza della impugnazione dell’ufficio della Procura Generale, la misura di sicurezza della
confisca del veicolo di proprietà del ricorrente, cui può procedere questo giudice di legittimità, ai sensi dell’art.620 lett.1) cod. proc. pen., trattandosi di
statuizione che segue la pronuncia di condanna e non è connotata da alcun margine di discrezionalità.
In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio relativamente alla mancata previsione della misura di sicurezza della confisca del veicolo indicato in dispositivo; la sentenza deve essere con riferimento alla mancata previsione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida a carico del conducente che si determina, come era già stato indicato in motivazione, nella misura di mesi nove.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della confisca del veicolo tg. TARGA_VEICOLO, confisca che dispone. Dispone integrarsi il dispositivo della sentenza impugnata nel senso che dopo le parole di “oltre sei ore settimanali” debbano aggiungersi le parole “sospende la patente di guida dell’imputato per la durata di mesi nove”.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2025
Il consigliere estensore
Il Presi nte