Sanzioni Accessorie e Messa alla Prova: la Cassazione fa Chiarezza sulla Competenza
Con la sentenza n. 5646 del 2024, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su un tema di grande rilevanza pratica: la competenza ad applicare le sanzioni accessorie dopo la messa alla prova per il reato di guida in stato di ebbrezza. La decisione chiarisce un importante spartiacque procedurale, stabilendo che, in caso di esito positivo della prova, il potere sanzionatorio non è del giudice penale, ma del Prefetto. Analizziamo insieme la vicenda e le motivazioni della Corte.
I Fatti: dalla Messa alla Prova alla Sanzione del Giudice
Il caso nasce dal ricorso di un automobilista, il cui reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 del Codice della Strada) era stato dichiarato estinto dal Tribunale per esito positivo della messa alla prova. Nonostante l’estinzione del reato, il giudice di merito aveva comunque applicato le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha impugnato la sentenza davanti alla Corte di Cassazione, sostenendo che il giudice non avesse la competenza per irrogare tali sanzioni. Secondo la tesi difensiva, una volta dichiarato estinto il reato per effetto della messa alla prova, la competenza a decidere sulle sanzioni accessorie torna ad essere esclusivamente dell’autorità amministrativa, ovvero il Prefetto.
Competenza sulle Sanzioni Accessorie Messa alla Prova: la Decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, accogliendo pienamente la tesi difensiva. Ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio, limitatamente alla parte in cui erano state disposte la sospensione della patente e la confisca del veicolo, eliminando tali sanzioni.
La Corte ha inoltre disposto la trasmissione degli atti al Prefetto di Benevento, riconoscendolo come l’unico organo competente a valutare l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie in questo specifico contesto.
Le Motivazioni della Cassazione
Il fulcro della decisione risiede nella netta distinzione tra l’istituto della messa alla prova (art. 168-ter c.p.) e altre procedure, come l’applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (art. 186, comma 9-bis, CdS). La legge (art. 168-ter c.p.) prevede che l’estinzione del reato a seguito della messa alla prova non pregiudichi l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie. Tuttavia, non specifica quale autorità sia competente a irrogarle.
La Corte ha chiarito che la regola generale, prevista dall’art. 224, comma 3, del Codice della Strada, affida questa competenza al Prefetto. La competenza del giudice è un’eccezione, prevista espressamente solo per determinate ipotesi, come quella del lavoro di pubblica utilità, dove la legge deroga esplicitamente alla norma generale.
L’istituto della messa alla prova, sottolinea la Cassazione, prescinde da un accertamento di responsabilità penale. Con l’estinzione del reato, il processo si chiude senza una condanna. In questo scenario, la competenza non può che tornare all’autorità amministrativa. Pertanto, il giudice che dichiara l’estinzione del reato deve limitarsi a trasmettere gli atti al Prefetto, che deciderà autonomamente se e come applicare la sospensione della patente e la confisca del veicolo.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa sentenza consolida un orientamento giurisprudenziale cruciale. Per gli automobilisti e i loro difensori, significa che dopo aver completato con successo un percorso di messa alla prova per guida in stato di ebbrezza, la partita non si chiude in tribunale. La decisione sulle sanzioni accessorie dopo la messa alla prova viene spostata in sede amministrativa. Il giudice penale non può disporre né la sospensione della patente né la confisca del veicolo; il suo compito si esaurisce con la dichiarazione di estinzione del reato e la trasmissione degli atti al Prefetto. Sarà quest’ultimo a dover avviare il procedimento amministrativo per l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
 
Dopo una messa alla prova con esito positivo per guida in stato di ebbrezza, il giudice può sospendere la patente?
No. Secondo la sentenza, il giudice che dichiara l’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova non ha la competenza per applicare le sanzioni amministrative accessorie come la sospensione della patente.
A chi spetta la competenza di applicare le sanzioni accessorie (sospensione patente, confisca veicolo) dopo l’estinzione del reato per messa alla prova?
La competenza spetta esclusivamente all’autorità amministrativa, ovvero al Prefetto, ai sensi dell’art. 224, comma terzo, del Codice della Strada. Il giudice deve trasmettere gli atti al Prefetto per le sue determinazioni.
C’è differenza tra la messa alla prova e l’applicazione del lavoro di pubblica utilità riguardo alle sanzioni accessorie?
Sì. La sentenza chiarisce che, a differenza della messa alla prova, nei casi di applicazione del lavoro di pubblica utilità (previsti dagli artt. 186 e 187 del Codice della Strada), la legge conferisce in via eccezionale al giudice la competenza di applicare direttamente le sanzioni amministrative accessorie.
 
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 5646 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4   Num. 5646  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BUONALBERGO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/07/2023 del GIP TRIBUNALE di BENEVENTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente alla sanzione
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, impugna la sentenza in epigrafe co quale il Tribunale di Benevento, dichiarando l’estinzione del reato di cui all’art. 186 comm 2 sexies CdS contestato all’imputato per esito positivo della prova, ha applicato la sanz accessoria della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo. Deduce che, caso di esito positivo della messa alla prova, competente a irrogare la sanzione accessoria de patente di guida è esclusivamente il AVV_NOTAIO, come ribadito da costante giurisprudenza legittimità.
Il ricorso è fondato. L’art. 168 ter cod pen prevede infatti espressamente che l’estinzion reato, conseguente all’esito positivo della messa alla prova, non pregiudica l’applicazione sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge. Nel caso in esame, la leg stabilisce espressamente che segue all’accertamento del reato l’applicazione della sanzion amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e della confisca del veico salvo che appartenga a persona estranea al reato (art. 186, secondo comma, lett. c) CdS ). E stato però ampiamente chiarito che il giudice che dichiari l’estinzione d el reato per esito positivo della messa alla prova ai sensi dell’art. 168-ter cod. pen. non può appli la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e della confisca veicolo, di competenza del AVV_NOTAIO ai sensi dell’art. 224, comma terzo, cod. strada considerazione della sostanziale differenza tra l’istituto della messa alla prova, che pres dell’accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sosti del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma nono-bis e 187, comma ottavocod.strada, la cui disciplina lascia invece al giudice, in deroga al predetto art. 224, la comp
in  GLYPH ordine  GLYPH all’applicazione GLYPH della sanzione amministrativa accessoria. GLYPH (Sez. 4 -n. 3717 del 24/01/2023 , COGNOME, Rv. 284091 – 01; Sez. 6, n. 29796 del 25/05/2017, Feraboli, Rv. 270348 – 01).
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla parte in cui è stata disposta la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e del confisca del veicolo e non è stata ordinata la trasmissione degli atti al AVV_NOTAIO.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata lirmtatamente alle sanzioni amministrativ accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo, che elimi Dispone trasmettersi gli atti al AVV_NOTAIO di Benevento.
Roma, 23 gennaio 2024
Il Presidente
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME COGNOME