Sanzioni Accessorie per Guida in Stato di Ebbrezza: L’Obbligo di Motivazione della Sentenza
Quando un giudice emette una condanna, ogni aspetto della pena deve essere giustificato. Questo principio è ancora più cruciale quando si tratta di sanzioni accessorie, quelle misure che colpiscono diritti importanti come la possibilità di guidare o la proprietà di un veicolo. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sentenza n. 34707/2025) ha ribadito con forza questo concetto, annullando una condanna per guida in stato di ebbrezza proprio a causa di una motivazione carente.
I Fatti del Caso
Un automobilista veniva condannato dal Tribunale per il reato di guida in stato di ebbrezza, secondo l’ipotesi meno grave prevista dall’articolo 186, comma 2, lettera b) del Codice della Strada. Oltre alla pena principale di 14 giorni di arresto e 1000 euro di ammenda, il giudice aveva applicato due pesanti sanzioni accessorie: la sospensione della patente di guida per la durata massima di un anno e la confisca del veicolo.
L’imputato, tramite il suo legale, ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che il giudice di merito avesse commesso un errore di diritto. In particolare, ha evidenziato due punti critici:
1. La confisca del veicolo non è prevista dalla legge per la fattispecie di reato contestata (la lettera b), ma solo per quella più grave (lettera c).
2. La durata della sospensione della patente era stata fissata al massimo edittale (un anno) senza alcuna spiegazione o motivazione che giustificasse una misura così afflittiva.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle Sanzioni Accessorie
La Suprema Corte ha accolto pienamente il ricorso, ritenendolo fondato in ogni sua parte. La decisione ha seguito un doppio binario, analizzando separatamente le due sanzioni accessorie contestate.
L’Annullamento della Confisca del Veicolo
Sul primo punto, la Corte ha agito con un annullamento senza rinvio. Questo significa che ha cancellato la confisca in modo definitivo. La motivazione è puramente giuridica: la norma applicata al caso (art. 186, co. 2, lett. b) non prevede la confisca del veicolo come sanzione. Il giudice di primo grado aveva quindi applicato una pena non prevista dalla legge, commettendo un chiaro errore che la Cassazione ha corretto.
L’Annullamento della Sospensione della Patente
Sul secondo punto, la Corte ha disposto un annullamento con rinvio. La statuizione sulla durata della sospensione della patente è stata cancellata e il caso è stato rimandato al Tribunale per una nuova valutazione. Il problema non era la sanzione in sé (che è prevista), ma la sua quantificazione. La legge (art. 218, co. 2, C.d.S.) stabilisce che la durata della sospensione deve essere determinata tenendo conto di specifici parametri: la gravità della violazione, l’entità del danno e il pericolo creato. Il giudice di merito aveva imposto il massimo della pena (un anno) senza spendere una sola parola per giustificare questa scelta.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale dello stato di diritto: ogni provvedimento giurisdizionale che incide sui diritti del cittadino deve essere adeguatamente motivato. Non è sufficiente che una pena rientri nei limiti minimi e massimi previsti dalla legge; il giudice ha l’obbligo di spiegare il ragionamento che lo ha portato a scegliere una determinata misura piuttosto che un’altra. Questo obbligo diventa ancora più stringente quando la sanzione si attesta su valori superiori alla media o, come in questo caso, sul massimo edittale.
La mancanza di motivazione rende la decisione arbitraria e non consente un controllo sulla sua logicità e correttezza. Il cittadino ha il diritto di sapere perché gli viene imposta una sanzione di una certa entità, e la difesa deve poter contestare le ragioni del giudice. Nel caso di specie, l’assenza totale di giustificazione ha reso la decisione sulla durata della sospensione illegittima, imponendone l’annullamento.
Conclusioni
Questa sentenza è un importante promemoria per tutti gli operatori del diritto. Le sanzioni accessorie non sono elementi secondari della pena, ma misure che possono avere un impatto significativo sulla vita delle persone. Per questo motivo, la loro applicazione deve essere rigorosa e trasparente. La decisione della Corte di Cassazione riafferma che il potere del giudice non è discrezionale in senso assoluto, ma è vincolato dalla legge e dall’obbligo di rendere conto delle proprie scelte attraverso una motivazione chiara, logica e completa. Per gli automobilisti, ciò si traduce in una maggiore garanzia contro decisioni punitive non adeguatamente ponderate.
Quando è prevista la confisca del veicolo per guida in stato di ebbrezza?
La confisca del veicolo non è prevista per l’ipotesi di reato meno grave di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) del Codice della Strada. È una sanzione stabilita per le fattispecie più gravi, come quella descritta alla lettera c) della stessa norma.
Il giudice deve sempre motivare la durata della sospensione della patente?
Sì, il giudice è sempre tenuto a motivare la durata della sospensione della patente. L’art. 218, comma 2, del Codice della Strada richiede che la durata sia fissata in base alla gravità della violazione e al pericolo causato. L’obbligo di motivazione diventa ancora più stringente quando la durata applicata è superiore alla misura media o, come nel caso in esame, fissata al massimo previsto dalla legge.
Cosa succede se un giudice non motiva adeguatamente una sanzione accessoria?
Se una sanzione accessoria non è motivata correttamente, la parte della sentenza che la riguarda può essere annullata da un giudice di grado superiore. Come dimostra questa sentenza, l’annullamento può essere senza rinvio (se la sanzione non era proprio prevista dalla legge) o con rinvio (se la sanzione era prevista ma la sua quantificazione era ingiustificata), con la necessità di un nuovo giudizio sul punto.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 34707 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 34707 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CACCAMO il DATA_NASCITA
, avverso la sentenza del 14/01/2025 del GIP TRIBUNALE di TERMINI IMERESE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME impugna la sentenza in epigrafe i .emessa ex art. 444 cod. proc. pen, con la quale il Tribunale di Termini Imerese ha applicato nei suoi confronti la p gg. 14 di arresto ed euro 1000 di ammenda per reato di cui all’art. 186 / comma 2 e 2 sexies, lett. b) CdS, disponendo la messa alla prova dell’imputato ed applicando le sanzioni accessorie della sospensione della patente di guida per la durata di un anno e della confisca del veicolo.
Con unico motivo il ricorrente lamenta violazione di legge, per avere il Tribunale applicato le sanzioni accessorie pentiste dall’art. 186, comma 2, lett. c), e non quelle stabilite per la più lieve ipotesi di cui alla lett. b). Deduce, in particolare, che il cc L7 il . a GLYPH c)4 di cui all’art. 186 1 1ett. b) ekie non è sanzionato con la confisca del veicolo e che la durata della sanzione accessoria è ricompresa nei termini edittali del minimo di sei mesi tg t7 n- kai gsimo di un anno, laddove, per la più grave fattispecie di cui alla lett. c) la durata della sospensione della patente è fissata da uno a due anni. Era quindi stata applicata la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida nella durata massima senza alcuna motivazione.
Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
L’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) GLYPH A tA) GLYPH i Il citato art. 186, comma 2, lett. b) prevede che K 1! detta ipotesi x consegue all’accertamento del reato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per la durata fissata dai sei mesi ad un anno. Non è prevista invece la sanzione della confisca del veicolo, stabilita per la più grave ipotesi di cui alla lett. c). Rigua alla confisca deve pertanto disporsi l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, eliminando la relativa statuizione. (t 9,1
Quanto alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, va rilevato che l’art. 218, comma 2, C.d.S., stabilisce che la fissazione della durata della sospensione nei limiti minimo e massimo fissati dalla norma è determinato in relazione all’entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa nonché al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Su tali aspetti il giudice di merito deve rendere motivazione (Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661), con obbligo di fornire una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito quando la durata della sanzione sia superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, COGNOME, Rv. 259211 01; Sez. F – n. 24023 del 20/08/2020, COGNOME, Rv. 279635 – 02).
4
Nel provvedimento impugnato non si rinviene motivazione alcuna riguardo alla durata della sospensione della patente di guida fissata per il periodo di un anno. Si impone pertanto l’annullamento con rinvio della decisione impugnata per nuovo esame sul punto.
PQM
4 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del102aes 1 1/1 Panda targato TARGA_VEICOLO, statuizione che elimina. Annulla altresì la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, e rinvia, per nuovo giudizio, al Tribunale di Termini Imerese in diversa composizione fisica.