Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 36944 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 36944 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2024 del TRIBUNALE di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG in persona de! Sostituro AVV_NOTAIO, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, da rideterminarsi, ed alla mancata confisca del veicolo, da disporsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia propone ricorso contro la sentenza in epigrafe lamentando che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida sia stata irrogata per una durata inferiore a quella minima prevista dalla legge e che non sia stata disposta la confisca dell’autovettura.
2. Il ricorrente premette che è pacifico che in tema di reati commessi in violazione delle norme sulla circolazione stradale, nel caso in cui il giudice, accogliendo la domanda di patteggiamento, abbia omesso di disporre la sospensione della patente di guida prevista dall’art. 222 cod. strada, il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione secondo la disciplina generale dettata dall’art. 606, comma secondo, cod. proc. pen. e non ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in considerazione del carattere autonomo della sanzione amministrativa, non riconducibile alle categorie della pena e delle misure di sicurezza indicate nella richiamata norma (cfr. Sez. 4, RV 273091).
Il PG ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento: 1) alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in relazione agli artt. 187 co. 8 e 186 bis comma 6 cod. strada; 2) alla omessa statuizione sulla confisca ex artt. 187 co. 8 e 186 bis comma 6 cod. strada.
Si ricorda in ricorso che, nel corso dell’udienza innanzi al Tribunale in composizione monocratica di Brescia del 21 marzo 2024, l’imputato, chiamato a rispondere dei reati di cui agli artt. 186 bis comma 6 e 187 co. 8 cod. strada, ed il pubblico ministero si accordavano, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., per l’applicazione della pena finale di mesi 4 di arresto ed € 1.500,00 di ammenda, sostituita con il lavoro di pubblica utilità. Il giudice pronunciava sentenza in conformità e disponeva altresì la sospensione della patente di guida per la durata di mesi 6, omettendo però di disporre la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato in quanto di proprietà dell’imputato.
Ebbene, lamenta il PG ricorrente che il GIP, nell’applicare la pena concordata tra le parti, ha ritenuto sussistente la disciplina della continuazione ex art. 81 cpv. c.p. tra le due contravvenzioni; quanto alle sanzioni amministrative accessorie, il giudicante ha determinato la durata della sospensione della patente di guida in soli 6 mesi (pari al minimo edittale previsto da ognuna delle due norme violate dal Faleh), mentre avrebbe dovuto applicare la disciplina del cumulo materiale delle sanzioni previste dalle due differenti fattispecie criminose e determinare quindi
anche il periodo di durata della sospensione della patente di guida per l’ulteriore reato commesso dall’imputato (il richiamo, tra le altre, è a Sez. 3, n. 42993 del 13/10/2010, Guizzo, Rv. 248667 – 01).
Le norme di cui agli artt. 186 bis comma 6 e 187 comma 8 (che richiama quella di cui all’art. 186 comma 7 ) cod. strada prevedono entrambe che all’accertamento del reato consegua in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni.
Nel determinare la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in mesi 6, il tribunale ha pertanto omesso di applicare la medesima sanzione (per la durata di almeno mesi 6) in relazione alla ulteriore violazione commessa dall’imputato.
Il giudice ha inoltre omesso di disporre la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato, in quanto di proprietà dell’imputato (come si evince dall’allegato verbale di sequestro amministrativo finalizzato alla confisca redatto dalla Stazione CC di Calvisano in data 15.4.2020), ai sensi degli artt. 186 bis comma 6 e 187 comma 8 (che richiama quella di cui all’art. 186 cornma 7) cod. strada.
È evidente, pertanto, l’inosservanza delle norme sopra citate sul punto della confisca obbligatoria del mezzo con il quale è stato commesso il reato, in quanto di proprietà dell’imputato.
Chiede pertanto fa l’annullamento della sentenza sul punto con ogni conseguente provvedimento.
Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. riportate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ricordato, in premessa, che è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di “patteggiamento” con cui si censuri l’erronea ovvero l’omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, Melzani, Rv. 279349 – 01), va preso atto che le proposte doglianze sono fondate.
Ed invero, da parte del giudice del patteggiamento sono stati compiuti plurimi errori.
L’imputato, infatti, era chiamato a rispondere e ha concordato l’applicazione della pena in relazione a due diversi reati contravvenzionali, ovvero quello di cui all’art. 186 bis comma 6 cod. strada perché, conseguita la patente in data 22.10.2019, veniva sorpreso il 15.4.2020 a guidare in stato di ebbrezza alcolica
che non poteva essere accertato in ragione del suo rifiuto di sottoporsi ad accertamento etilometrico e quello di cui all’art. 187 comma 8 cod. strada perché nella medesima circostanza guidava l’autovettura in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti, che pure non era possibile accertare per il suo rifiuto di sottoporsi alle relative analisi.
2.1. Ebbene, il primo errore in cui è incorso il giudice del patteggiamento è quello di avere indicato in mesi sei la durata della sospensione della patente di guida.
Il giudice del patteggiamento, infatti, in casi come quello che ci occupa, di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, è tenuto a quantificare la sospensione della patente di guida nei limiti edittali e a disporre – ove prevista la confisca del veicolo, ma contestualmente deve ordinare la sospensione dell’efficacia di tali statuizioni fino alla valutazione deilo svolgimento del lavoro di pub blica utilità, all’esito positivo del quale potrà essere dichiarata l’estinzione reato, ridotta della metà la sanzione della sospensione e revocata la confisca (vedasi ex multis Sez. 4 nn. 12262/2018 e 48330/2017).
Ebbene, qui il giudice si trovava di fronte a due norme.
La prima, l’art. 186-bis cod. strada, al comma 6 prevede che «la condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato articolo 186, comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato».
La seconda l’art. 187 comma 8 cod. strada prevede che «salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 186, comma 7.
Ebbene, come fondatamente rileva il PG ricorrente, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che in tema di circolazione stradale, il giudice, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del codice della strada che comportano l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, deve determinarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l’applicabilità sia dell’art. 8 I. 24 novembre 1981, n. 689, che rlguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, sia delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l’irro gazione di pene eccessive, come nel caso dell’art. 81 cod. pen. (cfr. ex multis Sez. 4, n. 6912 del 12/02/2021, Castelli, Rv. 280544 – 01).
Sez. 4, n. 20990 del 30/03/2016, COGNOME, Rv. 266704 – 01 aveva già chiarito in precedenza che in tali casi il giudice, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del codice della strada che comportano l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, deve determinarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l’applicabiiità sia dell’art. 8 I. 24 novembre 1981 n. 689, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, che delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l’inflizione di pene eccessive (come nel caso dell’art. 81 cod. pen.). E ancor prima Sez. 3, Sentenza n. 42993 del 13/10/2010 Guizzo, Rv. 248667 – 01 aveva affermato che deve farsi luogo al cumulo materiale delle sanzioni, non essendo consentita l’applicazione della disciplina di cui all’art. 81 cod. pen., nel caso di sanzioni amministrative accessorie per reati previsti dal cod. stradale e commessi con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso.
E’ stato anche chiarito che, nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall’art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all’art. 218, comma 2, medesimo codice, sicché le motivazioni relative alb misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano autonome e non possono essere raffrontate ai ‘9ni di un’eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, Di Marco, Rv. 280393), dovendo, dunque, «il giudice fare riferimento alla entità del danno, alla gravità della violazione e alla tutela dell collettività, in relazione al pericolo che il perdurare della circolazione possa arre care alla sicurezza della stessa” (così, di recente, Sez. 4, n.16274/2022).
Orbene, tale errore può essere direttamente emendato da questa Corte di legittimità in quanto, pur errando, il giudice del patteggiamento ha chiaramente esplicato la propria volontà di fare riferimento al minimo edittale, per cui la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente va rideterminata in anni uno.
2.2. Parimenti, il giudice del patteggiamento ha omesso di disporre la confisca del veicolo che, come ricorda il PG ricorrente, come si evince dall’allegato verbale di sequestro amministrativo finalizzato alla confisca redatto dalla Stazione CC di Calvisano in data 15.4.2020, è di proprietà dell’imputato. E anche tale statuizione, priva di aspetti di discrezionalità, piò essere direttamente operata da questa Corte di legittimità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata sul punto relativo alla determin zione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione d patente di guida e della mancata confisca del veicolo.
Ridetermina la durata della sospensione della patente di guida in anni un dispone la confisca dell’autovettura Fiat Panda targata TARGA_VEICOLO.
Sospende l’efficacia delle predette statuizioni fino allo svolgimento del l di pubblica utilità
Così deciso il 18/09/2024