Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 36043 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 36043 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a OTTAVIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.
L’avvocato COGNOME NOME chiede la conferma della sentenza impugnata; deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta.
L’avvocato COGNOME NOME si associa alle richieste del PG, deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città – che aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole di tentato omicidio, perché, alla guida dell’autovettura di sua proprietà, dopo avere abbattuto il cancello e le transenne che delimitavano l’ingresso al locale notturno “RAGIONE_SOCIALE“, lanciandosi a velocità sostenuta sul gruppo di persone in fila all’ingresso, cagionando lesioni alle dieci indicate in imputazione, compiva atti idonei e diretti in modo inequivoco a cagionarne la morte, evento non verificatosi perché le ruote rimanevano incastrate nelle transenne, condannandolo alla pena della reclusione di anni cinque con le correlate sanzioni accessorie della interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e della interdizione legale durante la esecuzione della pena – ha riqualificato il fatt in lesioni personali, rideterminando la pena in anni due e mesi due di reclusione, in relazione alle lesioni cagionate a cinque delle dieci vittime indicate nell’imputazione, avendo dichiarato non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità per le lesioni cagionate alle altre cinque vittime. Ha confermato, nel resto, la sentenza di primo grado.
Ricorre per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, procuratore speciale e domiciliatario, avvocato AVV_NOTAIO COGNOME, il quale si affida a tre motivi, enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.a cod.proc.pen..
2.1. Con il primo, deduce erronea applicazione delle norme del codice penale con riferimento alla conferma delle sanzioni accessorie ex artt. 29 e 32 conseguite dalla sentenza di primo grado. Si duole il difensore che, nonostante la riforma del decisum della sentenza di primo grado in merito alla qualificazione giuridica del fatto e al conseguente trattamento sanzionatorio, risultano erroneamente confermate le sanzioni accessorie, per le quali non è più sussistente il requisito della entità della pena inflitta.
2.2. Con il secondo motivo è denunciata erronea applicazione dell’art. 62-bis e correlati vizi della motivazione con riguardo al diniego del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, giustificato dalla Corte di appello dall’innesto di due circostanze aggravanti – quelle della premeditazione e dei motivi futili – di cui non v’è traccia in imputazione.
2.3. Il terzo motivo lamenta erronea applicazione della pena in punto di trattamento sanzionatorio per non avere considerato la Corte di appello la presenza di fatti di competenza del Giudice di pace, puniti con pene diverse da quella detentiva, e che avrebbe imposto, dunque, l’operatività dei princìpi in tema di concorso di pene eterogenee.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.E’ fondato esclusivamente il primo motivo di ricorso, per cui si impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con eliminazione delle sanzioni accessorie. Gli altri motivi sono infondati e devono essere rigettati.
Il secondo motivo, con il quale ci si duole del giudizio di comparazione delle circostanze non adeguatamente giustificato, è manifestamente infondato, laddove lamenta una sostanziale violazione del divieto di reformatio in pejus, per avere la Corte di appello fatto riferimento, ai fini dell’affermato giudizio equivalenza, alle circostanze della premeditazione e dei futili motivi, non contestati nella originaria imputazione.
2.1. La Corte di appello si è, infatti, attenuta ai principi scanditi da consolida giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che, su impugnazione del solo imputato, proceda alla derubricazione del reato, per cui vi era stata condanna in primo grado, in altro meno grave e a un giudizio di bilanciamento delle circostanze deteriore rispetto a quello formulato dal giudice di prime cure, anche riconoscendo circostanze aggravanti “ex novo”, purché venga irrogata una pena non superiore a quella inflitta dal primo giudice. (da ultimo, Sez. 4, n. 44949 del 30/09/2021, Rv. 282242; conf. Sez. 2, n. 43288 del 01/10/2015, Rv. 264781; Sez. 1, n. 41279 del 21/0 3/2012, Rv. 253609; Sez. 5, n. 40049 del 03/04/2009, Rv. 244748; Sez. 2, n. 23669 del 28/05/2008, Rv. 240618).
Non ha pregio neppure il terzo motivo. Come premesso, il ricorrente lamenta che la Corte di appello avrebbe erroneamente applicato aumenti per alcune fattispecie di lesioni lievi, consistiti in pena detentiva, pur trattandosi di rea competenza del giudice di pace, sanzionati con la sola pena pecuniaria. Dunque, il ricorrente muove dal presupposto che, applicando il disposto di cui all’art. 52 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, dovrebbe necessariamente irrogarsi la pena pecuniaria, venendo in rilievo una ipotesi di concorso di pene eterogenee.
3.1. Le cose, però, stanno diversamente, dal momento che, secondo la previsione di cui all’art. 52 comma secondo del testo di legge citato, il reato di lesioni semplici, rientrante nella competenza del Giudice di pace, è punito alternativamente con la pena pecuniaria, con la permanenza in casa o con il lavoro di pubblica utilità. Tali ultime sanzioni sono considerate, a ogni effetto di legge, quali sanzioni detentive ai sensi dell’art. 58 comma primo del D.Lgs. n. 5,
274 GLYPH (Sez. 5, n. 35252 del 13/06/2007,Rv. 237701; GLYPH Sez. n. 8268 del 11/01/2008, Rv. 239469 ).
3.2. Cosicchè, come è stato già affermato, non viola il principio di legalità della pena, l’aumento a titolo di continuazione della pena detentiva – prevista per il reato base – in presenza di reati satellite di competenza del giudice di pace sanzionati in via alternativa con pena equiparata a quella detentiva ai sensi dell’art. 58, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, data la natura omogenea di due delle
possibili sanzioni applicabili per le lesioni lievi rispetto a quella applicabile per più gravi lesioni di competenza del Tribunale, neppure ravvisandosi un contrasto di tale esegesi con i principi affermati dalle Sezioni Unite n. 40983 del 2018. (Sez. 5 n. 49865 del 14/09/2018, Rv. 274375, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito aveva aumentato, avuto riguardo al reato base di atti persecutori, la pena di un mese di reclusione a titolo di continuazione per tre episodi di lesioni lievi. La Corte appello, che, peraltro, ha espressamente richiamato l’approdo appena citato, si è, pertanto, correttamente determinata nell’individuare l’aumento per il concorso formale.
E’ fondato, invece, come anticipato, il primo motivo. Invero, la Corte di appello, nel riqualificare i fatti da tentato omicidio in lesioni personali è passa dalla condanna alla reclusione di anni cinque con le correlate sanzioni accessorie della interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e della interdizione legale durante la esecuzione della pena, alla più mite sanzione di anni due e mesi due di reclusione, entità che non consente l’applicazione delle predette pene accessorie. Ciononostante, la Corte di appello ha omesso di revocarle, anzi, pronunciandosi con la formula “conferma nel resto l’impugnata sentenza” , ha lasciato sopravvivere le pene accessorie, che risultano illegalmente inflitte.
L’epilogo del presente scrutinio di legittimità è l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alle sanzioni accessorie, che devono essere eliminate; nel resto, il ricorso deve essere rigettato.
L’istanza dei difensori delle costituite parti civili, finalizzata ad ottenere condanna alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità non può essere accolta, atteso che il ricorso dell’imputato ha avuto riguardo esclusivamente al trattamento sanzionatorio, in relazione al quale non sussiste l’interesse della parte civile a proporre ricorso per cassazione poiché esso influisce sulla gravità del fatto, ma, al di là dell’entità più o meno grave del sanzione, non incide sull’entità della pretesa risarcitoria in sede civile, che può dar luogo ad un’adeguata liquidazione del danno subìto, indipendentemente dall’entità della pena inflitta. (Sez. 5, n. 15482 del 19/03/2018, Rv. 272854; Sez. 1, n. 38701 del 10/01/2013, Rv. 256889).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alle sanzioni accessorie, che elimina. Rigetta il ricorso nel resto. Nulla per le spese di parte civile.
Così deciso in Roma, 09 luglio 2024 Il consigliere estensore