Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37482 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37482 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME NOME MINUTILLO TURTUR
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Mazara del Vallo il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 10/01/2025 della Corte d’appello di Palermo dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza in data 22 marzo 2023 del Tribunale di Marsala, ha ridotto il trattamento sanzionatorio irrogato all’imputato, confermando nel resto l’affermazione della penale responsabilità del COGNOME in relazione al contestato reato di ricettazione di 4 confezioni di gambero rosso provento di furto. Reato accertato in data 31 marzo 2021.
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo, con motivo unico, violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 545-bis cod. proc. pen. in quanto la difesa con le note conclusive del 26 giugno 2024 aveva richiesto oltre alla sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria anche la sostituzione della pena detentiva con quella della detenzione domiciliare sostituiva ma la Corte non ha motivato al riguardo;
Rilevato che , il ricorso Ł manifestamente infondato in quanto la richiesta di detenzione domiciliare Ł stata proposta tardivamente oltre che genericamente in appello;
che , in ogni caso, la motivazione addotta dalla Corte di appello (v. pagg. 3 e 4) della sentenza impugnata Ł riferita, in generale, alle ragioni per le quali non sono state ritenute sussistenti i presupposti per l’applicazione di una sanzione sostitutiva generalmente intesa con la conseguenza che detta motivazione Ł valevole per escludere l’applicazione dell’art. 20-bis cod. pen. indipendentemente dalla tipologia della sanzione sostitutiva richiesta.
Rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Ord. n. sez. 15297/2025
Così Ł deciso, 04/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME