Sanzione Sostitutiva: La Cassazione Ribadisce, Va Chiesta Esplicitamente
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cruciale nel processo penale: la richiesta di applicazione di una sanzione sostitutiva deve essere esplicitamente formulata dall’imputato nel giudizio di appello. In assenza di tale richiesta, il giudice non è tenuto a pronunciarsi sulla questione, e un eventuale ricorso basato su questa omissione sarà considerato inammissibile. Analizziamo questa importante decisione per comprenderne le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un uomo condannato dalla Corte d’Appello per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e per una violazione della legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990). L’imputato ha adito la Corte di Cassazione, lamentando che i giudici di secondo grado non avessero valutato la possibilità di applicare una pena alternativa alla detenzione.
La Decisione della Corte: l’Importanza della Richiesta di Sanzione Sostitutiva
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Il fulcro della decisione risiede in un principio procedurale chiaro e consolidato: non sussiste alcun onere per il giudice di appello di valutare d’ufficio l’applicazione di una sanzione sostitutiva.
L’Onere della Prova a Carico dell’Imputato
La Cassazione ha specificato che spetta all’imputato, tramite il suo difensore, avanzare una richiesta precisa in tal senso. Questa richiesta deve essere formalizzata in uno dei momenti chiave del processo di secondo grado:
1. Con l’atto d’appello stesso.
2. Con le conclusioni scritte depositate per l’udienza.
3. Durante la discussione orale in sede di udienza d’appello.
Se l’imputato non si attiva in nessuna di queste fasi, il giudice non ha l’obbligo di considerare l’applicazione di pene alternative. Di conseguenza, non può essere mosso alcun rimprovero alla Corte d’Appello per non essersi pronunciata su un punto che non le è mai stato sottoposto.
Le Motivazioni della Cassazione
Le motivazioni dell’ordinanza si basano su un precedente orientamento giurisprudenziale (in particolare la sentenza n. 33027 del 2023), che consolida l’idea secondo cui l’iniziativa processuale per le sanzioni sostitutive è una prerogativa della difesa. Il giudice non può sostituirsi alla parte nel formulare richieste che rientrano nella strategia difensiva. La passività dell’imputato su questo punto preclude qualsiasi successiva doglianza in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa pronuncia sottolinea l’importanza di una difesa attiva e diligente. Gli avvocati devono assicurarsi di formulare tutte le richieste utili per il proprio assistito nei tempi e nei modi previsti dalla legge. In particolare, se si intende beneficiare di una sanzione sostitutiva, la richiesta deve essere presentata in modo chiaro ed esplicito durante il giudizio di appello. Attendere un’iniziativa d’ufficio del giudice è un errore strategico che, come dimostra questo caso, può precludere definitivamente l’accesso a benefici di legge e condurre a una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione.
Il giudice d’appello può applicare una sanzione sostitutiva anche se l’imputato non la richiede?
No, secondo la decisione in esame, non sussiste l’onere per il giudice di appello di pronunciarsi sulla possibilità di applicare una sanzione sostitutiva se manca una richiesta esplicita da parte dell’imputato.
In quale momento del processo d’appello deve essere formulata la richiesta per una sanzione sostitutiva?
La richiesta deve essere formulata con l’atto d’appello, con le conclusioni scritte presentate per l’udienza d’appello, oppure nel corso della discussione orale durante l’udienza stessa.
Cosa succede se il ricorso per Cassazione si basa unicamente sulla mancata applicazione di una sanzione sostitutiva non richiesta in appello?
Il ricorso viene dichiarato manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21446 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21446 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, afferente alla condanna del ricorrente in relazione al reato di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è manifestamente infondato (non sussiste invero l’onere del giudice di appello di pronunciarsi sulla possibilità o meno di procedere all’applicazione di una sanzione sostitutiva, in assenza di una richiesta in tal senso dell’imputato, da formulare con l’atto d’appello, con le conclusioni scritte formulate per l’udienza d’appello o nel corso dell’udienza di discussione in sede di appello cfr. Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Rv. 285090);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/64/2 – 024.