Sanzione sostitutiva: perché la Cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso
L’applicazione di una sanzione sostitutiva alla detenzione in carcere rappresenta un istituto fondamentale del nostro ordinamento, volto a favorire la riabilitazione del condannato. Tuttavia, l’accesso a tali misure non è automatico e le decisioni dei giudici di merito possono essere oggetto di ricorso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 19041/2024) offre un chiaro esempio dei limiti e delle condizioni di ammissibilità di tali ricorsi, sottolineando l’importanza di una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. In sede di appello, la difesa aveva richiesto l’applicazione di una sanzione sostitutiva ai sensi dell’art. 20-bis del codice penale, in virtù di una normativa più favorevole sopravvenuta (ius superveniens).
La Corte territoriale, tuttavia, aveva respinto la richiesta. La decisione dei giudici di secondo grado si basava su una valutazione negativa circa l’idoneità della misura alternativa a garantire un effettivo percorso di riabilitazione per il condannato. Tale prognosi sfavorevole era motivata dalla presenza di precedenti condanne a carico dell’imputato per reati della stessa indole, un fattore che, secondo la Corte, minava la fiducia in un esito positivo del percorso rieducativo esterno al carcere.
La Decisione della Corte di Cassazione
L’imputato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, contestando l’illogicità e la carenza di motivazione della sentenza d’appello. La Suprema Corte, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile.
La decisione dei giudici di legittimità si fonda su un principio cardine del processo penale: il ricorso per Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle stesse argomentazioni già presentate e respinte nei gradi di merito. Per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e puntuale delle ragioni giuridiche esposte nella sentenza impugnata, evidenziandone eventuali vizi logici o violazioni di legge.
Le Motivazioni: la genericità del ricorso e la valutazione sulla sanzione sostitutiva
Nel dettaglio, la Corte ha osservato che il motivo di ricorso non superava la soglia di ammissibilità perché si limitava a ripresentare questioni già adeguatamente esaminate e disattese dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, con una motivazione ritenuta sufficiente e non illogica, aveva chiaramente esplicitato le ragioni del suo convincimento.
Il rigetto della richiesta di sanzione sostitutiva era stato giustificato sulla base di una prognosi sfavorevole, un giudizio che rientra pienamente nella discrezionalità del giudice di merito, purché adeguatamente motivato. La presenza di precedenti condanne specifiche è stata considerata un elemento concreto e rilevante per escludere che una misura alternativa alla detenzione potesse raggiungere il suo scopo riabilitativo. Il ricorso, non riuscendo a contestare efficacemente la logicità di tale valutazione, è risultato privo della specificità richiesta dalla legge.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame ribadisce un insegnamento fondamentale per la pratica legale: un ricorso per Cassazione deve essere uno strumento di critica analitica e non di mera doglianza. Chi intende contestare il diniego di una sanzione sostitutiva deve attaccare specificamente il ragionamento del giudice di merito, dimostrando perché la valutazione sulla prognosi riabilitativa sia errata, illogica o carente. La semplice riaffermazione del proprio diritto al beneficio, senza smontare le argomentazioni della sentenza impugnata, conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché è stata negata la sanzione sostitutiva in primo luogo?
La Corte d’Appello ha negato la sanzione sostitutiva a causa di una prognosi sfavorevole sul percorso di riabilitazione dell’imputato, basata sulla presenza di precedenti condanne per reati della stessa specie.
Qual è il motivo principale per cui la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era meramente riproduttivo delle stesse censure già presentate in appello e non conteneva una critica specifica e argomentata contro le motivazioni della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione della Cassazione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19041 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19041 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’illogicità e la carenza assoluta di motivazione in relazione alla domanda di applicazione di sanzione sostitutiva ex art. 20-bis cod. pen. avanzata della difesa in sede di appello (quale ius superveniens più favorevole), non supera la soglia di ammissibilità poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza impugnata dove la Corte esclude che le evidenze raccolte indichino la idoneità della sanzioe a garantire un effettivo percorso di riabilitazione);
che la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze già proposte – peraltro genericamente – con l’atto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini del rigetto relativo alla domanda di pena sostitutiva, in considerazione della prognosi sfavorevole a carico del prevenuto data dalla presenza di altre condanne per reati della stessa specie;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19/03/2024
Il Consigliere Estensore