Sanzione Sostitutiva: I Criteri di Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
L’accesso a una sanzione sostitutiva al posto di una pena detentiva breve rappresenta un punto cruciale nel diritto penale. Tuttavia, la sua concessione non è automatica e il diniego da parte di un giudice deve essere contestato con motivi specifici e pertinenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 13881/2024) offre un chiaro esempio di come un ricorso generico su questo punto sia destinato all’inammissibilità, delineando i requisiti essenziali per un’impugnazione efficace.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato previsto dall’art. 95 del d.P.R. 115/2002, relativo a false dichiarazioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La condanna, emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello, includeva anche la contestazione della recidiva reiterata e infraquinquennale.
L’imputato ha deciso di presentare ricorso per cassazione, ma, anziché contestare la sua colpevolezza, ha focalizzato la sua impugnazione su un unico punto: il diniego della concessione di una pena sostitutiva alla detenzione.
Il Diniego della Sanzione Sostitutiva e la Genericità del Ricorso
Il ricorrente lamentava che la Corte d’Appello avesse negato la sanzione sostitutiva senza un’adeguata analisi critica delle sue argomentazioni. La difesa sosteneva, in sostanza, che la decisione dei giudici di merito non fosse sufficientemente motivata.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha respinto questa impostazione, ritenendo il motivo di ricorso del tutto generico. I giudici supremi hanno sottolineato un principio fondamentale, applicabile non solo ai motivi d’appello ma anche a quelli di cassazione: un’impugnazione non può limitarsi a una sterile critica della decisione precedente, ma deve contenere un’analisi puntuale e specifica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, evidenziandone le presunte falle logiche o giuridiche.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, spiegando che il giudice di merito aveva, in realtà, ampiamente motivato le ragioni del diniego. La decisione di non concedere la sanzione sostitutiva era stata fondata sull’esercizio del potere discrezionale che la legge (art. 58 della L. 689/1981) attribuisce al giudice. Tale potere non è arbitrario, ma deve essere esercitato attenendosi ai parametri stabiliti dall’art. 133 del codice penale, che impongono di valutare la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva dato conto di queste valutazioni. Il ricorso per cassazione, invece, non era riuscito a confutare in modo specifico questo ragionamento, limitandosi a una doglianza generica. Di conseguenza, non avendo superato il vaglio di ammissibilità, il ricorso non è stato nemmeno esaminato nel merito.
Le Conclusioni
La decisione della Cassazione ribadisce un importante insegnamento per la pratica legale: la specificità è la chiave di un ricorso efficace. Quando si contesta una decisione discrezionale del giudice, come quella sulla concessione di una sanzione sostitutiva, è insufficiente lamentare una generica carenza di motivazione. È invece necessario smontare, pezzo per pezzo, il ragionamento del giudice, dimostrando perché la sua valutazione basata sull’art. 133 c.p. sarebbe errata, illogica o contraddittoria. In assenza di una critica così strutturata, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso per cassazione sul diniego di una sanzione sostitutiva rischia di essere dichiarato inammissibile?
Quando i motivi sono generici e non contengono un’analisi critica e specifica delle argomentazioni usate dal giudice di merito per negare la sanzione. Non basta contestare la decisione, ma occorre dimostrare perché il ragionamento del giudice sarebbe errato.
Quali poteri ha il giudice nel decidere sulla sostituzione della pena detentiva?
Il giudice ha un potere discrezionale, regolato dall’art. 58 della L. 689/1981. Tale potere deve essere esercitato basandosi sui parametri dell’art. 133 del codice penale, che includono la valutazione della gravità del reato e della personalità del condannato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
L’inammissibilità del ricorso impedisce che la Corte esamini il caso nel merito. Comporta la condanna definitiva del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13881 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13881 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MARSALA DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa in data 10/05/2021 dal Tribunale di Marsala, che lo ha condannato per il reato di cui all’art.95 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 commesso in Marsala 11 10 febbraio 2016 con recidiva reiterata e infraquinquennale;
ritenuto che l’unico motivo, in punto di diniego della sanzione sostitutiva, non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione);
ritenuto che il giudice di merito a pag.5 ha ampiamente dato conto delle ragioni del diniego della sanzione sostitutiva, posto che l’art.58 della I.n.689/1981 regola il potere discrezionale del giudice nella sostituzione della pena detentiva, imponendogli di attenersi ai parametri di cui all’art.133 cod. pen.;
considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 20 marzo 2024
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