Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21916 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21916 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BAGNO A RIPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di TRENTO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette~t-e le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Trento ha rigettato la richie avanzata nell’interesse di NOME COGNOME, volta ad ottenere la sostituzione della pena di a uno e mesi sei di reclusione inflitta al suddetto con sentenza della stessa Corte in data maggio 2022, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Trento in data 18 gennaio 2021, passata in giudicato il 18 maggio 2023, con la sanzione sostitutiva del lavoro di pubbli utilità ai sensi dell’art. 20 -bis cod. pen. (inserito dall’art. 1, comma 1, lett. a), del d. Igs. ottobre 2022, n. 150).
Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, NOME COGNOME, deducendo violazione degli artt. 20 -bis cod. pen., 71 e 95 I. 24 novembre 1981, n. 689, e vizio di motivazione.
Lamenta la difesa che la Corte di appello ha ritenuto la pericolosità sociale del condannat ostativa al beneficio invocato, a fronte peraltro di una condanna contenuta (ad anni 1 e mesi di reclusione) e di un ruolo marginale ricoperto dal condannato nel reato di lesioni aggrav ascrittogli, limitandosi a fare leva su una non comune disinvoltura e pervicacia, sulla gr delle conseguenze dell’azione criminosa e sul precedente penale specifico, che non consentirebbero alla pena sostitutiva alcuna efficacia rieducativa; e che in tal modo trascurato la maggiore efficacia rieducativa proprio di dette sanzioni.
Rileva che la Corte territoriale non ha mai chiesto al competente Uepe di Firenze l’invio una relazione socio-familiare aggiornata in ordine alle effettive e attuali condizioni de giungendo ad un giudizio prognostico negativo sulla scorta di dati parziali.
Si duole inoltre dell’illogicità della motivazione laddove ritiene l’avvenuto risarcimen danno rilevante ai soli fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da pa dei Giudici del merito e non come elemento di meritevolezza del beneficio invocato.
La difesa insiste, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
1.1. In tema di esercizio del potere discrezionale del giudice nell’applicazione o dini della sanzione sostitutiva, va confermato l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui gl aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell’apprezzamento del significato de elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizi
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legittimità, se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, e che, pertanto, restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che s nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del materiale istruttorio vers atti. E secondo cui la valutazione della sussistenza dei presupposti per l’adozione di u sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione pena, e, quindi, il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostit non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall’art. 133 cod. pen.
Orbene, nel caso in esame la Corte territoriale valorizza le specifiche modalità circostanze dei fatti per i quali l’istante è stato condannato alla pena di anni uno e mesi reclusione, posti in essere con non comuni disinvoltura e pervicacia (non avendo, invero COGNOME esitato a cagionare, anche mediante l’uso di un bicchiere di vetro lesioni person guaribili in giorni quaranta ad un soggetto che era già stato violentemente picchiato da alt la gravità delle conseguenze della sua azione criminosa e il precedente penale specifico (condanna alla pena della reclusione di anni uno per il reato di lesioni personali volont commesso in Firenze il 24 marzo 2007, col beneficio della sospensione condizionale della pena, poi revocato). E conseguentemente rileva che la pena sostitutiva, le cui prescrizioni, attesa personalità dell’istante, insensibile a qualsivoglia beneficio concessogli, potrebbero facilme essere disattese, nella specie non rivestirebbe alcuna efficacia rieducativa e dissuasiva d commettere ulteriori reati. Aggiunge che il comportamento osservato dal condannato, che avrebbe risarcito il pregiudizio cagionato, non solo non si rivela di per sé sintomati comprovata sincera e spontanea resipiscenza, ma risulta già essere stato valutato dai giudici d merito nel riconoscere le circostanze attenuanti generiche.
A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, anzi assolutam conformi ai parametri che devono sovrintendere alla sostituzione invocata, il ricorso, di cont manifesta la propria infondatezza, limitandosi a confutarle nei termini di cui sopra e invocare la mancata assunzione di informazioni di cui non spiega la rilevanza.
Al rigetto consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna di COGNOME pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
delle spese processuali.
im z GLYPH o – , 2 GLYPH .ET) GLYPH F l = asi deciso in Roma, il 27 febbraio 2024. m o Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento