Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 22014 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 22014 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SASSARI il 09/06/1976
avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta del PG, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza in relazione al secondo motivo di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari (sezione distaccata di Sassari) ha confermato la sentenza emessa il 30/01/2024 dal GUP presso il Tribunale di Sassari, con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena (condizionalmente sospesa) di mesi quattro di arresto ed C 1.400,00 di ammenda con sanzione accessoria della revoca della patente di guida, per il reato previsto dall’art.186, commi 2, lett.c), 2bis e 2-sexies d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, con le aggravanti di aver provocato un sinistro stradale e di avere commesso il fatto in orario notturno.
La sentenza di appello ha richiamato gli elementi probatori posti alla base della sentenza di primo grado e specificamente rappresentati dagli esiti degli accertamenti svolti dagli operanti presso la Polizia stradale, con particolare riferimento al test alcolimetrico effettuato sull’imputato il 14/01/2022, emergendo dal relativo verbale una concentrazione di 2,12 g/I alla prima misurazione e di 2,18 g/I alla seconda misurazione; esponendo, altresì, che l’accertamento medesimo era avvenuto alle ore 22,45 dopo che la vettura condotta dall’imputato, a seguito di uno sbandamento, era andata a collidere contro il banchetto di una rotatoria per poi urtare violentemente contro il marciapiede opposto.
La Corte ha quindi ritenuto non fondata la deduzione posta alla base del primo motivo di appello e riguardante la nullità dell’accertamento etilometrico per effetto del mancato avviso della facoltà di farsi assistere da un avvocato di fiducia, essendo invece provato il relativo adempimento sulla base del verbale di accertamento medesimo; ha altresì rigett4i motivi inerenti alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art.131bis cod.pen., alla sussistenza dell’aggravante prevista dall’art.186, comma 2bis, C.d.s. e alla congruità della pena, anche in ordine alla sanzione accessoria; ha, ulteriormente, rigettato la richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, non essendo stato prodotto il programma dell’ente eventualmente proposto.
Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione NOME COGNOME tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione.
Con il primo motivo ha dedotto – in relazione all’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la violazione dell’art.186, comma 2bis, C.d.s., atteso che l’impatto del veicolo contro la rotatoria non era idoneo a essere
definito quale “incidente stradale”, ai fini dell’applicazione della relativa circostanza aggravante.
Con il secondo motivo ha dedotto – in relazione all’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la violazione dell’art.186, comma 9bis, C.d.s., atteso che l’applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non poteva ritenersi condizionatq dalla mancanza del programma dell’ente preposto e dalla relazione positiva dell’UEPE.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione al secondo motivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va accolto, limitatamente al secondo motivo di impugnazione.
Il primo motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.
Sul punto va premesso che il comma 2bis dell’art. 186, c.d.s., aggrava le sanzioni qualora il conducente in stato d’ebbrezza provochi un incidente stradale; la norma, difatti, punisce più severamente il fatto di colui che, postosi alla guida in condizioni psico-fisiche alterate dall’uso di alcolici, abbia non solo perciò messo in atto condotta d’astratto pericolo, ma abbia dato luogo aad una emblematica e comprovata anomalia nella marcia del veicolo, costretto ad arrestarsi attraverso modalità patologiche.
Proprio per questa ragione – per consolidata giurisprudenza di questa Corte – si è ritenuto che il concetto di “incidente stradale” richiamato, ai fini dell’integrazione dell’aggravante prevista dai comma 2bis dell’art. 186 C.d.S., è ben più ampio di quelli d’investimento e di collisione tra autoveicoli, che vi sono, in ogni caso, ricompresi: infatti, esso non implica necessariamente la produzione di danni a cose proprie o altrui o lo scontro con altri veicoli o comunque il coinvolgimento di terze persone con danni alle stesse, bensì qualunque situazione che esorbiti dalla normale marcia del veicolo in area aperta alla pubblica circolazione, con pericolo per l’incolumità altrui e dello stesso conducente.
La previsione, infatti, non è diretta ad evitare ingorghi o rallentamenti, ma situazioni di grave pericolo, derivanti dalle inadeguate condizioni psicofisiche nelle nelle quali l’agente si pone alla guida; infatti, quel rende la fattispecie aggravata è il fatto che il conducente, postosi alla guida in
condizioni psicofisiche alterate dall’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, abbia concretamente dimostrato di non essere in grado di padroneggiare il mezzo (Sez. 4, n. 42488 del 19/09/2012, COGNOME, Rv. 253734; Sez. 4, n. 36777 del 02/07/2015, COGNOME, Rv. 264419); essendo altresì sufficiente, ai fini del perfezionamento dell’aggravante, la dipendenza causale dell’incidente dalla condotta alla guida del conducente (Sez. 4, n. 37743 del 28/05/2013, COGNOME, Rv. 256209; Sez. 4, n. 27211 del 21/05/2019, COGNOME, Rv. 275872), rimanendo quindi escluso dall’area di applicazione della norma il solo incidente di per sé oggettivamente imprevedibile e inevitabile e in ogni caso privo di ogni connessione con lo stato di alterazione alcolica (Sez. 4, n. 40269 del 23/05/2019, COGNOME, Rv. 277620).
Nel caso di specie, con motivazione coerente con i predetti principi e con le risultanze istruttorie, la Corte territoriale ha ritenuto che il sinistro verificatosi nel caso di specie potesse sicuramente essere ricondotto alla nozione di ‘incidente’; atteso che lo stesso si era concretizzato mediante una collisione con un arredo dell’incrocio, integrando comunque un fattore esorbitante rispetto al normale andamento della circolazione.
3. Il secondo motivo è fondato.
Va premesso – in punto di pregiudiziale ammissibilità della richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva – che la relativa istanza può essere avanzata, per la prima volta, anche in appello, posto che nessuna disposizione lo vieta, sicché è ricorribile per cassazione la decisione del giudice di secondo grado che non abbia provveduto su tale richiesta (Sez. 6 n. 8215 del 11/02/2025, COGNOME, Rv. 287610).
Tanto premesso, con recente arresto (Sez. 3, n. 38127 del 06/06/2024. COGNOME, Rv. 287022), questa Corte ha rilevato – in relazione al vigente testo dell’art.545bis cod.proc.pen. e in conformità ozefiìi principi già espressi in tema di definizione del procedimento per esito positivo della messa alla prova (Sez. 4, n. 18602 del 22/03/2024, COGNOME, Rv. 286248, tra le altre) – che, a seguito della richiesta di applicazione di una sanzione sostitutiva, il giudice svolge la propria valutazione sulla richiesta medesima, eventualmente, all’interno di un’autonoma fase di giudizio, successiva alla lettura del dispositivo, al termine della quale è tenuto a motivare in ordine al percorso che l’ha condotto a negare la sanzione sostitutiva, non potendosi limitare semplicemente a constatare la mancanza, all’interno di una determinata fase processuale, di elementi di valutazione acquisibili d’ufficio, quali l’assenso dell’ente allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e il relativo programma.
Con la conseguenza che va ritenuta illegittima la decisione con cui è
rigettata la richiesta di applicazione della pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo a cagione della mancata produzione, da parte
dell’imputato, all’udienza in cui è emessa la sentenza di condanna, dell’assenso dell’ente presso cui deve svolgersi tale pena sostitutiva e del
relativo programma di trattamento.
4. Ne consegue l’annullamento, sul punto, della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari perché proceda a
nuovo giudizio facendo applicazione dei principi di diritto sopra enunciati.
Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto, con conseguente dichiarazione del carattere definitivo dell’accertamento di responsabilità del
ricorrente.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte
di appello di Cagliari. Visto l’art.624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della responsabilità del<<ic – 5rrente 2 tw)1 -27- ,3
Così deciso il 15 maggio 2025
Il Consigliere estensore
La Presidente