Sanzione Sostitutiva e Prognosi Sfavorevole: La Decisione della Cassazione
L’applicazione di una sanzione sostitutiva alla pena detentiva, come i lavori di pubblica utilità, non è un diritto automatico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che la decisione del giudice si basa su una valutazione complessa che va oltre la semplice gravità del reato. In questo caso, una prognosi sfavorevole sulla futura condotta degli imputati si è rivelata decisiva per negare il beneficio, anche a fronte di reati astrattamente compatibili con la sua applicazione.
I Fatti del Processo
Due individui venivano condannati in primo grado per plurimi episodi di falsità materiale. La sentenza veniva confermata dalla Corte d’Appello di Torino. Avverso tale decisione, gli imputati proponevano ricorso per Cassazione, lamentando principalmente la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva con la sanzione dei lavori di pubblica utilità.
Secondo i ricorrenti, la Corte d’Appello avrebbe errato nel negare il beneficio, senza fornire una motivazione adeguata a sostegno del diniego.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla sanzione sostitutiva
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e, di conseguenza, inammissibili. Gli Ermellini hanno ritenuto che la decisione della Corte territoriale fosse fondata su argomentazioni logiche e ineccepibili, pienamente conformi ai principi che regolano la materia.
Il fulcro della decisione risiede nella conferma della legittimità del giudizio di prognosi sfavorevole espresso dai giudici di merito. La Cassazione ha stabilito che la valutazione del giudice non deve limitarsi alla gravità astratta del reato commesso, ma deve estendersi a un esame approfondito della personalità dell’imputato e del rischio di recidiva.
Le Motivazioni: Oltre la Gravità del Reato
La Corte ha evidenziato come la sentenza impugnata avesse correttamente posto a base del rigetto della richiesta elementi concreti e significativi. In particolare, i giudici di merito avevano valorizzato:
1. La reiterazione nel tempo della condotta illecita: non si trattava di un episodio isolato, ma di una serie di fatti che dimostravano una persistente inclinazione a delinquere.
2. La commissione di plurimi fatti illeciti: questo elemento, pur non precludendo in astratto l’accesso alla sanzione sostitutiva, è stato considerato un indicatore cruciale per formulare un giudizio sulla personalità dei condannati.
Il giudizio prognostico, pertanto, non si è esaurito in una valutazione della gravità del reato di falsità materiale, ma ha approfondito l’incidenza della condotta illecita sulla “capacità a delinquere” degli imputati. Sono emersi aspetti soggettivi della loro personalità che hanno orientato la decisione in senso negativo, rendendo la prognosi sulla non reiterazione futura di reati del tutto sfavorevole. Questo tipo di valutazione, essendo un giudizio tipicamente di merito e privo di vizi logici, non è sindacabile in sede di legittimità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale in materia di esecuzione della pena: la concessione di benefici come la sanzione sostitutiva è subordinata a un’attenta valutazione discrezionale del giudice. Tale valutazione non è arbitraria, ma deve fondarsi su un’analisi completa che includa la personalità del condannato, la sua storia criminale e la probabilità che possa commettere nuovi reati. La ripetitività delle condotte illecite è un fattore determinante che può legittimamente portare a una prognosi sfavorevole e, di conseguenza, al diniego di misure alternative al carcere, anche quando il singolo reato, di per sé, non sia di particolare allarme sociale.
Un giudice può negare la sanzione sostitutiva anche se il reato commesso non è di per sé grave?
Sì, il giudice può negare il beneficio. La decisione non si basa solo sulla gravità astratta del reato, ma su una valutazione complessiva della personalità dell’imputato e del concreto rischio che possa commettere altri reati in futuro.
Cosa si intende per ‘prognosi sfavorevole’ in questo contesto?
Si tratta della previsione negativa del giudice riguardo la futura condotta dell’imputato. Questa previsione si basa su elementi concreti come la reiterazione di condotte illecite nel tempo e altri aspetti soggettivi della personalità che suggeriscono una probabilità di recidiva.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti sono stati ritenuti manifestamente infondati. La Corte ha stabilito che la motivazione della Corte d’Appello nel negare la sanzione sostitutiva era logica, coerente e basata su un corretto esercizio del potere discrezionale del giudice di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37332 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37332 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a CARMAGNOLA il DATA_NASCITA NOME COGNOME NOME a CARMAGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale i ricorrenti erano stati ritenuti responsabili di più fatti di falsità materiale;
Considerato che il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso, con cui i ricorrenti denunziano la violazione della legge ed il vizio della motivazione in ordine alla omessa sostituzione della pena detentiva con la sanzione sostitutiva dei lavori si pubblica utilità è manifestamente infondato;
che la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 5) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili (la reiterazione nel tempo della condotta illecita/ la commissione di fatti illeciti, pur astrattamente compatibili con l’applicazione del beneficio) esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell’illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere dell’imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell’imputato che ne hanno orientato la decisione;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11 settembre 2024.