Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30146 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30146 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il 30/05/1966
avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso;
considerato che, con l’unico motivo, NOME COGNOME si duole del rigetto dell richiesta, riproposta in sede di appello, di sostituzione della reclusione sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare, fondato, a suo giudizio considerazioni attinenti, in via esclusiva, ai suoi trascorsi giudiziari e contra dal punto di vista sia logico che giuridico, dalla sottoposizione, nella fase caut alla misura degli arresti domiciliari, assistita da strumenti elettronici di co le cui prescrizioni egli ha pedissequamente rispettato;
che la Corte di appello, alle pagg. 3-4 della sentenza impugnata, dettagliatamente indicato le ragioni che la hanno indotta alla formulazione di prognosi negativa sul rispetto delle prescrizioni discendenti dall’ammissione a sanzione sostitutiva, connesse non tanto e non solo alla commissione, in passat di numerosi e gravi reati ma, soprattutto, alla dimostrata insensibilità sanzione, dimostrata: dalla commissione di reati pur dopo la concessione dell sospensione condizionale e la sottoposizione a misura di prevenzione personale, le cui prescrizioni, peraltro, egli non ha esitato a trasgredire reiteratamente ripetuta commissione del reato di evasione, anche nel periodo in cui egli si trov in regime di detenzione domiciliare; dall’inefficacia del monito rappresentato da sottoposizione a periodi di restrizione carceraria; dalla commissione, do precedente ammissione alla detenzione domiciliare, di numerosi reati;
che il percorso argomentativo sotteso alla decisione impugnata è senz’altr tetragono alle censure difensive, che si imperniano sull’essere stato COGNOME, nel corso del procedimento concluso con la condanna alla pena della cu esecuzione si discute, agli arresti domiciliari in forza di una valutazione, o dallo stesso giudice che, in primo grado, ha negato l’invocata sostituzione ex art. 20 -bis cod. pen., che, ha chiarito la Corte di appello, non vale a contraddir legittimità di quella adottata – sulla base, peraltro, di un più ampio e comp corredo informativo – all’esito del giudizio di merito;
che la sentenza impugnata appare, pertanto, coerente con l’indirizz ermeneutico secondo cui «In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 202 150, non può argomentare la prognosi negativa in ordine empimento delle prescrizioni da parte dell’imputato facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali, ma può trarre elementi di valutazione dalla natura e dal nume di essi, oltre che dall’epoca di commissione degli illeciti. (Fattispecie in cui l ha ritenuto esente da censure la decisione reiettiva dell’istanza di sostituzio aveva valorizzato i precedenti specifici dell’imputato e, segnatamente precedenti condanne per evasione e violazione degli obblighi inerenti alla misu
di prevenzione della sorveglianza speciale)» (Sez. 2, n. 45859 del 22/10/2024
COGNOME, Rv. 287348 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del rico con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della cau di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cas
delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
ammende.
Così deciso il 08/05/2025.