Sanzione Sostitutiva: Quando i Precedenti Penali Chiudono la Porta
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito principi fondamentali in materia di applicazione della legge processuale penale nel tempo e di valutazione per la concessione della sanzione sostitutiva. Il caso esaminato offre spunti cruciali per comprendere come i giudici bilanciano le nuove normative con la necessità di valutare la specifica situazione dell’imputato, inclusa la sua pericolosità sociale.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dal ricorso di un’imputata contro la decisione della Corte d’Appello di Milano, che aveva negato la sua richiesta di accedere a una sanzione sostitutiva alla pena detentiva. La difesa lamentava principalmente la mancata applicazione retroattiva di una nuova norma del codice di procedura penale (l’art. 545 bis), entrata in vigore nel dicembre 2022, che avrebbe, a suo dire, favorito la sua assistita. Inoltre, contestava la motivazione della Corte, ritenuta viziata per aver dato peso a un precedente penale risalente nel tempo e ad altri aspetti della condotta.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione dei giudici di merito. La decisione si fonda su argomentazioni chiare e distinte, che meritano un’analisi approfondita.
L’Irretroattività della Norma Processuale
Il primo punto affrontato dalla Cassazione riguarda l’applicabilità delle nuove norme processuali. I giudici hanno chiarito che l’art. 545 bis c.p.p., essendo una norma di natura processuale, non può essere applicato retroattivamente. Questo principio, noto come tempus regit actum, stabilisce che gli atti processuali sono disciplinati dalla legge in vigore al momento in cui vengono compiuti. Una novella legislativa di questo tipo, entrata in vigore nel dicembre 2022, non poteva quindi applicarsi a un procedimento già in corso secondo le vecchie regole. Questo motivo di ricorso è stato giudicato manifestamente infondato.
La Valutazione per la Sanzione Sostitutiva e la Pericolosità Sociale
La Corte ha inoltre ritenuto il ricorso generico e infondato per quanto riguarda la critica alla motivazione del diniego. La Corte d’Appello aveva correttamente basato la sua decisione su elementi concreti: i precedenti penali dell’imputata e le modalità specifiche della condotta illecita. Questi elementi, nel loro insieme, delineavano un quadro di pericolosità sociale che rendeva la richiesta di sanzione sostitutiva incompatibile con le finalità rieducative della pena. La difesa, nel suo ricorso, non si era confrontata adeguatamente con questa motivazione, trascurando l’aspetto della pericolosità e rendendo le sue doglianze generiche.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte Suprema sono state lineari e rigorose. In primo luogo, hanno riaffermato un caposaldo del diritto processuale: la non retroattività delle norme procedurali. Questo garantisce la certezza del diritto e la stabilità dei processi in corso. In secondo luogo, hanno sottolineato che la valutazione per la concessione di benefici come la sanzione sostitutiva non è un atto automatico, ma richiede un’analisi approfondita da parte del giudice. La Corte ha dato peso alla coerenza logica delle argomentazioni dei giudici di merito, i quali avevano valorizzato non un singolo precedente, ma un quadro complessivo (due precedenti penali) da cui emergeva l’inidoneità della misura alternativa a scopi rieducativi. Infine, la Corte ha sanzionato la genericità del ricorso, che non si era confrontato specificamente con le ragioni della decisione impugnata, un vizio che porta inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre due importanti lezioni pratiche. La prima è che non si può fare affidamento su nuove norme processuali per modificare retroattivamente l’esito di un giudizio. La seconda, e più rilevante, è che la richiesta di accesso a sanzioni alternative richiede una difesa che affronti tutti gli aspetti della personalità del condannato, specialmente quando esistono precedenti penali. Dimostrare l’assenza di pericolosità sociale e l’idoneità della misura a fini rieducativi diventa l’onere principale per chi aspira a evitare il carcere. La decisione conferma che i precedenti penali non sono un ostacolo insormontabile, ma devono essere attentamente contestualizzati e superati da prove concrete di un percorso di reinserimento sociale.
Una nuova legge processuale penale può essere applicata a fatti commessi prima della sua entrata in vigore?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che le norme processuali non hanno efficacia retroattiva. Si applica la legge in vigore al momento del compimento dell’atto processuale, secondo il principio
tempus regit actum.
Quali elementi può considerare un giudice per negare una sanzione sostitutiva?
Un giudice può negare la sanzione sostitutiva basandosi sui precedenti penali dell’imputato e sulle modalità della condotta, qualora questi elementi indichino una pericolosità sociale e l’inidoneità della misura a fini rieducativi.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi sono manifestamente infondati (come invocare la retroattività di una norma processuale) o generici, ovvero quando non si confrontano specificamente con le argomentazioni logiche e coerenti contenute nella sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30894 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30894 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si deduce violazione di legge per non avere applicato retroattivamente la disposizione di cui all’art. 545 bis cod.proc.pen. entrata in vigore nel dicembre 2022, sono manifestamente infondati poiché la Corte ha correttamente evidenziato che la novella, entrata in vigore nel dicembre 2022, non poteva trovare applicazione retroattivamente, trattandosi di norma processuale;
rilevato che la Corte ha comunque reso idonea motivazione osservando che i precedenti penali dell’imputata e le modalità della condotta assunta sono ostativi all’accesso alla sanzione sostitutiva richiesta perché palesano la pericolosità dell’imputata, e NOME trascura questo aspetto della motivazione, così incorrendo anche nel vizio di genericità;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in quanto per negare la sanzione sostitutiva ha valorizzato un precedente penale risalente nel tempo e l’abuso di prestazione d’opera che aggrava la condotta ascritta, è manifestamente infondato, poiché la Corte ha formulato argomentazioni logicamente coerenti e congrue alle risultanze processuali;
ritenuto che il motivo è anche generico poiché non si confronta con la motivazione della Corte che ha valorizzato due precedenti penali dell’imputata per desumerne l’inidoneità della sanzione sostitutiva a fini rieducativi;
ritenuto che il quarto motivo di ricorso non è consentito poiché con i motivi aggiunti la difesa aveva invocato il lavoro di pubblica utilità e non le altre sanzioni sostitutive;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 21 giugno 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente