Sanzione Sostitutiva: il Giudice non ha l’Obbligo di Avvisare l’Imputato
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato un tema cruciale introdotto dalla Riforma Cartabia: la sanzione sostitutiva. La Suprema Corte ha chiarito che il giudice non è obbligato a informare l’imputato della possibilità di richiederla. Questa decisione consolida un importante principio sulla discrezionalità del giudice e sui doveri delle parti processuali. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia e le sue conseguenze pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da due individui, condannati dalla Corte d’Appello di Ancona per il reato di spaccio di lieve entità, previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti. Gli imputati hanno deciso di impugnare la sentenza di secondo grado davanti alla Corte di Cassazione, sollevando diverse questioni di legittimità.
I Motivi del Ricorso: il Nodo della Sanzione Sostitutiva
Il principale motivo di doglianza, comune a entrambi i ricorrenti, riguardava un’presunta violazione procedurale. Essi sostenevano che la Corte d’Appello avesse omesso di avvisarli, dopo la lettura del dispositivo, della possibilità di richiedere l’applicazione di una sanzione sostitutiva alla pena detentiva, come previsto dall’articolo 545-bis del codice di procedura penale. A loro avviso, tale omissione avrebbe invalidato la sentenza.
Oltre a questo punto, i ricorsi contestavano:
1. Il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità.
2. Per uno solo degli imputati, una critica generica sulla valutazione dei fatti, sulla non occasionalità della condotta e sulla valutazione della sua personalità e dei suoi precedenti.
La Discrezionalità del Giudice e la Sanzione Sostitutiva
Il cuore della questione ruota attorno all’interpretazione dell’art. 545-bis c.p.p. La difesa sosteneva che l’avviso da parte del giudice fosse un atto dovuto, la cui assenza costituiva un vizio insanabile. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha sposato una tesi diametralmente opposta, rigettando il motivo come manifestamente infondato.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte, con una motivazione chiara e lineare, ha smontato le argomentazioni dei ricorrenti. In primo luogo, ha affermato che il giudice non è tenuto a proporre all’imputato l’applicazione di una pena sostitutiva. Si tratta, infatti, di un potere puramente discrezionale. L’omissione dell’avviso informativo dopo la lettura della sentenza non comporta, di per sé, alcuna nullità.
Secondo gli Ermellini, tale omissione presuppone una valutazione implicita da parte del giudice sulla mancanza dei presupposti per accedere a tali misure. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva già espresso una prognosi negativa sulla futura condotta degli imputati, un giudizio che, logicamente, si estende a tutte le sanzioni sostitutive previste dalla Riforma Cartabia. Non vi era, quindi, alcuna base per concedere il beneficio.
Anche gli altri motivi di ricorso sono stati ritenuti generici e, pertanto, inammissibili. La Corte ha osservato che i giudici di secondo grado avevano già fornito una motivazione congrua e puntuale sia sul diniego dell’attenuante sia sulla valutazione complessiva dei fatti, della personalità degli imputati e della gravità del reato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame ha importanti riflessi pratici. Essa conferma che l’onere di richiedere una sanzione sostitutiva grava interamente sull’imputato e sulla sua difesa, non potendo attendersi un’iniziativa propositiva da parte del giudice. La decisione rafforza il principio della discrezionalità giudiziale nella valutazione dei presupposti per la concessione di benefici. In conclusione, la mancata comunicazione da parte del giudice non costituisce un vizio procedurale, ma va interpretata come un implicito rigetto della possibilità di accedere a pene alternative alla detenzione, basato su una valutazione negativa del caso concreto. I ricorsi sono stati quindi dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende.
Il giudice è obbligato a informare l’imputato della possibilità di chiedere una sanzione sostitutiva?
No. Secondo la Corte di Cassazione, il giudice non è tenuto a proporre l’applicazione di una pena sostitutiva, poiché l’esercizio di tale potere è discrezionale. La richiesta deve partire dall’imputato.
Cosa comporta l’omissione dell’avviso da parte del giudice dopo la lettura della sentenza?
L’omissione dell’avviso previsto dall’art. 545-bis cod. proc. pen. non causa la nullità della sentenza. Tale omissione, secondo la Corte, presuppone una valutazione implicita e negativa sull’esistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva.
Perché i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili?
I ricorsi sono stati giudicati inammissibili perché i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati (per quanto riguarda la questione della sanzione sostitutiva) e generici (per le altre censure), dato che la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione adeguata su tutti i punti contestati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3942 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3942 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 03/06/1973 COGNOME NOME nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 11/11/1968
avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti, la sentenza impugnata e la memoria dell’avvocato COGNOME esaminati i motivi di ricorso di COGNOME NOME e COGNOME NOME dichiarati colpevoli del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Il primo motivo di entrambi gli imputati, nel quale si censura l’omesso avvertimento, da parte della Corte di appello, della possibilità di chiedere la sanzione sostitutiva è manifestamente infondato, posto che il Giudice non è tenuto a proporre, in ogni caso, all’imputato l’applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l’omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell’avviso di cui all’art. 545bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un’implicita valutazione dell’insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023 -dep. il 17/01/2024- Rv. 285710 – 01). Si evidenzia che, nel caso di specie, la Corte di appello ha espresso una prognosi negativa quanto alla libertà controllata, prognosi che, ovviamente, si estende anche alle stazioni sostitutive previste dalla legge Cartabia.
Il secondo motivo dedotto da entrambi gli imputati, avente ad oggetto il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art 62, n. 4, cod. pen., è generico, avendo la Corte d’appello puntualmente motivato in ordine alla insussistenza dei presupposti della speciale tenuità a pagina 8 della sentenza impugnata.
Il terzo motivo di COGNOME è anch’esso generico, avendo la Corte di appello motivato congruamente sulle modalità di accertamento dei fatti contestati, tali da portare ad escludere l’occasionalità della condotta, nonché sulla personalità degli imputati e sui loro precedenti anche specifici e sul quantitativo di sostanza stupefacente.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/09/2024