Sanzione Sostitutiva e Potere del Giudice: Analisi di una Decisione della Cassazione
L’applicazione della sanzione sostitutiva rappresenta un tema cruciale nel diritto penale, offrendo un’alternativa alle pene detentive brevi. Tuttavia, la sua concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini del potere discrezionale del giudice nel negare tale beneficio, soprattutto in presenza di precedenti penali. Analizziamo insieme questa importante decisione per comprenderne i principi e le implicazioni.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda una persona condannata per un reato previsto dalla legislazione sui reati tributari (art. 4 del d.lgs. n. 74/2000). In seguito alla condanna, l’imputata ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando la mancata applicazione della sanzione pecuniaria in sostituzione della pena detentiva inflitta. Secondo la difesa, il giudice di merito avrebbe errato nel non concedere questo beneficio, previsto dalla legge per le pene detentive brevi.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicandolo manifestamente infondato. La decisione conferma in toto l’operato del giudice di merito, ritenendo la sua scelta di non applicare la sanzione sostitutiva pienamente legittima e correttamente motivata. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Il fulcro della pronuncia risiede nell’analisi del potere discrezionale del giudice e dei criteri che ne guidano l’esercizio. La Cassazione ha delineato con chiarezza i motivi per cui il diniego della sanzione sostitutiva era, nel caso di specie, incensurabile.
Il Potere Discrezionale del Giudice nella Sanzione Sostitutiva
La Corte ha ribadito un principio consolidato: la scelta di sostituire una pena detentiva breve è una facoltà discrezionale del giudice. Questo potere, anche alla luce delle recenti riforme (d.lgs. n. 150/2022, c.d. Riforma Cartabia), non è arbitrario, ma vincolato alla valutazione dei criteri stabiliti dall’articolo 133 del codice penale. Tali criteri includono la gravità del reato, la capacità a delinquere del colpevole, i suoi precedenti penali e la sua condotta.
Il Peso dei Precedenti Penali
Nel caso specifico, il giudice di merito aveva evidenziato che la ricorrente era già stata condannata in passato per due reati contravvenzionali. Questo elemento è stato considerato decisivo. La Corte ha sottolineato che i precedenti penali, anche se di modesta entità, sono un fattore rilevante per valutare la personalità dell’imputato e l’adeguatezza della pena.
L’Inefficacia Dissuasiva della Sospensione Condizionale
Un altro punto chiave della motivazione è stato il fatto che, in relazione alle precedenti condanne, l’imputata aveva già beneficiato della sospensione condizionale della pena. Il giudice ha osservato che tale beneficio non aveva prodotto alcun effetto deterrente o dissuasivo, dato che la persona aveva commesso un nuovo reato. Questa constatazione ha portato il giudice a ritenere che una sanzione puramente pecuniaria sarebbe stata inadeguata a prevenire la commissione di futuri illeciti, rendendo necessaria una pena con una maggiore afflittività.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in esame riafferma che la concessione della sanzione sostitutiva non è un diritto dell’imputato, ma il risultato di una valutazione ponderata del giudice. Se questa valutazione è adeguatamente motivata, facendo riferimento ai criteri di legge come i precedenti penali e la condotta complessiva del reo, la scelta è insindacabile in sede di legittimità. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la richiesta di pene sostitutive deve essere supportata da elementi concreti che dimostrino l’adeguatezza della misura e l’assenza di un concreto pericolo di recidiva, specialmente quando l’imputato ha già precedenti condanne.
Un giudice può rifiutare di applicare una sanzione sostitutiva pecuniaria al posto di una pena detentiva breve?
Sì, il giudice ha un potere discrezionale in merito. Se la sua decisione è adeguatamente motivata secondo i criteri di legge, come quelli previsti dall’art. 133 del codice penale, non può essere contestata in Cassazione.
Quali fattori sono determinanti per negare la sanzione sostitutiva in questo caso?
I fattori decisivi sono stati i precedenti penali della ricorrente (due condanne per reati contravvenzionali) e la constatazione che un precedente beneficio, la sospensione condizionale della pena, non aveva avuto alcun effetto dissuasivo, portando il giudice a ritenere inadeguata la sola sanzione pecuniaria.
La Riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022) ha eliminato la discrezionalità del giudice su questo punto?
No, la sentenza chiarisce che anche a seguito delle modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia, il giudice rimane vincolato nella sua discrezionalità alla valutazione dei criteri previsti dall’art. 133 del codice penale per decidere sulla concessione delle pene sostitutive.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37014 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37014 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FRANCAVILLA FONTANA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/01/2025 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stata condannata per il reato previsto dall’art.4 del d.lgs. n.74/2000, depositando successiva memoria difensiva.
Il motivo di ricorso, con il quale è stata contestata la mancata applicazione della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria è manifestamente infondato.
Difatti, in relazione al disposto dell’art.58 della I. 24 novembre 1981, n.689, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.igs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell’esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031); nel caso di specie, il giudice – nel negare la sostituzione della pena detentiva – ha operato una valutazione, non sindacabile in questa sede, nella quale ha rilevato che la ricorrente era stata già condannata per due fattispecie contravvenzionali, in relazione alle quali il beneficio della sospensione condizionale della pena non aveva spiegato alcuna effettiva valenza dissuasiva, ritenendo quindi inadeguata la sola sanzione pecuniaria.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 ottobre 2025
GLYPH La Presid
Il Consigliere estensore