Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38127 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38127 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/06/2024
SENTENZA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; te GLYPH 1 letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del D.L. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Rudiano il DATA_NASCITA 5 avverso la sentenza del 04/12/2023 della Corte di appello di Milan ,
RITENUTO IN FATTO
Consentenza del 4 dicembre 2024, la Corte d’appello confermato la sentenza del 13 settembre 2022, con la quale Milano aveva condannato COGNOME NOME, in relazione al reato di c di Milano ha I Tribunale di i all’art. 4 del d.lgs. n.74 del 2000, per avere, in qualità di legale rappre entante della RAGIONE_SOCIALE, nonché intermediario che per la medesima società ha predisposto la dichiarazione fiscale, al fine di evadere VIVA, indicato nelle
dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi; con la recidiva infraquinquennale (in Milano, il 16 settembre 2015). reiterata ed
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore di fiducia di dell’imputato, chiedendone l’annullamento, per l’inosse anza dell’art. 545-bis, cod. proc. pen., con riferimento all’art. 53, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché per carenza e manifesta illogicità dell motivazione. Lamenta il difensore che la Corte d’appello ha rigettato la richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, adducendo la mancanza della dimostrazione documentale dell’assenso dell’ent indicato allo svolgimento della prestazione lavorativa, pur in presenza d un assenso informale di quest’ultimo, nonché l’assenza di un programma relativo allo svolgimento di tale prestazione, in quanto ritenuti presupposti ind spensabili per l’effettività della sanzione richiesta. Tale rigetto – si afferma – e illegitti quanto l’individuazione dell’ente e del programma non devono essere necessariamente effettuate entro il termine decadenziale dell’udienza di pronuncia della condanna, poiché l’art. 545 bis, cod. proc. pen., non contempla tale termine, ma, al contrario, prevede che il giudice, al fine d profilo concernente l’entità del trattamento sanzionatorio, fissi u oltre sessanta giorni. Nella specie, successivamente al rigetto p giudice del merito è sopravvenuta la disponibilità dell’ente ad adi ad un lavoro di pubblica utilità. Si sostiene, inoltre, che la motivaz i decidere sul n’udienza non onunciato dal ire l’imputato one è illogica, dato che l’impossibilità di decidere sull’istanza, non dovrebbe Igiustificare un rigetto, bensì avviare l’applicazione dell’iter procedurale di cui a l’art. 545 bis, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. In base al primo comma dell’art. 545 bis cod. proc. pen., 1 «Quando non è possibile decidere immediatamente, il giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, sentite le parti, acquisito, ove necessario, il consenso dell’imputato, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e corrispondenti e provvede ai sensi del comma 3, ultimo peri procedere agli ulteriori accertamenti indicati al comma 2, fissa udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avvis all’ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso sospeso». La disposizione permette al giudice di determinare la p anche dopo che la causa è stata decisa, ovvero nel momento in le prescrizioni do. Se deve una apposita alle parti e il processo è na applicabile ui viene data
ccessivamente Ila lettura del so fissare una lettura del dispositivo, permettendo di integrarlo con la pena s individuata. Tale momento, inoltre, può separarsi da quello d dispositivoymodo ancor più marcato, poiché al giudice è perme nuova udienza per lo svolgimento di ulteriori accertamenti.
l’art. 545-bis, dall’ufficio di iaria tutte le 1.2. Gli accertamenti in questione si svolgono ai sensi de comma 2, cod. proc. pen., secondo cui spetta al giudice «acquisi esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudi informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di Vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell’imputato. Il giudice può richiedere, altresì, all’ufficio di esecuzione penale esterna, il ()rogramma di trattamento della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità con la relativa disponibilità dell’ente».
Vi è, dunque, un’autonoma fase di giudizio, successiva a la lettura del dispositivo, mirata alla valutazione sanzionatoria, nel caso in cui occorra acquisire ulteriori informazioni, non acquisite in precedenza e ritenute necessarie a tal fine, senza particolari formalità o limitazioni di oggetto. Infatti disposizione attribuisce al giudice la facoltà e non l’obbligo di indivi; uazione di un ente presso il quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, con la det rminazione di un programma per il suo svolgimento.
1.3. Ad analoghi principi è ispirato l’art. 73, comma I 5-bis, de d.P.R. n. 309 del 1990, che riconosce il potere del giudice di valutare in ordine alla concessione della sanzione sostitutiva, con la sentenza di cndanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti. E sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di reati concernenti gli stupefacenti, la richiesta dell’imputato di applicazione della sanzione del lavoro di ipubblica utilità di cui all’art. 73, comma 5-bis, del d.P.R. n. 309 del 1990, in ludgo della pena detentiva, non può essere respinta per la mancanza di adeguata prova sulla sussistenza dei presupposti per la sua concedibilità, spettando al giudice la ricerca, anche di ufficio, di ogni elemento utile per la compiuta deliberazione della richiesta dell’interessato; in particolare la richiesta di sostituione non pu essere rigettata sul solo presupposto che non risulti la manifestazione di disponibilità dell’ente presso il quale l’imputato intenda svolgerle il lavoro d pubblica utilità (Sez. 6, n. 2704 del 12/12/2017, dep. 22/01/2018, Rv. 272133; Sez. 6, n. 6140 del 14/01/2013, Rv. 254488).
Sulla stessa linea, in riferimento all’istituto (art. 168-bis, cod. pen.), de sospensione del procedimento con messa alla prova si è affermato che «è illegittima la decisione con cui il Tribunale rigetti la richiesta di sospensione pe messa alla prova a cagione dell’assenza del programma di trattamento, considerato che, ex art. 464-bis, comma 4, primo periodo, cod. pr c. pen., detta
A richiesta è ritualmente proposta non solo quando sia a GLYPH m gnata dallo specifico programma di trattamento, ma anche quando, non potut si predisporre detto programma, ne sia comunque rivolta specifica istanz all’ufficio di esecuzione penale (ex plurimis, Sez. 4, n. 18602 del 22/03/2024, Rv. 286248; Sez. 3, n. 12721 del 17/01/2019, Rv. 275355; Sez. 5, n. 31730 d·:1 19/05/2015, Rv. 265307; Sez. 6, n. 9197 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 2786.9).
2. Tali principi trovano applicazione anche nel caso in esame, in cui la Corte d’appello di Milano ha rigettato la richiesta di applicazione della misura sostitutiva, limitandosi a constatare l’assenza, al momento dell’udienza in cui è stata pronunciata la condanna, dell’assenso da parte dell’ente RAGIONE_SOCIALE il quale doveva svolgersi il lavoro di pubblica utilità e del relativo programma. Deve dunque ribadirsi, in base al quadro appena tracciato ai sensi de l’art. 545-bis, cod. proc. pen., che il giudice svolge la propria valutazione íventualmente all’interno di un’autonoma fase di giudizio, successiva alla lettura cliel dispositivo, al termine della quale è tenuto a motivare in ordine al percorso che l’ha condotto a negare la sanzione sostitutiva, non potendosi limitare sernplicemente a constatare la mancanza, all’interno di una determinata fase p ocessuale, di elementi di valutazione acquisibili d’ufficio, quali l’assenso dell’ente al svolgimento del lavoro di pubblica utilità e il relativo programma.
Ne consegue l’annullamento, sul punto, della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello, perché proceda a nuovo gipdizio facendo applicazione dei principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al rigetto della richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva, con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
Così deciso il 06/06/2024