Sanzione Sostitutiva e Precedenti Penali: Quando il Giudice Può Dire di No?
La concessione di una sanzione sostitutiva al carcere è un tema cruciale nel diritto penale, poiché bilancia l’esigenza punitiva dello Stato con la finalità rieducativa della pena. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha offerto importanti chiarimenti sui criteri che il giudice può utilizzare per negare tale beneficio, soffermandosi in particolare sul peso dei precedenti penali dell’imputato.
Il caso analizzato riguarda un soggetto condannato per bancarotta fraudolenta a cui la Corte d’Appello aveva negato la possibilità di accedere a pene alternative alla reclusione. Vediamo insieme il percorso logico-giuridico seguito dalla Suprema Corte.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una condanna per bancarotta fraudolenta pluriaggravata. La Corte d’Appello di Milano, in sede di giudizio di rinvio, aveva rideterminato la pena per uno degli imputati in tre anni di reclusione. Durante questo processo, era stata negata la richiesta di applicazione di una sanzione sostitutiva alla detenzione.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la presunta illegittimità del diniego.
Il Ricorso e la Valutazione della Sanzione Sostitutiva
Il ricorrente lamentava che i giudici di merito avessero negato il beneficio limitandosi a richiamare i suoi precedenti penali. Secondo la difesa, questa motivazione sarebbe stata insufficiente, poiché la legge richiede una valutazione prognostica più complessa. Il diniego, per essere legittimo, dovrebbe basarsi su ‘fondati motivi’ per ritenere che il condannato non adempirà alle prescrizioni legate alla misura alternativa.
In sostanza, l’imputato sosteneva che il semplice elenco dei precedenti penali non costituisce di per sé una prognosi negativa sulla sua futura condotta, e che la Corte territoriale avrebbe dovuto soppesare più adeguatamente le istanze rieducative.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. La motivazione della decisione si basa su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda.
La Corte ha osservato che il ricorrente non stava denunciando un vizio logico o una violazione di legge nella sentenza impugnata, ma stava piuttosto proponendo una ‘alternativa valutazione’ degli stessi elementi già esaminati dai giudici di merito (i precedenti penali). L’imputato, infatti, non aveva offerto elementi nuovi o alternativi che potessero portare a una diversa conclusione.
Implicitamente, la Cassazione ha quindi ritenuto che il richiamo ai precedenti penali, nel contesto specifico, non fosse un mero elenco, ma costituisse il fondamento di un giudizio prognostico negativo da parte della Corte d’Appello. Sebbene la motivazione potesse essere sintetica, era comunque sufficiente a giustificare la decisione, specialmente in assenza di contro-argomentazioni concrete da parte della difesa.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa sentenza ribadisce un importante principio procedurale e sostanziale. Per ottenere una sanzione sostitutiva, non basta contestare genericamente la valutazione del giudice basata sui precedenti penali. È necessario dimostrare l’illogicità di tale valutazione o, preferibilmente, fornire elementi positivi e concreti (come un percorso di reinserimento sociale, un’attività lavorativa stabile, etc.) che possano supportare una prognosi favorevole circa l’adempimento delle prescrizioni.
In conclusione, i precedenti penali rimangono un elemento centrale nella valutazione discrezionale del giudice. Se il ricorso si limita a una sterile critica di tale valutazione, senza arricchirla di nuovi elementi, è destinato a essere rigettato. La decisione rafforza quindi l’autonomia del giudice di merito nel formulare un giudizio prognostico, purché questo non sia palesemente illogico o immotivato.
È sufficiente il richiamo ai precedenti penali per negare l’applicazione di una sanzione sostitutiva?
Sì, secondo la decisione in esame, il riferimento ai precedenti penali può essere un elemento adeguato a fondare una valutazione prognostica negativa da parte del giudice di merito, giustificando così il diniego della sanzione.
Cosa deve fare chi ricorre in Cassazione contro il diniego di una sanzione sostitutiva?
Il ricorrente non può limitarsi a proporre una diversa interpretazione degli elementi già valutati (come i precedenti penali), ma deve individuare specifici vizi logici nella motivazione del giudice oppure offrire elementi di prova nuovi o alternativi che non sono stati presi in considerazione.
Qual era il reato per cui l’imputato è stato condannato in questo caso?
L’imputato è stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta in concorso con altri soggetti, ai sensi degli artt. 110 del codice penale e degli artt. 219, 223 e 261 della Legge fallimentare.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29734 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29734 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/06/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 437/2025
UP – 13/06/2025
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Con sentenza in data 13/01/2025, la Corte di appello di Milano, decidendo in sede di giudizio di rinvio ai sensi dell’art. 627 cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta ad NOME COGNOME ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 223, 261 e 219 Legge fallimentare unitamente ad altri imputati, in anni tre di reclusione.
La Corte territoriale non ha quindi proceduto a soppesare adeguatamente, in chiave prognostica, le istanze volte a privilegiare forme sanzionatorie piø consone alle finalità rieducative con l’obiettivo di assicurare l’effettività della risposta punitiva a tutela dei beni giuridici penalmente protetti.
Con l’unico motivo di ricorso di lamenta che i giudici di merito hanno negato l’applicazione di una sanzione sostitutiva limitandosi a richiamare i precedenti penali dell’imputato e senza tenere conto dei criteri secondo i quali il diniego sarebbe legittimo solo quando sussistono fondati motivi per ritenere che il condannato non adempirà alle prescrizioni ad esse connesse.
Il ricorrente propone un’alternativa valutazione di tali medesimi elementi e non ne offre di ulteriori o di alternativi.
Il Consigliere estensore
COGNOME
P.Q.M