Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11981 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11981 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI 03QHQUC) nato il 09/11/1995
avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
Trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Trieste ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Udine in data 09/05/2022 con la quale NOME COGNOME è stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 13 comma 6 d. Igs. 14 del 2017, perché, essendo destinatario del provvedimento emesso dalla Questura di Udine il 29/06/2020, che disponeva l’obbligo di permanenza presso la propria dimora dalle ore 22:00 alle ore 6:00, violava detta prescrizione, essendo stato controllato, il 30/01/2021, alle ore 22,15 in INDIRIZZO Udine.
Ricorre NOME COGNOME a mezzo del difensore avv. NOME COGNOME che chiede l’annullamento della sentenza impugnata, sviluppando un unico motivo di ricorso con il quale deduce violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen.. Osserva in particolare la Difesa che il provvedimento del Questore è precedente alla entrata in vigore del d.l. n. 130 del 21 ottobre 2020, che ha modificato il testo dell’art. 13, comma 6, d.l. n. 14 del 2017, introducendo una sanzione penale in luogo di quella amministrativa originariamente prevista. Il provvedimento del Questore è l’elemento cardine di un procedimento amministrativo caratterizzato da un certo grado di discrezionalità, presupposto del reato contestato; le prescrizioni, dunque, non hanno vita autonoma né sul piano amministrativo né su quello penalistico ma sono ineludibilmente correlate al predetto provvedimento, che deve contenere – e conteneva – specifica indicazione della sanzione prevista. L’applicazione della più grave sanzione penale avrebbe richiesto la notifica di un nuovo provvedimento riportante indicazione della nuova sanzione a firma del Questore: la nota di un altro funzionario con cui si comunicava il nuovo regime sanzìonatorio, non può costituire legittimo equipollente del provvedimento del Questore.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott.ssa NOME COGNOME ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
La difesa ha depositato memoria con la quale insiste nell’accoglimento del ricorso, evidenziando come il parallelo effettuato nella sentenza impugnata con la violazione del divieto di avvicinamento imposto dal giudice delle indagini preliminari ai sensi degli artt. 282 bis e ter cod. proc. pen. non sia corretto, in quanto il reato di cui si discute trova presupposto in un provvedimento amministrativo, che deve necessariamente riportare le sanzioni correlate alla violazione delle prescrizioni imposte.
CONSIDEFtATO IN DIRMO
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Giova premettere, in punto di fatto che:
–COGNOME era destinatario del provvedimento del Questore di Udine del 29/06/2020 (che disponeva l’obbligo di permanenza presso la propria dimora, in Udine INDIRIZZO dalle ore 22:00 alle ore 6:00), notificatogli in data 10/09/2020;
-successivamente all’entrata in vigore del d.l. 130 del 2020 (che, all’art. 11 rende penalmente rilevante la violazione delle prescrizioni e dei divieti imposti dal Questore, costituenti precedentemente solo illecito amministrativo), COGNOME ricevette una comunicazione, in data 06/11/2020, con la quale veniva informato che la violazione alle prescrizioni ed ai divieti impostigli con il provvedimento del Questore, costituiva reato;
-il 30/01/2021 l’imputato commetteva la violazione contestata, essendo stato controllato, alle ore 22,15 in INDIRIZZO Udine.
COGNOME Così ricostruiti i fatti, gli argomenti dedotti in ricorso si appalesano infondati.
Non vi è dubbio che il provvedimento del Questore emesso il 29/06/2020 esplicasse appieno la sua efficacia, essendo stato convalidato dal GIP il 10/09/2020 e notificato all’interessato in pari data, e non essendo intervenuto alcun altro provvedimento tale da inficiarne la validità od efficacia; detto provvedimento imponeva specifici obblighi e divieti al Shinwari, tra i quali l’obbligo di permanenza presso la propria dimora, in Udine INDIRIZZO dalle ore 22:00 alle ore 6:00.
Il mutamento del regime sanzionatorio della violazione dei divieti operato dal d.l. 130 del 2020 non rendeva inefficace il precedente provvedimento del Questore, ponendo solo l’eventuale problema inerente la conoscenza del nuovo regime sanzionatorio in capo al destinatario del provvedimento, che poteva, legittimamente, supporre che le violazioni al provvedimento fossero sanzionate solo in via amministrativa, secondo il regime vigente al momento in cui il provvedimento questorile era stato adottato.
Proprio al fine di rendere edotto l’interessato del mutamento del regime sanzionatorio, al medesimo veniva effettata una specifica comunicazione ufficiale, da lui a mani ricevuta il 06/11/2020, di talchè, al momento della commissione del fatto, egli era ben consapevole che le violazioni alle prescrizioni ed obblighi imposti con il provvedimento questorile costituivano reato.
Come condivisibilmente osservato dal Procuratore Generale presso questa ef2P
Corte in seno alla sua requisitoria, la condotta penalmente sanzionata è integrata dalla violazione delle prescrizioni imposte con il provvedimento emesso ex art. 13 d.l. n. 14 del 2017, che costituisce il presupposto di fatto dell’illecito. L’applicazione della sanzione penale – in assenza di limitazione da parte della novella ai provvedimenti emessi dopo la sua entrata in vigore – non richiedeva una novazione dell’atto presupposto, neppure per riportare il nuovo regime sanzionatorio: non ha dunque rilievo, né fondamento giuridico, la questione in ordine alla provenienza – da funzionario diverso dal Questore che lo aveva emesso – della comunicazione del nuovo regime sanzionatorio, che comunque è stata effettuata e che dà pieno conto della sussistenza, in capo al COGNOME, dell’elemento soggettivo del reato, peraltro non contestato.
Il ricorso deve conseguentemente essere respinto. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 17/12/2024