Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20274 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20274 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a MANDURIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso avverso l’ordinanza del 30 ottobre 2023, con cu Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava l’impugnazione proposta da NOME avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Milano del 5 giugno 2023, con cui era stato respinto il reclamo contro la sanzione discipl dell’esclusione dalle attività in comune, per la durata di cinque giorni, irr detenuto.
Ritenuto che il ricorso di NOME COGNOME non individua singoli profili provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per l’irrogazi della sanzione disciplinare censurata, che risultano correttamente vagliat Tribunale di sorveglianza di Milano.
Ritenuto, in -proposito, che il Tribunale di sorveglianza di Milano h correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, formulando un gi congruo e privo di erronea applicazione della legge penitenziaria, evidenzia che NOME NOME NOME NOME cancello di sbarramento della sua sezione carcerar seduto su una carrozzina prestatagli da un altro detenuto.
Ritenuto che l’utilizzo della carrozzina non risultava prescritto da a certificazione medica e che, al contrario, è presente agli atti il certificat rilasciato il 28 aprile 2023 dall’RAGIONE_SOCIALE” di Milano, che prevedeva l’utilizzo per gli spostamenti di NOME di carrozzine o stampel limitandosi a prescrivere alcuni esami diagnostici per valutare la causa dei lamentati dal detenuto nel corso della visita.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve esser dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero · versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 9 maggio 2024.