Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14677 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14677 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GELA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAMPOBASSO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Campobasso ha rigettato il reclamo proposto, a norma dell’art. 35-bis, quarto comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, dal detenuto NOME COGNOME, avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza della medesima città, che aveva disatteso il reclamo proposto dal condanNOME, avverso il provvedimento disciplinare irrogatogli il 12/01/2023, contenente la sanzione dell’esclusione dalle attività ricreative e sportive per il periodo di dieci giorni, in conseguenza di rapporti disciplinari, rispettivamente datati :31/12/2022 (per aver fatto rientro ritardo in Istituto, dopo aver fruito, quale detenuto in semilibertà, di una licen premio), 01/01/2023 (perché, all’atto del rientro in Istituto, non consegnava, benché a tanto specificamente invitato, un telefono cellulare che deteneva) e, infine, 05/01/2023 (per non essere rientrato in Istituto alle ore 20.30, come da programma di trattamento).
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mez2:o dei difensori AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, deducendo due motivi, che vengono di seguito riassunti, entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per violazione ed erronea applicazione dell’art. 38, secondo comma, Ord. pen. e dell’art. 81 del d.P.R. 30 giugno 2000, n 230, nonché per omessa contestazione dell’addebito. Dal “Modello 20”, acquisito agli atti, può evincersi il riferimento soltanto al primo dei tre addebiti, mentre nul viene detto in ordine al rapporto del 01/01/2023; in data 12/01/2023, infine, vi è solo la menzione di una convocazione per contestazione di addebiti, la cui natura, però, non viene indicata. Il mancato rispetto delle regole procedurali dettate dall’art. 81 del d.P.R. 230 del 2000, dando luogo a una grave lesione dei diritti della difesa, comporta l’illegittimità del provvedimento punitivo. Il Tribunale d sorveglianza ha omesso di rispondere alla contestazione difensiva, attinente al fatto che si fosse in presenza di una contestazione non tardiva, bensì mancante.
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per violazione ed erronea applicazione dell’art. 38, secondo e terzo comma Ord. pen., nonché contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione. La sanzione inflitta al detenuto è illegittim in quanto emessa in relazione a fatti diversi da quelli in ordine ai quali egli avev potuto interloquire. Erra il Tribunale di sorveglianza, laddove tenta di superare l’errore che inficia il provvedimento impugNOME, dando rilievo a contestazioni mai
ricevute dal condanNOME. Non vi è alcuna motivazione per relationem, bensì una sanzione irrogata in relazione a fatti mai oggetto di specifica contestazione
Il AVV_NOTAIO generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso contestazione dell’addebito vi è stata, sebbene tardiva e tale tardività non tempestivamente eccepita. La motivazione del provvedimento disciplinare, inoltr richiamava i rapporti relativi agli addebiti mossi al condanNOME, per cui escludere la dedotta carenza di correlazione, fra contestazione e sanzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo di ricorso, va considerato il principio di dir più volte affermato da questa Corte, in base al quale “in tema di provvedim disciplinari GLYPH dell’amministrazione GLYPH penitenziaria, GLYPH l’omissione TARGA_VEICOLO della GLYPH previa contestazione dell’addebito al detenuto nelle forme previste dalla norma regolamentare ha effetti sulla validità dei provvedimento adottato, dove intercorrere tra il momento della contestazione e quello dell’udienza discip un ragionevole lasso temporale in modo da consentire all’incolpato di predispo adeguata difesa” (ex plurimis Sez. 1, n. 16914 del 21/12/2017, dep. 2018, Palumbo, Rv. 272786).
2.1. Tale approdo ermeneutico rappresenta la diretta conseguenza dell estensione, all’ambito del procedimento disciplinare, delle norme detta materia di nullità degli atti processuali; tale estensione discende, del res indubitabile connessione funzionale, esistente tra detto procedimento e qu giurisdizionale di reclamo). Siffatta trasposizione di regole non può, però, limitata esclusivamente ai profili strutturali (ovvero ai presupposti di leg del procedimento, oltre che a quelli attinenti alla validità dell’atto aven decisoria, destiNOME a chiuderlo), dovendosi al contrario applicare – per rag tenore logico e sistematico – anche agli aspetti funzionali, che inerisco regole generali in materia di deducibilità del vizio. Dall’applicaz procedimento disciplinare delle disposizioni in materia di nullità proces dunque, deriva la sottoposizione del medesimo alle regole generali dettat materia di deducibilità delle nullità, tra le quali vanno ricordate le disp stabilite dall’art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen., secondo c:ui la violazio essere eccepita – ad opera della parte che abbia patito una lesione delle sue – in un momento antecedente, rispetto a quello del compimento dell’atti processuale cui essa si riferiva.
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Questa Corte, infatti, ha avuto modo di chiarire che «in tema di procedimenti disciplinari dell’amministrazione penitenziaria, in caso di contestazione dell’infrazione direttamente all’udienza davanti al consiglio di disciplina, la violazione del diritto di difesa del detenuto deve essere eccepita, a pena di decadenza, al momento dell’apertura dell’udienza stessa, trovando applicazione le disposizioni in materia di nullità processuale, tra cui l’art. 18 commi 2 e 3, cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 7939 del 28/01/2022, Accurso, n.m.; Sez. 1, n. 13085 del 06/03/2020, COGNOME‘COGNOME, Rv. 278894; Sez. 1, n. 30038 del 22/09/2020, Corso, Rv. 279733).
2.2. Nel caso in esame, in primo luogo, non viene lamentata la mancata concessione di un congruo termine a difesa / tra il momento della contestazione, avvenuta nell’udienza disciplinare e la relativa decisione. Come osservato dal Tribunale di sorveglianza, con affermazione non smentita dalle censure difensive, la contestazione è invece avvenuta nel corso dell’udienza, senza che nulla sia stato eccepito dal detenuto.
2.3. Risulta pacifico, inoltre, che la denunciata nullità sia stata dedotta, pe la prima volta, in sede di reclamo al Tribunale di sorveglianza, piuttosto che dinanzi al Magistrato di sorveglianza; in tale sede, infatti, il detenuto si è difeso nel meri senza formulare eccezioni in rito (come riportato dall’ordinanza avversata, con affermazione non contestata dalla difesa nell’atto di impugnazione).
2.4. Da tale sequenza procedurale deriva che la questione di nullità, come dedotta, debba reputarsi ormai preclusa dall’intervenuta decadenza della relativa eccezione.
Con riferimento alla seconda doglianza, il Collegio non ignora il principio secondo il quale il reclamo giurisdizionale ha natura di mezzo di impugnazione, sicché il Tribunale di sorveglianza è tenuto a decidere nel merito del reclamo, previa assunzione – ove necessario – delle necessarie informazioni. E a tale regola ermeneutica il Tribunale si è attenuto, avendo rigettato il reclamo dopo aver osservato, in modo puntuale e coerente, come l’avversato provvedimento sanzioNOMErio contenesse uno specifico richiamo ai verbali di contestazione, ossia ad atti sicuramente conosciuti dal detenuto. Ha quindi concluso il Tribunale – con statuizione che appare immune dai vizi lamentati dal ricorrente e che merita, pertanto, di restare al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità – che potesse radicalmente escludere che il condanNOME fosse stato disciplinarmente sanzioNOME in relazione a fatti a lui restati ignoti. A fronte di tali rilievi, il r limita a riproporre, spendendo argomentazioni aspecifiche e assertive, le medesime censure già analizzate e rigettate, secondo un ineccepibile argomentare, dal Tribunale di sorveglianza.
rb/
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.QM.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2024.