Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13038 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13038 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME 5.3errao DCOGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con provvedimento del 10 maggio 2023 il Magistrato di sorveglianza di Firenze ha respinto il reclamo presentato dal detenuto NOME COGNOME COGNOME la sanzione disciplinare dell’esclusione dalle attività ricreative per 2 giorni, a lu comminata dal Consiglio di disciplina il 10 gennaio 2023.
Con ordinanza del 26 settembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha respinto il reclamo presentato dal detenuto COGNOME l’ordinanza del magistrato di sorveglianza.
In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha respinto il reclamo, in quanto ha ritenuto non rilevante il vizio di notifica all’interessato dell’udienza davanti a magistrato, in quanto il reclamo al Tribunale ha effetto devolutivo e sostitutivo, ha ritenuto non rilevante la circostanza che il Consiglio di disciplina si fosse
pronunciato oltre il decimo giorno dalla contestazione disciplinare perché ciò non aveva inciso sul diritto di difesa del detenuto che anzi aveva avuto più tempo per preparare la difesa, e nel merito ha ritenuto che nei giorni in cui è stata scontata la sanzione il condanNOME ha subito un trattamento detentivo conforme al provvedimento disciplinare che lo escludeva dalle attività ric:reative, atteso che nelle ore di permanenza in cella il detenuto non era in isolamento perché all’interno della cella con i suoi compagni, inoltre erano sempre state assicurate le ore d’aria, per cui l’unico modo di eseguire la esclusione dalle attività di creative era proprio quello seguito nel caso in esame dalla direzione dell’istituto penitenziario.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condanNOME, per il tramite del difensore.
Con il primo motivo deduce violazione legge processuale in quanto la notifica dell’avviso al detenuto della fissazione dell’udienza davanti al magistrato di sorveglianza è avvenuta presso il difensore, e non presso il servizio di protezione; tale circostanza viola i diritti del detenuto al doppio grado di giudizio.
Con il secondo motivo deduce che il consiglio di disciplina si è pronunciato oltre il decimo giorno dalla data del fatto, in violazione dell’art. 31, comma 2, d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230, che fissa un termine perentorio entro cui deve intervenire la decisione.
Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, di -. NOME COGNOME, ha chiesto l’accoglimento del ricorso (sul primo motivo).
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo, relativo alla procedura di notifica dell’avviso di udienza al detenuto, è infondato.
Dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere, attesa la natura del vizio dedotto (Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), emerge che l’avviso di udienza davanti al magistrato di sorveglianza è stato notificato il 14 marzo 2023 all’AVV_NOTAIO in proprio, lo stesso 14 marzo 2023 inviato all’ufficio matricola per la notifica all’interessato, ma poi il 15 marzo 2023 notificato al difensore per conto del suo assistito ex art. 1.61, comma 4, cod. proc. pen.
Sempre dalla lettura degli atti emerge che nel verbale di udienza del 10 maggio 2023 davanti al magistrato di sorveglianza il detenuto è rimasto assente,
anche il difensore di fiducia è rimasto assente ed è stato sostituito ex art. 97, comma 4, da un difensore di ufficio. In tale udienza non risultano proposte eccezioni sulla regolarità della notifica al detenuto.
Ne consegue che la irregolarità della notifica è sanata ai sensi degli articoli 182 e 184 cod. proc. pen., non versandosi in un caso di omessa citazione, ma in uno di notifica irregolare (Sez. U, Sentenza n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, COGNOME, Rv. 229539: in tema di notificazione della citazione dell’imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata escliusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della saNOMEria di cui all’art. 184 cod. proc. pen.).
2. E’ infondato anche il secondo motivo, dedicato al rispetto del termine entro cui doveva intervenire la decisione della Commissione di disciplina.
Nel ricorso il termine è calcolato in modo non corretto perchè lo si fa decorrere dalla data del fatto, mentre, in realtà, esso decorre normativamente dalla data della contestazione, in quanto la norma dell’art. 81, comma 4, d.p.r. n. 230 del 2000 dispone che “quando il direttore ritiene che debba essere inflitta una delle sanzioni previste nei numeri 1) e 2) del primo comma dell’articolo 39 della legge convoca, entro dieci giorni dalla data della contestazione di cui al comma 2, l’accusato davanti a sé per la decisione disciplinare. Altrimenti fissa, negli stessi termini, il giorno e l’ora della convocazione dell’accusato davanti al consiglio di disciplina. COGNOMEa convocazione è data notizia all’interessato con le forme di cui al comma 2″.
In ogni caso, alla data in cui è stata convocata la Commissione di disciplina il termine di dieci giorni era comunque decorso, atteso che la contestazione al detenuto risulta esser stata effettuata il 30 dicembre 2022 e la Commissione di disciplina si è tenuta il 10 gennaio 2023, ovvero l’undicesimo giorno (il decimo non era festivo).
Nel provvedimento impugNOME il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto non rilevante la circostanza che il Consiglio di disciplina si fosse pronunciato oltre il decimo giorno dalla contestazione disciplinare, perché ciò non aveva inciso sul diritto di difesa del detenuto, che anzi aveva avuto più tempo per preparare la difesa.
Il ricorso non attacca questa considerazione del Tribunale illustrando in cosa il mancato rispetto del termine possa aver inciso sul diritto del detenuto a preparare la difesa.
Il collegio ritiene, infatti, che, pur se nella giurisprudenza della Corte di legittimità si rinviene un orientamento interpretativo che ritiene che la decisione del Consiglio di disciplina debba intervenire, a pena di illegittimità, nel termine di dieci giorni decorrente dalla stessa contestazione (Sez. 1, n. 24180 del 19/05/2010, dep. 23/06/2010, COGNOME, Rv. 247987; Sez. 1, n. 44654 del 15/10/2009, dep. 20/11/2009, COGNOME, Rv. 245674; Sez. 1, n. 13685 del 14/03/2008, dep. 1/04/2008, COGNOME, Rv. 239569, nonché, in motivazione, Sez. 1, Sentenza n. 16914 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272786), al caso in esame sia pertinente anche l’ulteriore indirizzo della giurisprudenza di legittimità che ritiene che “in tema di provvedimenti disciplinari dell’amministrazione penitenziaria, è onere del detenuto interessato eccepire, al momento della contestazione dell’addebito, l’inadeguatezza del termine intercorrente rispetto alla successiva udienza dinanzi al consiglio di disciplina, cosicché, in caso di mancata contestazione, deve ritenersi detto termine utile ad apprestare la necessaria difesa e l’insussistenza dell’interesse del detenuto a dedurre in sede di reclamo la violazione solo in astratto configurabile. Fattispecie in cui nel corso dell’udienza disciplinare, celebrata lo stesso giorno della contestazione dell’addebito al detenuto, quest’ultimo, senza nulla dedurre in merito alla brevità del termine di comparizione, prendeva attivamente parte al giudizio, rendendo dichiarazioni a discolpa tese a negare l’addebito” (Sez. 1, Sentenza n. 33145 del 18/04/2019, COGNOME, Rv. 276722; v. anche Sez. 1, Sentenza n. 13035 del 06/03/2020, COGNOME, Rv. 278894).
Nel caso in esame, l’interessato non ha eccepito, al momento della contestazione dell’addebito, la non correttezza del termine della convocazione dinanzi al Consiglio di disciplina, né lo ha fatto davanti al medesimo Consiglio, atteso che dalla lettura del verbale del Consiglio di disciplina del 10 gennaio 2023 emerge che lo stesso si è difeso nel merito. Deve ritenersi, pertanto, che la differenza di un giorno nella fissazione dell’udienza dinanzi al Consiglio di disciplina rispetto allo schema legale previsto dall’alt. 81, comma 4, del regolamento penitenziario, non abbia inciso sulla sua difesa e che lo stesso non abbia interesse a dedurre la “violazione solo in astratto configurabile”, per usare l’espressione della pronuncia COGNOME sopra citata.
Il ricorso è, in definitiva, infondato.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 1° marzo 2024
Il consigliere estensore
Il ;>reStd nte