Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3411 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3411 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Siracusa il 16/07/1970
avverso l’ordinanza del 21/05/2024 del Tribunale di sorveglianza di Cagliari
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha rigettato il reclamo proposto avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Cagliari, del 6 dicembre 2023, che aveva rigettato il reclamo avverso la sanzione disciplinare irrogata al detenuto NOME COGNOME dal Consiglio di disciplina dell’Istituto ove questi era ristretto, in data 21 marzo 2023.
2.Propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, Avv. M. NOME COGNOME affidando le proprie doglianze a sei motivi, di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 24 Cost. per essere il decreto di fissazione di udienza, dinanzi al Tribunale di sorveglianza, privo dell’indicazione dell’oggetto.
Il decreto di fissazione di udienza non contiene alcun oggetto, tanto che il detenuto ha inviato, in data 22 aprile 2024, istanza al Tribunale di sorveglianza di Cagliari per ottenere la fissazione dell’udienza con emissione di nuovo decreto contenente le specificazioni dell’oggetto del procedimento.
Si richiama come precedente indicato come in termini (Sez. 1, n. 15599 del 2008).
2.2. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 38, comma 2, Ord. pen, e 82, comma 2, d.P.R. n. 230 del 2000 per mancata esplicitazione dei fatti contestati.
Si contesta la motivazione nella parte in cui dà conto che COGNOME aveva rifiutato di firmare la comunicazione e che nella stessa vi era scritto, per i fatti avvenuti nell’Istituto, in data 21 marzo 2023, che il detenuto “oltraggiava l’addetto alla sezione isolamento” senza alcuna indicazione circa l’asserito oltraggio.
2.3. Con il terzo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 81, comma 4, d. P.R. n. 230 del 2000 per mancata comunicazione della convocazione innanzi al Consiglio di disciplina.
Si richiama precedente di legittimità n. 43 862 del 7 ottobre 2019, la decisione delle Sezioni Unite Rv. 263026, nonché giurisprudenza di merito secondo lek-) nel caso dì nullità dell’atto, derivante da un mancato avviso di garanzia difensiva alla cui conoscenza l’avviso stesso è preordinato, la deducibilità del vizio non è soggetta ai limiti previsti dall’art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
2.4. Con il quarto motivo si denuncia inosservanza dell’art. 38, comma 2, Ord. pen. e vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio.
Il Tribunale, a p. 6 dell’ordinanza, indica che COGNOME non ha contestato la verificazione storica del fatto contestato ma ciò è avvenuto perché nessuna motivazione è stata riportata nella comunicazione dell’irrogazione della sanzione.
2.5. Con il quinto motivo si denuncia violazione dell’art. 81, comma 2, d. P.R. n. 230 del 2000 per contestazione disciplinare ad opera del solo Comandante.
Il Tribunale di sorveglianza assume, nel provvedimento impugnato, che il Direttore può delegare il Comandante di reparto; invece l’art. 81, comma 2, R.E., prevede che il Direttore, alla presenza del Comandante di reparto di polizia penitenziaria, contesta l’addebito all’accusato.
Peraltro, sostiene il ricorrente che il Direttore può delegare ad altro civile ma non al Comandante dell’Istituto, come si evincerebbe dal secondo comma dell’art. 40 Ord. pen.
Detta delega, nel caso di specie, secondo il Tribunale, non sarebbe incidente sulla conoscenza del fatto addebitato invece, come emerge dallo stesso provvedimento impugnato, la delega al Comandante ha inciso sulla validità del provvedimento sanzionatorio.
2.6. Con il sesto motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 38, comma 1, Ord. pen., 125, comma 3, cod. proc. pen. ) perché il fatto contestato non costituisce infrazione del regolamento /e vizio di motivazione.
Il detenuto è stato accusato di aver detto, all’indirizzo dell’operatore, in data 20 dicembre 2022, la frase pezzo di merda, ragione per la quale riceveva avviso di conclusione indagini per il reato di cui all’art. 341-bis del codice penale.
Orbene, si rileva che, sul punto, non vi è nessuna motivazione del Consiglio di disciplina. Né tale motivazione risulta dal provvedimento del Magistrato di sorveglianza o da quello del Tribunale.
Di qui l’eccepita violazione di legge per mancanza di motivazione ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
L’infrazione deve essere tassativamente prevista dall’art. 77, comma 1, nn. da 1 a 21, d. P.R. n. 230 del 2000, senza che il Direttore dell’Istituto di pena possa stabilire, in maniera insindacabile, quali parole siano offensive e quali no (si rimanda al punto n. 15 dell’art. 77, comma 1, cit.).
3.11 Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso con requisitoria scritta chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
1.1. Il primo motivo è infondato.
L’esame degli atti, necessitato dalla qualità dell’eccezione formulata (nel senso che, in materia processuale, la Corte di cassazione è anche giudice del fatto, sicché nella ricerca degli eventuali errores in procedendo, opportunamente denunciati con specifico motivo di ricorso, occorre verificare, ex actis, l’osservanza della legge processuale: Sez. U., n. 42792 del 31/10/2001, Rv. 220092 – 01), consente di rilevare che il decreto di fissazione dinanzi al Tribunale di sorveglianza x reca l’indicazione che si tratta di reclamo generico e indica data e ora dell’udienza da celebrare.
Inoltre, come notato dal Tribunale (cfr. p. 3), il difensore, all’udienza all’uopo fissata, non ha sollevato alcuna eccezione sul punto.
Ciò premesso, si osserva che, nel procedimento di esecuzione – ma il principio è estensibile anche al procedimento di sorveglianza in considerazione del generale rinvio contenuto nell’art. 678 cod. proc. pen. – è legittimo il decreto di fissazione dell’udienza camerale che contenga solo l’indicazione dell’oggetto di esso e non anche delle ragioni per le quali il procedimento stesso è stato avviato, incombendo all’interessato o al suo difensore l’onere di consultare in cancelleria gli atti relativi ed eventualmente estrarne copia (Sez. 1, n. 33892 del 14/07/2010, COGNOME, Rv. 248177). Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. 1, 09/12/2014, n. 53024, COGNOME, Rv. 261363, pronuncia citata da Sez. 1, n. 8910 del 21/11/2023) nel procedimento di esecuzione la finalità dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale, ai sensi dell’art. 666, comma 3, cod. proc. pen., è quella di informare la parte interessata dell’oggetto del procedimento in modo tale da consentirle di predisporre effettiva ed efficace difesa.
Dunque, si è ripetutamente affermata la legittimità del decreto di fissazione dell’udienza camerale che contenga solo l’indicazione dell’oggetto di esso e non anche le ragioni per le quali il procedimento è stato avviato, ravvisando, in capo all’interessato o al difensore, l’onere descritto, di consultazione degli atti (Sez. 1, n. 33892 del 14/07/2010, COGNOME, Rv. cit.; Sez. 1, n. 15599 del 17/03/2008, COGNOME, Rv. 240181).
Del resto, a fronte della carenza di ogni eccezione all’udienza fissata, nemmeno con il ricorso il ricorrente specifica in che modo, attraverso la denunciata invalidità del decreto di fissazione dell’udienza, il condannato sarebbe stato danneggiato, quanto al diritto di difesa, dalla dedotta genericità o omissione.
1.2. COGNOME I motivi secondo e terzo sono manifestamente infondati.
In GLYPH tema GLYPH di GLYPH procedimenti GLYPH disciplinari GLYPH avviati GLYPH dall’Amministrazione penitenziaria, in caso di contestazione dell’infrazione direttamente all’udienza, davanti al Consiglio di disciplina, la violazione del diritto di difesa del detenuto deve essere eccepita, a pena di decadenza, al momento dell’apertura
dell’udienza stessa, trovando applicazione le disposizioni in materia di nullità processuale, tra cui l’art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 30038 del 22/09/2020, Corso, Rv. 279733 – 01).
Sempre in linea con la centralità dell’udienza dinanzi al Consiglio di disciplina, ai fini della deduzione, a pena di decadenza, delle nullità relative al procedimento disciplinare si era già espressa questa Corte (cfr. Sez. 1, del 18/04/2019, n. 33145, COGNOME, Rv. 276722 – 01) esponendo che, in tema di provvedimenti disciplinari dell’amministrazione penitenziaria, è onere del detenuto interessato eccepire, al momento della contestazione dell’addebito, l’inadeguatezza del termine intercorrente rispetto alla successiva udienza dinanzi al Consiglio di disciplina; cosicché, in caso di mancata contestazione, deve ritenersi detto termine utile ad apprestare la necessaria difesa e l’insussistenza dell’interesse del detenuto a dedurre, in sede di reclamo, la violazione solo in astratto configurabile (nel caso cui si riferisce il precedente citato, nel corso dell’udienza disciplinare, celebrata lo stesso giorno della contestazione dell’addebito al detenuto, quest’ultimo, senza nulla dedurre in merito alla brevità del termine di comparizione, prendeva attivamente parte al giudizio, rendendo dichiarazioni a discolpa tese a negare l’addebito).
Le due eccezioni dedotte con i motivi di ricorso in esame sono reiterative di quelle proposte davanti al Tribunale, in sede di reclamo, ma non tengono conto della circostanza che la contestazione del fatto addebitato, seppure in termini riassuntivi, esiste in quanto questo è descritto nei suoi estremi essenziali, quanto alla condotta, il luogo e il tempo di realizzazione.
Inoltre, non vi è alcuna carenza della comunicazione della convocazione davanti al Consiglio di disciplina perché questa, in realtà, vi è stata, come risulta dal verbale del Consiglio di disciplina nel quale l’affermazione riportata, secondo la quale il detenuto aveva rifiutato di presentarsi davanti al Consiglio, deve avere come necessario presupposto l’esistenza di una convocazione e il fatto che COGNOME non abbia partecipato non perché ignorasse data, luogo e ora della convocazione ma per la scelta di non partecipare, manifestata attraverso il verbalizzato rifiuto. Peraltro, l’eccezione avrebbe dovuto essere svolta davanti al Consiglio di disciplina.
In ogni caso, come notato dal Tribunale, le dedotte nullità non sono assolute e insanabili, ma sono di ordine generale o relative, dunque sottoposte al regime di deducibilità di cui all’art. 182, comma 1 e 2, cod. proc. pen.
1.3. GLYPH Il quarto motivo è inammissibile per genericità.
COGNOME sostiene di non aver contestato la storica verificazione del fatto contestato e che ciò è dovuto dal fatto che nessuna motivazione veniva riportata nella comunicazione dell’irrogazione della sanzione.
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Tuttavia, gli atti del procedimento erano noti al detenuto e al suo difensore tenuto conto che vi è stata impugnazione, con il reclamo, al Tribunale di sorveglianza e che, dunque, il contenuto sia della sanzione disciplinare, sia del provvedimento del Magistrato di sorveglianza erano noti o, comunque, conoscibili attraverso l’esame degli atti.
1.4. GLYPH Il quinto motivo è infondato.
La dedotta mancanza di contestazione disciplinare da parte del Direttore, perché intervenuta ad opera del Comandante non produce gli effetti prospettati dal ricorrente.
Il Collegio osserva, in sintonia con l’indirizzo di questa Corte (cfr. Sez. 1, n. 29940 del 03/07/2008, COGNOME, Rv. 240935 – 01; Sez. 1, n. 8986 del 05/02/2008, COGNOME, Rv. 239512 – 01), che la contestazione di cui al d. P. R. n. 230 del 2000 art. 81, comma 2, è atto spettante al Direttore ma ciò non esclude la possibilità di delega della sua comunicazione formale all’interessato. Infatti, l’attività che non è delegabile resta quella della redazione dell’atto.
Del resto, si tratta di eccezione che doveva essere proposta davanti al Consiglio di disciplina, diversamente, invece, opera la previsione di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
1.5. GLYPH Il sesto motivo è infondato.
Il ragionamento svolto dal ricorrente, secondo il quale la contestazione / cioè aver detto all’operatore in data 20 dicembre 2022 la frase pezzo di merda, non integra infrazione del regolamento non può essere condiviso.
Il Tribunale di sorveglianza, invero, indica che la motivazione, sia pur succinta, è riportata nel verbale del Consiglio di disciplina che è stato notificato ad Attanasio, unitamente alla notifica della sanzione disciplinare.
Inoltre, lo stesso Tribunale di sorveglianza espone, con ragionamento ineccepibile, perché immune da illogicità manifesta, che l’aver rivolto all’addetto della Sezione isolamento, a titolo del tutto gratuito, una frase gravemente ingiuriosa integra condotta che, in sé, viola il regolamento.
Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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P.Q.M.
D l GLYPH Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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i*S -0 GLYPH Così deciso, in data 2 ottobre 2024
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Il Consigliere estensore
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