Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21602 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21602 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE, nato a Lugo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/06/2023 del Tribunale di sorveglianza di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procura generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordina impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Ancon confermava la decisione del locale Magistrato di sorveglianza, che aveva respin il reclamo in materia disciplinare avanzato dal detenuto NOME COGNOME.
Questi era stato sanzionato con due giorni di esclusione dalle atti ricreative e sportive, in rapporto alla violazione di cui all’art. 77, comma 1 («volontario inadempimento di obblighi lavorativi») d.P.R. 30 giugno 2000, n 230 (reg. es . Ord. pen.), per essersi rifiutato di svolgere, 1’8 maggio 2022, lav urgenti di manutenzione dei servizi igienici dell’istituto, benché addet relativo servizio.
Il Tribunale di sorveglianza riteneva che le censure svolte nel recla attenessero al merito della vicenda disciplinare, il cui riesame no consentito, rilevando comunque che RAGIONE_SOCIALE aveva sostanzialmente ammesso l’addebito dinanzi al Consiglio di disciplina e che, diversamente da qua dedotto, la sanzione irrogata non era la più afflittiva tra quelle contempla sistema.
Ricorre il condannato per cassazione, con il ministero del suo difensore fiducia, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e/ di norme da essa presupposte.
Il ricorrente ribadisce, innanzi tutto, l’assunto secondo cui, essend maggio 2022 una domenica, egli non fosse tenuto contrattualmente a lavorare in giorno festivo. Il provvedimento disciplinare era dunque viziato in quan adottato in violazione «delle regole civilistiche derivanti dal contratto di la Il vizio sarebbe di legittimità, e non di merito.
In secondo luogo, il ricorrente opina che il fatto addebitato non fo punibile con la sanzione irrogata, in ogni caso non adeguata alla gravità del e alle sue condizioni fisiche e psichiche.
Da ultimo, il ricorrente assume che la sanzione irrogata sia stata eseg mediante il suo isolamento in camera di pernottamento e, quindi, secondo modalità illegittime.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Incensurabile appare infatti la decisione impugnata, lì dove essa ritenuto che l’ambito del controllo demandato al giudice di sorveglianza doves
essere limitato – a cospetto di sanzione disciplinare diversa dall’isolamento ore d’aria aperta e dall’esclusione dalle attività in comune — alle condiz esercizio del potere disciplinare, e agli aspetti formali e procedurali, re inibita ogni valutazione sul merito della sanzione stessa e della con sottostante (da ultimo, Sez. 1, n. 30379 del 30/05/2019, Gallico, Rv. 2766 01), quale quella sollecitata dal detenuto attraverso la prima censura azionat
E’ infatti indubbio che lo stabilire se RAGIONE_SOCIALE fosse, o meno, t contrattualmente a lavorare come richiestogli il giorno dell’addebito contestat anche se il lavoro comandato rientrasse tra le sue mansioni: profilo anch’e originariamente contestato dal reclamante, seppure in questa sede non pi coltivato) rappresenti un giudizio che attiene al merito della violazione. Un giudizio coinvolge, al più, l’interpretazione del contratto individuale di lavor è questione di fatto (Sez. 3 civ., n. 2465 del 10/02/2015, Rv. 634161-01; Sez civ., n. 14537 del 24/12/1999, Rv. 532517-01), estranea all’osservanza e a corretta applicazione della norma, in sé considerata, che delinea la fattis disciplinare.
Rientrava, viceversa, nell’ambito della legalità della sanzione, scrutina ai sensi dell’art. 69, comma 6, lett. a), della legge 26 luglio 1976, n. 35 pen.), la contestazione di mancata corrispondenza tra illecito c.ontestato e ti sanzione che avrebbe potuto essere irrogata.
Senonché la contestazione è manifestamente infondata. Il Tribunale di sorveglianza ha correttamente osservato, sia pure incidentalmente, c l’esclusione dalle attività ricreative e sportive (prevista dall’art. 39, n Ord. pen.) non è la massima sanzione orclinamentale, invece rappresentata dall’esclusione dalle attività in comune (quella di cui al numero 5 del medes art. 39). Solo quest’ultima sarebbe risultata incompatibile, a norma dell’ar comma 3, reg. es . Ord. pen., con l’illecito ritenuto a carico del detenuto.
La contestazione ulteriore, concernente l’asserita inadeguatezza sproporzione della misura punitiva applicata, sconfina nuovamente nel merito ed è preclusa. Il precetto, dal ricorrente implicitamente evocato (l’art. 39, s comma, Ord. pen., che subordina l’esecuzione della sanzione disciplinare rilascio di attestazione medica di compatibilità e a concomitante vigila sanitaria) riguarda la sola misura dell’esclusione dalle attività comuni.
L’ultima contestazione attiene al momento esecutivo della sanzione. Essa non è propriamente deducibile ai sensi dell’art. 69, comma 6, I!ett. a), Ord. perché non tende all’annullamento della sanzione, quale conseguenza dell’insussistenza dell’illecito, dell’illegittimità della sanzione o di vizi
procedurale (arg. ex art. 35-bis, comma 3, prima parte, Ord. pen.), qua all’accertamento, ora per allora, di un’eventuale condotta abus dell’Amministrazione nella fase dell’applicazione concreta della sanzione.
Un tale accertamento non può dirsi in sé estraneo al generale controllo legalità intestato alla magistratura di sorveglianza, in base al combinato dis degli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., ma non risulta al Collegi che la questione sia stata specificamente posta in sede di reclamo origina operando, almeno in questo specifico procedimento, la relativa preclusione (Sez 1, n. 2303 del 08/10/2020, dep. 2021, Mitrean, Rv. 280229-01.).
Alla reiezione del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. p condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali.
Così deciso il 20/02/2024