Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40445 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40445 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
RAFFAELLO MAGI EVA COGNOME
RAFFAELLO MAGI EVA COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Mondragone il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 29/01/2025 del Tribunale di sorveglianza di Venezia Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha rigettato il reclamo presentato da NOME COGNOME avverso l’ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza di Padova, a seguito di precedente reclamo ai sensi dell’art. 69, comma 6 lett. b), legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.), aveva confermato l’irrogazione nei suoi riguardi della sanzione disciplinare della esclusione per cinque giorni dalle attività comuni per avere colluttato con altro detenuto.
A ragione della decisione il Tribunale, anche attraverso il richiamo alle motivazioni svolte dal Magistrato di sorveglianza, ha ritenuto che la procedura seguita per l’irrogazione della sanzione disciplinare fosse immune dai lamentati vizi, attesa la regolare contestazione dell’addebito e l’avvenuto esercizio delle facoltà difensive.
Ricorre per cassazione La COGNOME, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, e denuncia due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo eccepisce la nullità del provvedimento impugnato sia con riferimento all’avvenuta contestazione dell’illecito disciplinare in assenza del Comandante del reparto di polizia penitenziaria (non potendosi – a suo dire – ritenere sufficiente la presenza del Responsabile dell’Ufficio di Comando, privo di delega formale), sia con riferimento all’omessa indicazione, nella sanzione disciplinare così come notificata, dei nomi dei componenti del consiglio di disciplina; ciò che avrebbe inciso sull’esercizio del diritto di difesa del detenuto nel corso della procedura disciplinare.
2.2. Con il secondo motivo deduce la carenza di motivazione della sanzione disciplinare, in violazione dell’art. 38 Ord. pen., come peraltro già rilevato dal Magistrato di
sorveglianza nel proprio provvedimento.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta in data 12 settembre 2025, ha prospettato la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
La legge di ordinamento penitenziario (n. 354 del 1975) e il relativo regolamento (d.P.R. n.230 del 2000), in attuazione del principio di legalità e tassatività delle sanzioni disciplinari adottabili nei confronti di detenuti e internati, prevedono tanto la tipologia di sanzioni applicabili (art. 39 Ord. pen.) quantole condotte passibili di sanzione (art. 77 Reg. pen.), oltre a disegnare il procedimento applicativo (art. 81 Reg. pen.) in termini rispettosi del contraddittorio e del diritto di difesa dell’incolpato.
In particolare, l’art. 81 Reg. pen. prevede, al comma 2, la contestazione dell’addebito, derivante dal rapporto disciplinare, da parte del Direttore in presenza del Comandante di reparto e, al successivo comma 4, prevede la convocazione – entro dieci giorni da tale adempimento – dell’accusato davanti al consiglio di disciplina. In tal sede l’accusato ha facoltà di essere sentito e di esporre personalmente le proprie discolpe, dunque innanzi all’organo competente a deliberare.
La decisione va emessa con provvedimento motivato ai sensi dell’art. 38, comma 2, Ord. pen.e avverso tale provvedimento Ł previsto reclamo innanzi al Magistrato di sorveglianza, secondo la procedura di cui all’art. 14ter Ord. pen. Ciò consente, nei termini previsti dalla legge, l’esercizio di un controllo giurisdizionale che ha a oggetto, come previsto dall’art. 69 comma 6 lett. b) Ord. pen. «le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell’organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa».
Per costante giurisprudenza, detto controllo non si estende, dunque, al merito dell’incolpazione, ma riguarda esclusivamente il rispetto delle suddette cadenze procedimentali e delle altre condizioni dl validità formale della procedura disciplinare, come previste dalla legge (Sez. I, n. 4776 del 25/01/2011, Zanetti, Rv. 249561) trattandosi di valutare la cornice in cui Ł esercitata la facoltà di natura disciplinare spettante all’autorità amministrativa.
Si Ł, infine, chiarito che «Nella procedura per la decisione del reclamo avverso provvedimenti disciplinari adottati nei confronti di detenuti o internati (prevista dagli artt. 14ter e 69, comma 6, Ord. Pen. non sono previste nØ la comunicazione della fissazione di udienza davanti al Magistrato di sorveglianza, nØ l’audizione diretta dell’interessato, ma solo la possibilità, per lo stesso, di presentare memorie, per cui l’omesso avviso dell’udienza al reclamante non determina alcuna nullità» (Sez. 1, n. 22091 del 07/05/2013, Cascino, Rv. 256494 – 01).
Tanto ricordato in punto di diritto, venendo al caso in scrutinio, va detto che il Tribunale, come emerge dai contenuti del provvedimento, ha certamente realizzato il controllo spettantegli in modo completo e immune dai vizi denunciati.
2.1. Segnatamente, va in primo luogo osservato – quanto all’eccezione di nullità che il ricorrente collega all’avvenuta contestazione dell’illecito disciplinare dinanzi al responsabile dell’Ufficio di Comando e non al Comandante di reparto – come si tratti di censura mai devoluta in occasione del reclamo e introdotta esclusivamente con il ricorso per cassazione e, in ogni caso, manifestamente infondata. Invero, in tema di procedimento per l’inflizione di sanzioni disciplinari a detenuti o internati, fermo restando che la decisione circa l’avvio di
detto procedimento Ł di esclusiva competenza del direttore dell’istituto, deve ritenersi tuttavia consentito, in base ai principi generali vigenti in materia di procedimenti amministrativi, che la contestazione dell’addebito sia materialmente compiuta da un operatore penitenziario all’uopo delegato dal direttore (Sez. 1, n. 43305 del 14/11/2007, COGNOME, Rv. 238424 – 01; Sez. 1, n. 17643 del 25/01/2005, COGNOME, Rv. 231433 – 01).
Parimenti inammissibile – perchØ generica, riproduttiva di analoga eccezione prospettata con il reclamo e adeguatamente vagliata dal Tribunale – Ł quella riguardante la mancata indicazione dei componenti del consiglio di disciplina, comunicazione cui il detenuto non ha alcun diritto normativamente previsto.
Infatti, l’art. 40 Ord. pen. prevede le diverse professionalità che devono comporre il consiglio e la costituzione dell’organo disciplinare può costituire oggetto di reclamo ai sensi degli art. 69 e 35bis Ord. pen. Non Ł prevista alcuna comunicazione della sua composizione.
In ogni caso, deve ricordarsi che dall’applicazione, al procedimento disciplinare, delle disposizioni in materia di nullità processuale, deriva la sottoposizione del medesimo alle regole generali dettate in materia di deducibilità delle nullità, tra le quali vanno ricordate le disposizioni dettate dall’art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen., secondo cui la violazione deve essere eccepita dalla parte che assume di avere subito una lesione delle sue facoltà prima del compimento dell’attività processuale cui essa si riferiva (Sez. 1, n. 30038 del 22/09/2020, INDIRIZZO, Rv. 279733 – 01).
Nel caso di specie, dunque, l’affermata nullità avrebbe dovuto essere dedotta al momento dell’apertura dell’udienza davanti al Consiglio di disciplina. Ciò che non Ł stato fatto.
Inoltre, osserva il Collegio che il ricorrente, nell’atto d’impugnazione, non ha indicato con la necessaria e specificità le ragioni per le quali l’omissione in parola avrebbe vulnerato il suo diritto di difesa.
2.2. ¨ inammissibile, perchØ non consentito, il secondo motivo, concernente l’omessa motivazione della sanzione disciplinare, trattandosi di questione nuova che non aveva costituto oggetto del reclamo diretto al Magistrato di sorveglianza, attesa la natura impugnatoria del mezzo; con la conseguenza che, avendo carattere devolutivo, il reclamo dev’essere necessariamente fondato su specifici motivi di doglianza riferiti all’oggetto del primo giudizio, così come definito dal relativo atto di reclamo e dall’eventuale estensione della cognizione del giudice conseguente alle questioni in seguito dedotte dalle parti o all’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 31/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME