Sanzione disciplinare detenuto: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
L’applicazione di una sanzione disciplinare a un detenuto solleva spesso questioni complesse riguardo ai confini tra reazione difensiva e condotta illecita, nonché sui limiti dei mezzi di impugnazione a disposizione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su questo tema, chiarendo quando un ricorso avverso tali sanzioni può essere ritenuto inammissibile. Analizziamo la vicenda per comprendere i principi giuridici applicati.
I Fatti: una colluttazione in carcere e la sanzione
Il caso ha origine da un episodio di violenza all’interno di un istituto di pena. Un detenuto, a seguito di una colluttazione con un altro recluso, veniva sanzionato dal Consiglio di disciplina con l’esclusione dalle attività in comune per un periodo di quindici giorni.
Secondo la ricostruzione del Tribunale di Sorveglianza, il detenuto non si era limitato a una semplice reazione a un’aggressione subita, come sostenuto dalla sua difesa, ma aveva deliberatamente cercato lo scontro, colpendo l’avversario al volto. Questa dinamica è stata considerata determinante per la conferma della sanzione.
L’impugnazione e la tesi difensiva
Contro la decisione, il detenuto ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione da parte del Tribunale di Sorveglianza. La difesa ha sostenuto che il Tribunale avesse erroneamente interpretato i fatti, non considerando adeguatamente una certificazione medica che attestava colpi ricevuti alla nuca, a suo dire prova di un’aggressione subita alle spalle. Inoltre, la decisione sarebbe stata in contrasto con le testimonianze raccolte, rendendo illogica la conclusione che escludeva la legittima difesa.
La decisione della Cassazione sulla sanzione disciplinare detenuto
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno chiarito che il controllo affidato al giudice di legittimità, specialmente in materia di reclami disciplinari, è limitato alla verifica della violazione di legge. Questo controllo si estende anche ai casi di ‘mancanza di motivazione’, ma solo quando questa sia meramente apparente, radicalmente illogica o talmente carente da non rendere comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito.
Le Motivazioni
La Corte ha stabilito che la motivazione dell’ordinanza impugnata non presentava nessuno di questi difetti. Al contrario, è stata giudicata lineare, logica e priva di contraddizioni. Le doglianze del ricorrente, secondo la Cassazione, non miravano a far emergere una violazione di legge, bensì a provocare una nuova e non consentita rivalutazione dei fatti e delle prove. In altre parole, si chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare il merito della vicenda, sostituendo la propria valutazione a quella del Tribunale di Sorveglianza, un’operazione preclusa in sede di legittimità. Il giudice di merito aveva adeguatamente ponderato gli elementi a disposizione, giungendo a una conclusione plausibile e ben argomentata, ovvero che il detenuto non avesse agito per mera difesa ma avesse attivamente partecipato allo scontro.
Le Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. Il suo compito non è stabilire ‘come sono andati i fatti’, ma assicurare che la legge sia stata applicata correttamente. Per chi intende impugnare una sanzione disciplinare detenuto o qualsiasi altro provvedimento, è cruciale impostare il ricorso su vizi di legittimità (es. violazione di una norma, motivazione inesistente o palesemente illogica), senza tentare di rimettere in discussione l’accertamento fattuale già compiuto dai giudici precedenti. La conseguenza di un ricorso mal impostato, come in questo caso, è la sua inammissibilità, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile contestare una sanzione disciplinare in carcere fino alla Corte di Cassazione?
Sì, è possibile proporre ricorso per cassazione contro l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che decide su un reclamo avverso una sanzione disciplinare, ma solo per violazione di legge, come previsto dall’art. 35-bis, comma 4-bis dell’Ordinamento Penitenziario.
Perché il ricorso del detenuto è stato dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di denunciare una reale violazione di legge o una motivazione inesistente, mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti (un riesame del merito), attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Cosa significa che la motivazione del giudice di merito è stata ritenuta ‘lineare e logica’?
Significa che la Corte di Cassazione ha valutato il ragionamento del Tribunale di Sorveglianza come coerente, completo e privo di contraddizioni interne. Anche se il ricorrente non condivideva le conclusioni, il percorso argomentativo che le ha giustificate era giuridicamente valido e comprensibile, e quindi non censurabile in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5812 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5812 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
- Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettato il reclamo proposto, a norma degli artt. 35-bis e 69-bis legge 26 1975, n. 354, da NOME COGNOME, avverso il provvedimento a mezzo del qual Magistrato di sorveglianza di Roma aveva disatteso il reclamo, che era s proposto avverso la sanzione disciplinare della esclusione dalle attività in c per il periodo di giorni quindici, inflitta al condanNOME dal Consiglio di di dell’istituto di pena di Roma Rebibbia il 13/01/2022, per aver avuto colluttazione con altro detenuto in data 26/12/2021. Sottolinea il Tribun sorveglianza, nell’impugnata ordinanza, come il detenuto non si sia limit reagire all’aggressione portatagli dall’altro detenuto, come invece sosten sede di reclamo, bensì abbia deliberatamente cercato lo scontro, colpe l’avversario al volto.
Ricorre per cassazione avverso tale ordinanza NOME *COGNOME*COGNOME COGNOME difensore AVV_NOTAIO, deducendo violazione dell’art. 6 comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per avere incongruamente il Tr di sorveglianza di Roma rigettato il reclamo formulato nei confronti della sud sanzione disciplinare, adottando una motivazione illogica, contraddittoria esaustiva. Non è stata debitamente considerata la certificazione me concernente il COGNOME, che pacificamente risulta esser stato attinto da c nuca, quindi esser rimasto vittima di una aggressione portata da tergo. Appare apodittica la decisione avversata, laddove esclude che il ricorrente abbia scopo meramente difensivo; tale conclusione, infatti, si pone in una situazi insanabile contrasto, rispetto alle ricostruzioni offerte dai testimoni pr fatti.
Il ricorso è inammissibile. Deve rilevarsi, in proposito, che il con affidato al giudice di legittimità ex art. 35 bis, comma 4 bis, Ord. pen. (che prevede il ricorso per cassazione per violazione di legge), come nel caso ora sottop vaglio di questo Collegio, è esteso – oltre che all’inosservanza di disposi legge sostanziale e processuale – alla mancanza di motivazione, dovendo in vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti ra priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al pu risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibi il filo logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomen del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passa logici, da far restare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione
25080 del 28/05/2003, COGNOME, Rv. 224611). Orbene, l’ordinanza impugnat non incorre in alcuna violazione di legge con riferimento alle sopra riass doglianze, che sembrano invece finalizzate a provocare una nuova – e no consentita – rivalutazione della questione dedotta, sotto il profilo stret attinente al merito. L’apparato motivazionale adottato dal Tribunal sorveglianza, infine, si appalesa lineare e logico, nonché privo del pur mi spunto di contraddittorietà; l’impugnata ordinanza, pertanto, merita di rest riparo da qualsivoglia stigma, in sede di legittimità.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve ess dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagament delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamen una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sens dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024.