Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5812 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5812 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettato il reclamo proposto, a norma degli artt. 35-bis e 69-bis legge 26 1975, n. 354, da NOME COGNOME, avverso il provvedimento a mezzo del qual Magistrato di sorveglianza di Roma aveva disatteso il reclamo, che era s proposto avverso la sanzione disciplinare della esclusione dalle attività in c per il periodo di giorni quindici, inflitta al condanNOME dal Consiglio di di dell’istituto di pena di Roma Rebibbia il 13/01/2022, per aver avuto colluttazione con altro detenuto in data 26/12/2021. Sottolinea il Tribun sorveglianza, nell’impugnata ordinanza, come il detenuto non si sia limit reagire all’aggressione portatagli dall’altro detenuto, come invece sosten sede di reclamo, bensì abbia deliberatamente cercato lo scontro, colpe l’avversario al volto.
Ricorre per cassazione avverso tale ordinanza NOME COGNOMECOGNOME COGNOME difensore AVV_NOTAIO, deducendo violazione dell’art. 6 comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per avere incongruamente il Tr di sorveglianza di Roma rigettato il reclamo formulato nei confronti della sud sanzione disciplinare, adottando una motivazione illogica, contraddittoria esaustiva. Non è stata debitamente considerata la certificazione me concernente il COGNOME, che pacificamente risulta esser stato attinto da c nuca, quindi esser rimasto vittima di una aggressione portata da tergo. Appare apodittica la decisione avversata, laddove esclude che il ricorrente abbia scopo meramente difensivo; tale conclusione, infatti, si pone in una situazi insanabile contrasto, rispetto alle ricostruzioni offerte dai testimoni pr fatti.
Il ricorso è inammissibile. Deve rilevarsi, in proposito, che il con affidato al giudice di legittimità ex art. 35 bis, comma 4 bis, Ord. pen. (che prevede il ricorso per cassazione per violazione di legge), come nel caso ora sottop vaglio di questo Collegio, è esteso – oltre che all’inosservanza di disposi legge sostanziale e processuale – alla mancanza di motivazione, dovendo in vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti ra priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al pu risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibi il filo logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomen del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passa logici, da far restare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione
25080 del 28/05/2003, COGNOME, Rv. 224611). Orbene, l’ordinanza impugnat non incorre in alcuna violazione di legge con riferimento alle sopra riass doglianze, che sembrano invece finalizzate a provocare una nuova – e no consentita – rivalutazione della questione dedotta, sotto il profilo stret attinente al merito. L’apparato motivazionale adottato dal Tribunal sorveglianza, infine, si appalesa lineare e logico, nonché privo del pur mi spunto di contraddittorietà; l’impugnata ordinanza, pertanto, merita di rest riparo da qualsivoglia stigma, in sede di legittimità.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve ess dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagament delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamen una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sens dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024.