Sanzione Disciplinare Detenuto: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato i limiti del sindacato di legittimità in materia di sanzioni disciplinari carcerarie. Il caso riguarda un detenuto che ha impugnato una sanzione disciplinare consistente nell’esclusione dalle attività in comune, vedendosi respingere il ricorso per manifesta infondatezza. Questa pronuncia offre spunti importanti per comprendere la differenza tra valutazione di merito e controllo di legittimità.
I Fatti di Causa
Un detenuto veniva sanzionato con quindici giorni di esclusione dalle attività comuni a seguito di comportamenti ritenuti pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza dell’istituto penitenziario. La sanzione, inflitta il 9 marzo 2022, veniva confermata prima dal Magistrato di Sorveglianza e successivamente, in sede di reclamo, dal Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro con ordinanza del 29 giugno 2023.
Il Tribunale, con una motivazione giudicata adeguata e priva di vizi logici, aveva sottolineato la gravità dei fatti, la puntuale descrizione contenuta nelle relazioni di servizio e l’iniziale ammissione di responsabilità da parte dello stesso detenuto. Il comportamento, tenuto insieme ad altri, era stato considerato potenzialmente destabilizzante per la sicurezza interna.
Non soddisfatto, il detenuto proponeva ricorso per Cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno stabilito che le censure mosse dal ricorrente non vertevano su una reale violazione di legge, ma si traducevano in una richiesta di rilettura alternativa degli elementi processuali. Tale operazione è preclusa in sede di legittimità, dove la Corte non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella, coerentemente formulata, dei giudici di merito.
La sanzione disciplinare detenuto e i limiti del ricorso
Il punto centrale della decisione risiede nella distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. Il Tribunale di Sorveglianza aveva già effettuato una ricostruzione approfondita e logica dei fatti. Il tentativo del ricorrente di suggerire una diversa interpretazione degli stessi elementi costituisce un’istanza di riesame del merito, che esula dalle competenze della Corte di Cassazione.
La Corte ha inoltre precisato che il richiamo, presente nell’ordinanza impugnata, alla fede privilegiata dell’atto pubblico (art. 2700 c.c.) risultava assorbito e superato dalla solida e dettagliata ricostruzione fattuale operata dal Tribunale.
Le motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su principi consolidati. Il ricorso per Cassazione è uno strumento per far valere errori di diritto (violazioni di legge o vizi logici manifesti della motivazione), non per proporre una nuova e diversa valutazione delle prove. Nel caso di specie, il Tribunale di Sorveglianza aveva fornito una giustificazione logica e completa, basata sulle relazioni di servizio e sulle ammissioni del detenuto, per confermare la sanzione disciplinare. L’appello del detenuto, invece, si limitava a criticare questa valutazione senza individuare un vizio di legittimità procedurale o una palese illogicità del ragionamento del giudice. Di conseguenza, il ricorso è stato ritenuto ‘manifestamente infondato’.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. Tale condanna, come specificato dalla Corte richiamando una pronuncia della Corte Costituzionale (n. 186 del 2000), si giustifica in presenza di un profilo di colpa nella presentazione del ricorso, ravvisabile quando l’impugnazione è priva di serie possibilità di accoglimento. La decisione finale, quindi, non solo conferma la legittimità della sanzione, ma sanziona anche l’abuso dello strumento processuale, utilizzato per contestare una valutazione di fatto già compiuta in modo esauriente nelle sedi di merito.
È possibile contestare una sanzione disciplinare inflitta a un detenuto fino in Corte di Cassazione?
Sì, ma il ricorso in Cassazione è ammissibile solo per contestare vizi di legittimità, come la violazione di legge o un difetto di motivazione palesemente illogico, e non per chiedere una nuova valutazione dei fatti che hanno portato alla sanzione.
Perché il ricorso del detenuto è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, secondo la Corte, il detenuto non ha sollevato questioni di diritto ma ha tentato di proporre una ‘lettura alternativa’ degli elementi di prova, un’attività di riesame del merito che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze per il detenuto a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa ravvisata nella presentazione di un ricorso manifestamente infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9787 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9787 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AVOLESE NOME NOME a GELA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDIERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.
Rilevato che il ricorso di NOME COGNOME è manifestamente infondato;
Considerato, infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha respinto i reclamo proposto dal detenuto avverso il provvedimento del locale Magistrato di sorveglianza che aveva confermato, nei confronti del predetto, la sanzione disciplinare di gg. 15 di esclusione dalle attività in comune, inflittagli 9 marzo 2022;
Rilevato al riguardo che il Tribunale di sorveglianza, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha confermato la legittimità della sanzione disciplinare osservand che la gravità dei fatti ascrittigli era stata puntualmente descritta nelle relazio servizio, che l’odierno ricorrente avanti il consiglio di disciplina aveva inizialm ammesso le proprie responsabilità e che i suoi comportamenti potevano mettere a rischio l’ordine e la sicurezza dell’istituto visto che egli aveva agito assieme ad altri detenuti;
Ritenuto, quindi, che NOME COGNOME – pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione – suggerisce una inammissibile lettura alternativa degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente effettuata dal Tribunale di sorveglianza per respingere il suo reclamo;
Considerato, infine, che il richiamo contenuto nella ordinanza alla fede privilegiata dell’atto pubblico ex art.2700 cod. civile, appare comunque assorbito dalla approfondita ricostruzione dei fatti contenuta nel provvedimento impugNOME;
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condanNOME, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., a pagamento delle spese processuali e della somma,, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2024.