Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3412 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3412 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Siracusa il 16/07/1970
avverso l’ordinanza del 21/05/2024 del Tribunale di sorveglianza di Cagliari udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha rigettato il reclamo proposto avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Cagliari, depositata il 19 gennaio 2024, che aveva rigettato il reclamo avverso la sanzione disciplinare dell’esclusione dalle attività ricreative e sportive per giorni dieci, irrogata al detenuto NOME COGNOME dal Consiglio di disciplina dell’Istitut ove questi era ristretto, in data 28 dicembre 2022. Si tratta di sanzione disciplinare irrogata per aver profferito, in data 20 dicembre 2022, all’indirizzo dell’assistente Loi le frasi “sei un pezzo di merda, stai molto attento … sei sempre il solito dispettoso prima o poi vedrai che finisci male”.
2.Propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, Avv. M. NOME COGNOME affidando le proprie doglianze a cinque motivi, di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 24 Cost. per essere il decreto di fissazione di udienza privo di oggetto.
Il decreto di fissazione di udienza non contiene alcun oggetto, tanto che il detenuto inviava, in data 22 aprile 2024, istanza al Tribunale di sorveglianza di Cagliari per ottenere la fissazione dell’udienza con emissione di nuovo decreto contenente le specificazioni dell’oggetto. Si richiama precedente di legittimità indicato come in termini (Sez. 1, n. 15599 del 2008).
2.2. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 38, comma 2, Ord. pen. e 82, comma 2, d.P.R. n. 230 del 2000 per mancata esplicitazione dei fatti contestati.
Si contesta la motivazione nella parte in cui il Tribunale dà conto che NOME non si era voluto recare al comando e che gli era stato notificato l’avvio del procedimento disciplinare, precisando che la notifica era avvenuta in modo incompleto, comunque tale da non contenere l’esplicitazione in forma chiara del contenuto della contestazione.
Si deduce, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale di sorveglianza, che, presentandosi dinanzi al Consiglio di disciplina, COGNOME avrebbe sanato l’eccepita nullità e che, quindi, 99 non si era recato all’udienza .> onde non avallare/ì una procedura illegittima, rimarcando che i precedenti citati dal Tribunale non sono conferenti perché relativi a casi in cui la contestazione dell’infrazione era avvenuta direttamente all’udienza dinanzi al Consiglio di disciplina.
Si richiama precedente di legittimità n. 43862 del 7 ottobre 2019, nonché Sezione Unite, Rv. 263026, secondo la quale nel caso di nullità dell’atto derivante dal mancato avviso di garanzia difensiva alla cui conoscenza l’avviso
stesso è preordinato, la sua deducibilità non è soggetta ai limiti previsti dall’art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Quindi si chiede, nel caso in cui non si ritenga di aderire a questa lettura, di rimettere la questione alle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità.
2.3. Con il terzo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 81, comma 4, d. P.R. n. 230 del 2000 per mancata comunicazione della convocazione innanzi al Consiglio di disciplina.
Si richiama precedente di legittimità indicata come in termini (n. 43862 del 7 ottobre 2019), nonché giurisprudenza di merito.
2.4. Con il quarto motivo si denuncia inosservanza dell’art. 38, comma 2, Ord. pen. e vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio.
Il Tribunale (cfr. p. 7 dell’ordinanza) indica che la motivazione del provvedimento sanzionatorio è succinta e, peraltro, non la riporta nemmeno.
2.5. Con il quinto motivo si denuncia violazione dell’ad 81, comma 2, d. P.R. n. 230 del 2000 per contestazione disciplinare ad opera del solo Comandante.
Il Tribunale di sorveglianza assume che il Direttore può delegare il Comandante di reparto; invece l’art. 81, comma 2, R.E., prevede che il Direttore, alla presenza del Comandante di reparto di polizia penitenziaria, contesta l’addebito all’accusato. Peraltro, il Direttore può delegare ad altro civile ma non al Comandante dell’Istituto penitenziario, come si evince dal secondo comma dell’art. 40 Ord. pen.
Detta delega, nel caso di specie, secondo il Tribunale non sarebbe incidente sulla conoscenza del fatto addebitato; invece come emerge dallo stesso provvedimento impugnato, la delega al Comandante ha inciso sulla validità del provvedimento sanzionatorio.
3.11 Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso con requisitoria scritta chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
1.1. Il primo motivo è infondato.
L’esame degli atti, necessitato dalla qualità dell’eccezione formulata (nel senso che, in materia processuale, la Corte di cassazione è anche giudice del fatto, sicché nella ricerca degli eventuali errores in procedendo, opportunamente denunciati con specifico motivo di ricorso, occorre verificare, ex actis, l’osservanza della legge processuale: Sez. U., n. 42792 del 31/10/2001, Rv. 220092 – 01), consente di rilevare che il decreto di fissazione dinanzi al
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Tribunale di sorveglianza, reca l’indicazione che si tratta di reclamo e indica data e ora dell’udienza da celebrare.
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Ciò premesso, si osserva che, nel procedimento di esecuzione – principio estensibile anche al procedimento di sorveglianza in considerazione del generale 9 rinvio contenuto nell’art. 678 cod. proc. pen. è legittimo il decreto di fissazione dell’udienza camerale che contenga solo l’indicazione dell’oggetto di esso e non anche delle ragioni per le quali il procedimento stesso è stato avviato, incombendo all’interessato o al suo difensore l’onere di consultare in cancelleria gli atti relativi ed eventualmente estrarne copia (Sez. 1, n. 33892 del 14/07/2010, COGNOME, Rv. 248177). Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. 1, 09/12/2014, n. 53024, COGNOME, Rv. 261363, pronuncia citata da Sez. 1, n. 8910 del 21/11/2023) nel procedimento di esecuzione la finalità dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale, ai sensi dell’art. 666, comma 3, cod. proc. pen., è quella di informare la parte interessata dell’oggetto del procedimento in modo tale da consentirle di predisporre effettiva ed efficace difesa.
Dunque, si è ripetutamente affermata la legittimità del decreto di fissazione dell’udienza camerale che contenga solo l’indicazione dell’oggetto, senza precisazione delle ragioni per le quali il procedimento è stato avviato, ravvisando, in capo all’interessato o al difensore, il descritto onere di consultazione degli atti (Sez. 1, n. 33892 del 14/07/2010, COGNOME, Rv. cit.; Sez. 1, n. 15599 del 17/03/2008, COGNOME, Rv. 240181).
Del resto, a fronte della carenza di ogni eccezione all’udienza fissata, nemmeno con il ricorso il ricorrente specifica in che modo, attraverso la denunciata invalidità del decreto di fissazione dell’udienza, il condannato sarebbe stato danneggiato, quanto al proprio diritto di difesa, dalla dedotta genericità o omissione.
1.2. COGNOME I motivi secondo e terzo sono manifestamente infondati.
In GLYPH tema GLYPH di GLYPH procedimenti GLYPH disciplinari GLYPH avviati GLYPH dall’Amministrazione penitenziaria, questa Corte di legittimità ha affermato il principio, in relazione alla contestazione dell’infrazione direttamente all’udienza davanti al Consiglio di disciplina, secondo il quale la violazione del diritto di difesa del detenuto deve essere eccepita, a pena di decadenza, al momento dell’apertura dell’udienza stessa, trovando applicazione le disposizioni in materia di nullità processuale, tra cui l’art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 30038 del 22/09/2020, Corso, Rv. 279733 – 01).
Sempre in linea con la centralità dell’udienza dinanzi al Consiglio di disciplina, ai fini della deduzione, a pena di decadenza, delle nullità relative al procedimento disciplinare si era già espressa questa Corte (cfr. Sez. 1, del 18/04/2019, n. 33145, COGNOME, Rv. 276722 – 01) esponendo il condivisibile
principio GLYPH secondo GLYPH il GLYPH quale, GLYPH in GLYPH tema GLYPH di GLYPH provvedimenti GLYPH disciplinari dell’Amministrazione penitenziaria, è onere del detenuto interessato eccepire, al momento della contestazione dell’addebito, l’inadeguatezza del termine intercorrente rispetto alla successiva udienza dinanzi al Consiglio di disciplina; cosicché, in caso di mancata contestazione, deve ritenersi detto termine utile ad apprestare la necessaria difesa e l’insussistenza dell’interesse del detenuto a dedurre, in sede di reclamo, la violazione solo in astratto configurabile (nel caso cui si riferisce il precedente citato, nel corso dell’udienza disciplinare, celebrata lo stesso giorno della contestazione dell’addebito al detenuto, quest’ultimo, senza nulla dedurre in merito alla brevità del termine di comparizione, prendeva attivamente parte al giudizio, rendendo dichiarazioni a discolpa tese a negare l’addebito).
Le due eccezioni dedotte con i motivi di ricorso in esame sono reiterative di quelle proposte davanti al Tribunale, in sede di reclamo e, comunque, non tengono conto della circostanza che la contestazione del fatto addebitato, seppure in termini riassuntivi, esiste in quanto questo è descritto nei suoi estremi essenziali, quanto alla condotta, il luogo e il tempo di realizzazione.
Inoltre, non vi è alcuna carenza della comunicazione della convocazione davanti al Consiglio di disciplina perché questa, in realtà, vi è stata, come risulta, secondo l’incontestata ricostruzione degli accadimenti, resa dal Tribunale (cfr. p. 6)
L’ordinanza impugnata rende conto che, in data 23 dicembre 2022, l’agente preposto (cfr. relazione a sua firma), su disposizione del Comandante, aveva comunicato al detenuto che era convocato nell’Ufficio comando, dal Direttore e dal Comandante, per comunicazione attinente al procedimento disciplinare, convocazione a fronte della quale il detenuto aveva rifiutato categoricamente di portarsi presso l’Ufficio.
Inoltre, risulta che era stato comunicato all’COGNOME it l’avvio del procedimento disciplinare, a firma del Comandante di reparto, nel quale era riportato l’addebito contestato nei termini indicati testualmente, a p. 5 dell’ordinanza impugnata.
Infine, emerge che era stata comunicata ad Attanasio la convocazione davanti al Consiglio di disciplina in data 28 dicembre 2022 e che il detenuto, appreso il motivo della convocazione, aveva rifiutato di presenziare, con successiva irrogazione, in pari data, della sanzione disciplinare per i fatti avvenuti in data 20 dicembre 2022.
Anche la contestazione, riportata nella comunicazione di avvio del procedimento, è sufficientemente determinata anche in considerazione del precedente rifiuto di ricevere la contestazione dell’addebito. Inoltre, si osserva
che si tratta di contestazione che avrebbe dovuto svolgere l’odierno ricorrente dinanzi al consiglio di disciplina.
Quanto alla tempestività dell’addebito, si nota che l’udienza si è tenuta in data 28 dicembre 2022 a fronte di una comunicazione di avvio del procedimento del 23 dicembre 2022.
In ogni caso, come notato dal Tribunale di sorveglianza, il procedimento di cui agli artt. 81 e ss. d. P.R. n. 230 del 2000 è stato osservato, mentre si è registrata una condotta di COGNOME tesa al rifiuto della ricezione di atti, con conseguente riferibilità al detenuto che ha rifiutato di ricevere la contestazione dell’addebito, la dedotta, peraltro genericamente, lesione di prerogative difensive.
1.3. GLYPH Il quarto motivo è inammissibile per genericità.
Attanasio assume che non è motivato il provvedimento che irroga la sanzione e che la motivazione di questo non viene ripresa nemmeno dal Tribunale. Tuttavia, il provvedimento impugnato indica il contenuto del provvedimento (cfr. p. 7) facendo, comunque, riferimento al dato che il verbale del Consiglio di disciplina è stato notificato ad Attanasio, unitamente alla notifica della sanzione disciplinare, parte della motivazione con la quale il motivo di ricorso non si confronta compiutamente.
1.4. GLYPH Il quinto motivo è infondato.
La dedotta mancanza di contestazione disciplinare da parte del Direttore, perché intervenuta ad opera del Comandante, non produce gli effetti prospettati dal ricorrente.
Il Collegio osserva, in sintonia con l’indirizzo di questa Corte (cfr. Sez. 1, n. 29940 del 03/07/2008, COGNOME, Rv. 240935 – 01; Sez. 1, n. 8986 del 05/02/2008, COGNOME, Rv. 239512 – 01), che la contestazione di cui al d. P. R. n. 230 del 2000 art. 81, comma 2, è atto spettante al Direttore ma ciò non esclude la possibilità di delega della sua comunicazione formale all’interessato. Infatti, l’attività che non è delegabile resta quella della redazione dell’atto.
Del resto, si tratta di eccezione che doveva essere proposta davanti al Consiglio di disciplina, diversamente, invece, opera la previsione di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, in data 2 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Ptesidente