Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24516 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24516 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2023 del TRIBUNALE di FERRARA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo omessa, insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nella misura di anni uno.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
In data 6 giugno 2024 è stata depositata memoria dell’AVV_NOTAIO nell’interesse del ricorrente che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
In premessa, va evidenziato che il ricorso è ammissibile (cfr. Sez. Un. n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, P.G. c/ Meizani, Rv. 279349 che ha chiarito essere ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di “patteggiamento” con cui si censuri l’erronea ovvero l’omessa applicazione di sanzioni amministrative.
Già in precedenza, peraltro questa Corte di legittimità aveva chiarito che il ricorso per cassazione in punto di motivazione della sanzione amministrativa accessoria ben può essere proposto secondo la disciplina generale dettata dall’art. 606, co. 2, cod. proc. pen. e non incontra i limiti di cui all’art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in considerazione del carattere autonomo della sanzione amministrativa, non riconducibile alle categorie della pena e delle misure di sicurezza indicate nella richiamata norma (Sez. 4 n. 18942 del 27/03/2019 Cc. NOME Giacomo, Rv. 275435; Sez. 4, n. 29179 del 23/05/2018, P.G. in proc. Stratta, Rv. 273091; Sez. 4 n. 7554 del 24/1/2019, Re, non mass.). Inoltre, è pacifico che questa Corte di legittimità, ha da tempo chiarito che, con la sentenza applicativa di pena concordata dalle parti resa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge come conseguenza del reato (Sez. Un. n. 8488 del 27/5/1998, COGNOME, Rv. 210981). Ciò è perfettamente conforme al costante dictum di questa Corte di legittimità che ha ricordato come, con la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., debbano essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti (Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013, COGNOME, Rv. 257871).
L’applicabilità con la sentenza di patteggiamento della sanzione amministrativa accessoria nei casi previsti dall’art. 222 cod. strada, deriva dal fatto stessa non richiede un giudizio di responsabilità penale, ma consegue di diritto alla sentenza in questione, indipendentemente dalla circostanza che le parti vi abbiano fatto riferimento nell’accordo. (cfr. Sez. 4, n. 36868 del 14/3/2007, Francavilla, Rv. 237231 che ha annullato con rinvio una sentenza di patteggiamento per il
reato di omicidio colposo da incidente stradale con la quale il giudice aveva omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria).
Ciò premesso, va detto che il ricorso è inammissibile in quanto i motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.
I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto di avere ritenuto equo fissare la sanzione amministrativa accessoria in anni uno in ragione del ravviciNOME precedente specifico.
La sentenza impugnata, pertanto, opera un buon governo del principio secondo cui la durata della sospensione della patente di guida deve essere ragguagliata alla gravità del fatto ed alla pericolosità specifica nella guida dimostrata dal condanNOME, secondo criteri in parte diversi da quelli di cui all’art. 133 cod. pen. (cfr. Sez. U., n. 930 del 13/12/1995 dep. 1996, Clarke, Rv. 203429; conf. Sez. 4, n. 75 del 6/11/1998 dep. 1999, Campanelli, Rv. 212197).
Sul punto è stato anche precisato che è sufficientemente motivata, e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità, la sentenza che, per la determinazione della durata della sospensione deila patente di guida richiami il criterio dell’equità, poiché in tal modo dimostra di avere effettuato una analisi globale comprensiva dell’entità del fatto e della personalità dell’imputato, (Sez. 4, n. 37028 del 3/6/2008, Alcino, Rv. 241959).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/06/2024