Sanzione Amministrativa Accessoria: Obbligatoria anche nel Patteggiamento
L’applicazione della pena su richiesta delle parti, comunemente nota come patteggiamento, è una procedura che snellisce il processo penale, ma non esime il giudice dall’applicare tutte le conseguenze previste dalla legge. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 47413/2023) ribadisce un principio fondamentale: l’omessa applicazione di una sanzione amministrativa accessoria obbligatoria, come la sospensione della patente, costituisce una violazione di legge che rende la sentenza impugnabile e soggetta ad annullamento. Questa decisione chiarisce che l’accordo tra le parti sulla pena non può derogare a sanzioni che il legislatore ha previsto come conseguenza inderogabile di determinati reati.
Il Caso: Un Patteggiamento Incompleto
Il caso trae origine da un procedimento per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590-bis c.p.). L’imputata aveva concordato la pena con il Pubblico Ministero attraverso un patteggiamento, ratificato dal Tribunale. Tuttavia, il giudice, nell’emettere la sentenza, aveva omesso di disporre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o revoca della patente di guida, una misura espressamente prevista dall’art. 222 del Codice della Strada per questo tipo di reato.
Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello, rilevando tale omissione, ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il Tribunale avesse violato la legge non applicando una sanzione obbligatoria.
La Sanzione Amministrativa Accessoria e la sua Obbligatorietà
Per reati come le lesioni stradali, il legislatore non prevede solo una pena detentiva o pecuniaria, ma anche una sanzione amministrativa accessoria che colpisce direttamente l’autorizzazione alla guida. Questa misura ha una duplice finalità: da un lato punitiva, dall’altro preventiva, mirando a impedire che il condannato possa reiterare la condotta pericolosa. L’art. 222 del Codice della Strada stabilisce chiaramente che alla sentenza di condanna (o di patteggiamento) per tali reati consegue obbligatoriamente la sanzione della revoca o della sospensione della patente. L’omissione da parte del giudice non è, quindi, una facoltà discrezionale, ma un errore di diritto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso del Procuratore Generale fondato, richiamando un importante precedente delle Sezioni Unite (sentenza n. 21369/2020). Tale pronuncia ha risolto un contrasto giurisprudenziale, stabilendo che il ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento è ammissibile quando ha ad oggetto proprio l’omessa o l’erronea applicazione di sanzioni amministrative accessorie.
Le Motivazioni
I giudici di legittimità hanno spiegato che, sebbene il patteggiamento si basi su un accordo, questo non può estendersi a profili sanzionatori che la legge impone come obbligatori. L’applicazione della sanzione amministrativa accessoria è un atto dovuto che consegue automaticamente all’accertamento del reato. La sua omissione si traduce in una palese violazione di legge. Pertanto, anche se la sentenza è formalmente il risultato di un accordo, tale illegalità deve poter essere sanata. La Corte ha quindi affermato che il Tribunale di Cremona aveva errato nel non applicare all’imputata alcuna sanzione accessoria.
Le Conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata, ma solo limitatamente alla parte in cui è stata omessa la sanzione amministrativa. Ha disposto il rinvio al medesimo Tribunale affinché, in una nuova valutazione, provveda a determinare e applicare la corretta sanzione accessoria. Questa decisione rafforza il principio di legalità e garantisce che le conseguenze sanzionatorie previste per i reati gravi, come quelli stradali, siano sempre applicate, anche nei procedimenti speciali come il patteggiamento.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento se il giudice ha omesso di applicare la sospensione della patente?
Sì. La Corte di Cassazione, richiamando una decisione delle Sezioni Unite, ha confermato che il ricorso è ammissibile per contestare l’omessa o errata applicazione di sanzioni amministrative accessorie obbligatorie.
Cosa succede se un giudice non applica la sanzione amministrativa accessoria in un caso di lesioni stradali?
La sentenza può essere annullata dalla Corte di Cassazione limitatamente a tale omissione. Il caso viene poi rinviato al giudice del merito affinché provveda a disporre la sanzione prevista dalla legge.
La sospensione della patente è sempre obbligatoria in caso di patteggiamento per il reato di cui all’art. 590-bis del codice penale?
Sì. La sentenza chiarisce che l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria prevista dall’art. 222 del Codice della Strada è una conseguenza obbligatoria e inderogabile della condanna per tale reato, anche se la condanna deriva da un patteggiamento.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 47413 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 47413 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 20/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME COGNOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/01/2023 del TRIBUNALE di CREMONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Procuratore generale di Brescia ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa nei confronti di COGNOME NOME dal Tribunale di Cremona ai sensi dell’art. 444 ss. cod. proc. peli., per il reato di cui all 590-bis cod. pen., deducendo violazione di legge, per avere il Giudice omesso di disporre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o revoca della patente di guida, prevista dall’art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Il ricorso è fondato. È opportuno, preliminarmente, precisare che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 21369/2020, la cui motivazione è stata depositata in data 17/7/2020, hanno stabilito il seguente principio di diritto: «In caso di sentenza di applicazione della pena, a seguit della introduzione della previsione di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l’applicazione o l’omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen.» (cfr. Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, PG c/ COGNOME NOME, Rv. 279349, così massimata: «E’ ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen. ne confronti della sentenza di “patteggiamento” con cui si censuri l’erronea ovvero l’omessa applicazione di sanzioni amministrative»).
Ciò premesso, il Collegio rileva che il Tribunale di Cremona non ha applicato all’imputata alcuna sanzione amministrativa accessoria, così come previsto dall’art. 222, cod. strada.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente all’omessa irrogazione della sanzione amministrativa accessoria, con rinvio al Tribunale di Cremona, per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa irrogazione della sanzione amministrativa accessoria e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Cremona.
Così deciso il 20 settembre 2023 Il Consigliere estensore COGNOME Il Presidente