Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 32528 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32528 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI FIRENZE nel procedimento a carico di: COGNOME NOME NOME a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2024 del TRIBUNALE di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G., in persona del sostituto NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla omessa sospensione della patente di guida.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Firenze ha applicato – sull’accordo delle parti – a NOME COGNOME, in relazione al reato di cui all’art. 186, comma 2 / lett. c) f .e 2 bis, d. Igs. n. 285 del 30 aprile 1992 la pena di mesi nove, giorni dieci di arresto ed euro 2.600 di ammenda, sostituita con il lavoro di pubblica utilità.
Avverso la sentenza è stato proposto ricorso dal Procuratore Generale di Firenze con cui è stato dedotto che la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. ha omesso di applicare all’imputato la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida da uno a due anni, richiamando giurisprudenza di legittimità secondo cui la sanzione amministrativa consegue obbligatoriamente all’accertamento del reato.
Il P.G., in persona del sostituto NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente alla omessa sospensione della patente di guida.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va innanzitutto rilevato che il ricorso, pur avendo a oggetto una sentenza di applicazione pena è ammissibile. La novella di cui all’art. 1, co. 50, I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, nell’introdurre il comma 2 bis all’art. 448 cod. proc. pen., ha limitato la proponibilità dell’impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai motivi concernenti l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e la illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La violazione dedotta nel caso in esame attiene a una statuizione che si pone al di fuori dell’accordo ratificato dal giudice cosicché la stessa, come questa Corte di legittimità ha avuto modo di affermare, può essere oggetto di ricorso in cassazione secondo la disciplina generale di cui all’art. 606, co. 2, cod. proc. pen.
Sul punto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo cui «E’ ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606 cod. prc. Pen. nei confronti della sentenza di patteggiamento con cui si censuri l’erronea ovvero l’omessa applicazione di sanzioni amministrative» (Sez. U. n. 21369 del 26/09/2019, dep 2020, Rv. 2793 49 – 01).
2. Il ricorso è fondato.
E’ consolidato l’orientamento di questa Corte secondo cui, anche nel caso in cui il giudizio sia . definito con sentenza di patteggiamento, deve farsi luogo all’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste come obbligatorie per legge: «Con la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti» (Sez. 2, sent. n. 49461 del 26/11/2013 Cc., Rv. 257871 – 01).
Nel caso in esame, la sentenza impugnata non si è conformata all’indicato principio, posto che il giudice del dibattimento non ha provveduto a disporre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, obbligatoria a norma dell’art. 186, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 285/1992, il quale espressamente stabilisce che: «All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno».
La locuzione “in ogni caso”, utilizzata dal legislatore, non lascia margini di discrezionalità all’organo giudicante circa l’applicazione della sanzione accessoria, rendendo manifesta la natura imperativa della disposizione e la sua automatica operatività a seguito dell’accertamento del reato, senza che possa assumere rilievo la circostanza che la stessa non sia stata oggetto dell’accordo intervenuto tra le parti ex art. 444 cod. proc. pen.
L’omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida dal parte dell’organo giudicante che nel recepire l’accordo sulla pena raggiunto dalle parti in relazione alla contestazione mossa, non ha provveduto a disporre l’obbligatoria sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, si configura, pertanto, come violazione di legge, censurabile in sede di legittimità anche a seguito della novella del 2017, in quanto direttamente collegata alla verifica di legalità del trattamento sanzioNOMErio complessivamente applicato al reo, che costituisce prerogativa irrinunciabile dell’organo giudicante, anche nell’ambito dei procedimenti definiti con riti alternativi.
Da quanto detto discende la fondatezza del ricorso proposto.
3 In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Firenze, in diversa composizione, affinché provveda all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, determinandone la durata entro i limiti edittali previsti dall’art. 186, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 285/1992.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Firenze in diversa composizione fisica.
Deciso il 26 giugno 2025
diziario