Patteggiamento e Sospensione della Patente: La Sanzione Amministrativa Accessoria Resta
Chi sceglie il rito del patteggiamento può evitare la sospensione della patente di guida? Questa è una domanda cruciale per chiunque affronti un procedimento penale per reati stradali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 8594/2024) ha fornito una risposta netta, ribadendo un principio fondamentale: la natura della sanzione amministrativa accessoria la rende un provvedimento obbligatorio e non negoziabile, anche in caso di accordo sulla pena.
Il Caso in Esame: Patteggiamento per Lesioni Stradali
Il caso ha origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Napoli. Un’imputata, accusata del reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590-bis c.p.), si accordava con la pubblica accusa per una pena di 7 mesi di reclusione. Il giudice, oltre ad applicare la pena concordata, disponeva anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un anno.
La difesa dell’imputata ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che, ai sensi dell’art. 445 del codice di procedura penale, le sentenze di patteggiamento con pene non superiori a due anni non dovrebbero comportare l’applicazione di pene accessorie. L’argomentazione si basava sull’idea che la sospensione della patente rientrasse in tale categoria e dovesse, quindi, essere esclusa.
La Decisione della Corte: La Distinzione Chiave
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione del Tribunale. Il punto centrale della decisione risiede nella netta distinzione tra due concetti giuridici:
1. Pena accessoria: una sanzione penale che si aggiunge a quella principale (es. interdizione dai pubblici uffici).
2. Sanzione amministrativa accessoria: una misura amministrativa che consegue a un reato (es. sospensione della patente).
L’esclusione prevista dall’art. 445 c.p.p. per le pene concordate al di sotto dei due anni riguarda esclusivamente le pene accessorie, non le sanzioni amministrative accessorie. Queste ultime, avendo una finalità diversa (prevenzione e tutela della sicurezza pubblica), seguono un regime giuridico autonomo e la loro applicazione è imposta dalla legge.
L’impatto della sanzione amministrativa accessoria con la Riforma Cartabia
La Corte ha colto l’occasione per fare chiarezza anche alla luce delle recenti modifiche legislative (la cosiddetta Riforma Cartabia, D.Lgs. 150/2022). La riforma ha introdotto la possibilità per le parti, nel patteggiamento, di accordarsi per non applicare le pene accessorie o per applicarle per una durata determinata. Tuttavia, i giudici hanno precisato che questa novità non cambia le carte in tavola per la sanzione amministrativa accessoria. La sua applicazione e la sua durata non sono nella ‘disponibilità delle parti’, ovvero non possono essere oggetto di negoziazione, poiché la loro imposizione risponde a un interesse pubblico inderogabile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La motivazione della Corte si fonda su un orientamento giurisprudenziale consolidato. La sospensione della patente di guida non ha lo scopo di ‘punire’ ulteriormente il reo, ma di impedire che un soggetto, dimostratosi pericoloso alla guida, possa continuare a circolare per un certo periodo, tutelando così la sicurezza di tutti. Questa finalità pubblicistica rende la sanzione obbligatoria e la sottrae alla logica premiale tipica del patteggiamento. In sostanza, il beneficio della riduzione di pena non può estendersi fino a compromettere la sicurezza stradale, che il legislatore ha inteso proteggere con misure amministrative specifiche e inderogabili.
Conclusioni
L’ordinanza della Cassazione conferma un principio di estrema importanza pratica: chi affronta un processo per reati come le lesioni o l’omicidio stradale non può sperare di evitare la sospensione della patente attraverso il patteggiamento. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è una conseguenza automatica e non negoziabile della condanna, indipendentemente dalla scelta del rito processuale e dall’entità della pena patteggiata. Questa decisione rafforza la natura preventiva della misura, sottolineando che la sicurezza sulle strade è un bene che non può essere oggetto di accordi processuali.
Con un patteggiamento per una pena inferiore a due anni si può evitare la sospensione della patente?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la sospensione della patente non è una pena accessoria (esclusa dal patteggiamento sotto i due anni), ma una sanzione amministrativa accessoria, la cui applicazione è obbligatoria e non negoziabile tra le parti.
Qual è la differenza tra pena accessoria e sanzione amministrativa accessoria?
La pena accessoria è una sanzione di natura penale che si aggiunge alla pena principale (es. interdizione dai pubblici uffici). La sanzione amministrativa accessoria, invece, ha natura amministrativa e consegue a un reato per tutelare specifici interessi pubblici, come la sicurezza stradale tramite la sospensione della patente. Il provvedimento chiarisce che solo le prime possono essere escluse con il patteggiamento.
Le recenti riforme (Riforma Cartabia) hanno cambiato le regole sulla sospensione della patente nel patteggiamento?
No. Sebbene la riforma abbia introdotto la possibilità per le parti di negoziare sull’applicazione delle pene accessorie, la Corte ha specificato che questa facoltà non si estende alle sanzioni amministrative accessorie come la sospensione della patente, che rimangono fuori dalla disponibilità delle parti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8594 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8594 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza in epigrafe indicata, su accordo delle parti, ha applicato a COGNOME NOME ai sensi dell’art. 444 e seguenti cod. proc. pen., la pena di mesi 7 di reclusione per il reato 590-bis cod. pen.
Il giudice, per quanto di interesse in questa sede, ha disposto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno ai sensi dell’art. 222 cod. strada.
Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del difensore, articolando un motivo unico di ricorso, nel quale lamenta erronea applicazione della legge penale. Ai sensi dell’art. 445, comma 1, cod. proc. pen, osserva la difesa, ove con la sentenza di patteggiamento sia irrogata una pena che non superi i due anni di reclusione non è prevista l’applicazione delle pene accessorie e della misura di sicurezza.
Il ricorso è inammissibile. L’assunto difensivo contrasta con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in base al quale la sospensione della patente di guida ha natura di sanzione amministrativa accessoria e non di pena accessoria (cfr. ex multis Sez. 4, n. 57202 del 21/09/2017, Rv. 271688; Sez. 4, n. 50060 del 04/10/2017, Rv. 271326).
Per completezza argomentativa occorre rilevare come, anche a seguito della modifica dell’art. 444, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha previsto la possibilità di richiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, la clausola che determini il contenuto e la durata delle sanzioni amministrative accessorie debba ritenersi come non apposta, non essendo la loro applicazione nella disponibilità delle parti (così Sez. 4, n. 48556 del 14/11/2023, Rv. 285426).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il residente