Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 3414 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 3414 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/05/2023 del GIP TRIBUNALE di FIRENZE
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente alle spese del grado e alla sanzione pecuniaria di cui all’art. 616 c.p.p.
Ritenuto in fatto
L’imputato COGNOME NOME ha proposto ricorso, a mezzo di difensore, avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Firenze ha applicato allo stesso una pena per il reato di all’art. 186, commi 2, 2-bis e 2-sexies, codice strada, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno, operato il raddoppio della misura minima in ragione dell’aggravante dell’incidente stradale. Nella sentenza impugnata si dà atto del contenuto dell’accordo delle parti, limitato alla misura della pena principale, s alcun richiamo a pattuizioni inerenti alla sanzione amministrativa accessoria.
2. Con il ricorso, la parte ha formulato due motivi.
Con il primo, ha dedotto violazione dell’art. 444, cod. proc. pen., per avere il giud applicato la sanzione amministrativa accessoria in misura pari al doppio senza tener conto della indicazione contenuta nell’accordo anche rispetto alla determinazione di essa, rilevando che detta statuizione può essere contemplata nell’accordo, a seguito della novella di cui all’a 25 d. Igs. n. 150/2022.
Con il secondo, ha dedotto violazione degli artt. 186, comma 2-bis i e 222, comma 2-bis, codice strada, rilevando l’erroneità del calcolo della sanzione amministrativa accessoria, no avendo il giudice disposto la riduzione per il rito, sebbene non si versi in ipotesi di omi stradale, considerato il richiamo che l’art. 186, comnna 2-bis ; opera all’art. 222 codice strada, da intendersi esteso a tutta la disposizione e, quindi, anche alla riduzione prevista per il ri
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha rassegNOME conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso, pur proponibile a norma dell’art. 448, cod. proc. pen., anche a segui della novella di cui all’art. 1 comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore d 03/08/2017 (che ha introdotto il comma 2 bis), è tuttavia inammissibile.
2. I motivi sono manifestamente infondati.
A norma dell’art. 444, comma 1, secondo periodo, cod. proc. pen., interessato dalla recente novella legislativa di cui al d.lgs. n. 150/2022 (art. 25), «L’imputato e il pu ministero possono altresì chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarl per una durata determinata, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determiNOME»
Orbene, in tema di patteggiamento, anche a seguito della modifica dell’art. 444, come sopra riportata, la clausola che determini il contenuto e la durata delle sanzioni amministrati accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo la loro applicazione nella disponibilità delle parti (sez. 4, n. 48556 del 14/11/2023, COGNOME, Rv. 285426-01, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di applicazione della pena per il delitto di
omicidio stradale aggravato dallo stato di alterazione dovuto all’uso di alcool o di sosta stupefacenti, con la quale il giudice, prescindendo dall’accordo delle parti, che prevede l’applicazione della sospensione temporanea del titolo abilitativo, aveva disposto, d’ufficio più grave sanzione della revoca della patente di guida; principio che ribadisce l’orientament formatosi prima della riforma di cui al d. Igs. n. 150/2022 ed espresso, tra le altre, da se n. 24023 del 20/8/2020, COGNOME, Rv. 279635-01; sez. 4, n. 18538 del 14/1/2014, COGNOME, Rv. 259209-01; n. 8022 del 28/10/20, NOME, Rv. 2513622-01).
Quanto, invece, alla riduzione della misura della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in ragione del rito, non si ravvisano ragioni, né parte ricorrente le ha introdotte con il ricorso, per discostarsi dal consolidato orientamento il quale la diminuzione fino ad un terzo, prevista dall’art. 222, comma 2-bis, codice strada deve ritenersi limitata alla sola ipotesi di patteggiamento per il reato di omicidio colposo comme in violazione della disciplina sulla circolazione stradale (sez. 4, n. 14504 del 22/3/2016, Rama, Rv. 266468-01, in cui la Suprema Corte, in motivazione, ha chiarito che tale interpretazione conforme alla ratio legis della riforma introdotta cori la legge 21 febbraio 2006 n. 102, con la quale il legislatore, avendo elevato in modo significativo la durata della sanzione accessoria relazione al reato di omicidio colposo, ha inteso limitare a tale ipotesi soltanto la diminuzio esame; n. 34222 del 11/7/2012, NOME, Rv. 253533-01; n. 7382 del 12/1/2012, Larocca, Rv. 252390-01). L’interpretazione proposta in ricorso, contrariamente a quanto ivi si afferma è contraria anche alla lettera della legge. È lo stesso art. 222, comma 2-bis, codice strada, infatti, a corroborare l’interpretazione sopra data dai giudici di legittimità alla stregu ratio legis: la norma non richiama il titolo di reato, ma direttamente la sanzione accessoria (fino a quattro anni di sospensione) che però è riferibile solo all’omicidio colposo, stan chiaro disposto di cui al comma 2, ciò dimostrando che l’attenzione del legislatore era pe l’appunto rivolta all’inasprimento della sanzione accessoria propria di questo reato, n valendo in contrario la clausola di riserva (e non il rinvio, come dedotto da parte ricorre che fa salva l’applicazione dell’art. 222 anche per la guida in stato di ebbrezza alcol aggravata dall’incidente stradale. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non risultando ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost., 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 10 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente
NOME COGNOME
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NOME COGNOME