Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 4771 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3   Num. 4771  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GELA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2023 del GIP TRIBUNALE di RAGUSA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
 Con la sentenza del 17 novembre 2023 la Corte di cassazione ha annullato la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. emessa per il reato ex art. 589-bis cod. pen. dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Ragusa il 17 dicembre 2021 anche nei confronti di NOME COGNOME limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
All’esito del giudizio di rinvio, con la sentenza del 7 giugno 2023 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Ragusa ha applicato a NOME COGNOME la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per la durata di 2 anni e 8 mesi.
 Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato.
2.1. Con il primo motivo si deduce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione sull’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nella misura di anni 2 e mesi 8.
Dopo aver riportato la sentenza impugnata, si sostiene che la motivazione sulla gravità del fatto sarebbe scarna, quasi inesistente.
Il Giudice del rinvio avrebbe omesso di motivare sulle circostanze di fatto che avrebbero affievolito la responsabilità dell’imputato, ritenendo congrua la pena nella massima estensione.
L’entità della sanzione sarebbe illogica perché non sarebbero contestate le ipotesi aggravate dell’art. 589-bis cod. pen. e la pena applicata sarebbe inferiore al massimo edittale; la ratio della pena accessoria sarebbe quella di essere una appendice della pena principale sicché occorrerebbe un iter rigoroso per applicare la pena accessoria nel massimo, a differenza della pena principale.
2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli art. 133 cod. pen. e 218 d.lgs. n. 285 del 1992 e del principio di proporzionalità della pena, previsto anche dall’art. 49, comma 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e che troverebbe il suo fondamento nell’art. 133 cod. pen., i cui elementi sono indicati nel ricorso. Il danno sarebbe stato risarcito.
L’applicazione degli indici di dosimetria della pena avrebbe dovuto far determinare la sanzione accessoria nel minimo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo, con cui si deduce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione sull’applicazione della sanzione amministrativa accessoria, ed il
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secondo, con cui si deduce la violazione dell’art. 218 c.d.s., sono infondati poiché la motivazione è priva dei vizi logici dedotti ed è corretta in diritto.
1.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza (cfr. Sez., 4, n. 18368/2021, COGNOME, cit., non massimata, e le sentenze ivi richiamate), allorché il giudice con la sentenza di patteggiamento applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente (nella specie per il reato di omicidio colposo stradale) in misura modesta e comunque inferiore alla media, l’obbligo di motivazione può ritenersi soddisfatto mediante la semplice menzione dell’adeguatezza o della congruità della sanzione.
Quando, invece, la determinazione della sanzione amministrativa accessoria si discosti sensibilmente dal minimo edittale, ed anzi superi la media della forbice edittale, il giudice è tenuto ad assolvere l’onere motivazionale sul punto dando adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto a determinare in siffatta misura la durata sanzione amministrativa accessoria de qua. Ciò anche perché la determinazione è sottratta all’accordo delle parti ed è il giudice a determinarla autonomamente e discrezionalmente.
1.2. Nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall’art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. proc. pen., ma base ai diversi parametri di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada (gravità della violazione commessa, entità del danno apportato, pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare), sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un’eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (Sez.4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, Di Marco, Rv.280393).
Con la sentenza n. 8488 del 27/05/1998, Bosio, Rv. 210982 le Sezioni Unite hanno affermato il principio per cui «Qualora alla sentenza di patteggiamento consegua di diritto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, il giudice, nel determinarne la durata, deve far riferimento alla gravità della violazione commessa, all’entità del danno apportato ed al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare, secondo i criteri fissati in via general dal secondo comma dell’art. 218 del codice della strada, e cioè deve avvalersi del criterio predetermiNOME in generale per l’autorità amministrativa (prefetto) che disponga la sospensione della patente».
1.3. Il Giudice dell’udienza preliminare ha determiNOME la durata della sanzione accessoria con esplicita e adeguata motivazione con la quale non si è
limitato, come erroneamente sostenuto, ad un mero rinvio alla «gravità del fatto» ma ha motivato l’applicazione della misura massima, tenendo conto:
 delle concrete circostanze dell’azione, descritte nel provvedimento con riferimento alla condotta dei due imputati, fra cui il ricorrente;
dell’entità del danno provocato, mediante il riferimento alle conseguenze della condotta: l’incidente stradale provocato anche dal ricorrente ha cagioNOME la morte di un uomo e lesioni allo stesso ricorrente;
 delle gravissime responsabilità dei conducenti delle autovetture e delle violazioni poste in essere alle norme del C.d.S., per effetto della violazione dell’obbligo di precedenza e dei limiti di velocità.
1.4. Il ricorso è, invece, inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui si contesta la mera illogicità della motivazione (cfr. la seconda pagina del primo motivo), laddove il vizio ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. sussiste solo nel caso di manifesta illogicità.
Il secondo motivo è manifestamente infondato nella parte in cui deduce la violazione dell’art. 133 cod. pen. perché le argomentazioni sono in contrasto con i principi della giurisprudenza prima riportati: come indicato, la determinazione dell’entità della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida deve avvenire in base ai parametri di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada e non ex art. 133 cod. pen.
2.1. Il motivo è manifestamente infondato anche nella parte in cui si invoca la proporzionalità con la pena applicata con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
Come indicato, secondo la giurisprudenza, le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un’eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento.
2.2. Per altro, il Giudice per le indagini preliminari ha applicato il principio proporzionalità correttamente, perché ha determiNOME l’entità della sanzione in rapporto alle gravi conseguenze del fatto commesso, da cui è derivata la morte di un uomo.
2.3. Va, infine, rilevato che è del tutto apodittico il riferimento al risarcimen del danno, in assenza di specifiche indicazioni o allegazioni con il ricorso.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 11/01/2024.