Sanzione amministrativa accessoria: perché la sua durata è autonoma dalla pena
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di reati stradali: la valutazione della sanzione amministrativa accessoria, come la sospensione della patente, segue criteri distinti e autonomi rispetto a quelli usati per la sanzione penale. Analizziamo questa decisione per capire le sue implicazioni pratiche.
I fatti del caso
Un automobilista veniva condannato in primo grado per il reato di guida in stato di ebbrezza, ai sensi dell’art. 186 del Codice della Strada. In appello, la Corte territoriale riformava parzialmente la sentenza, riducendo l’entità della pena principale. Tuttavia, l’imputato decideva di ricorrere in Cassazione, lamentando che la riduzione della pena non fosse stata accompagnata da una proporzionale riduzione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.
La Sanzione Amministrativa Accessoria e l’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni principali. In primo luogo, la questione specifica (la richiesta di riduzione della sanzione accessoria) non era stata sottoposta al giudice d’appello. In ambito processuale, è un principio consolidato che non si possano presentare in Cassazione motivi di ricorso che non siano stati prima vagliati nei gradi di merito.
In secondo luogo, e questo è il cuore della decisione, la Corte ha smontato l’argomentazione del ricorrente basata su una presunta contraddittorietà tra la pena penale e la sanzione accessoria.
Autonomia dei Criteri di Valutazione
La Cassazione ha chiarito che la determinazione della durata della sospensione della patente di guida non deve essere effettuata sulla base dei criteri dell’art. 133 del Codice Penale (gravità del reato, capacità a delinquere del colpevole), che guidano il giudice nella quantificazione della pena detentiva o pecuniaria.
Al contrario, la durata della sanzione amministrativa accessoria deve essere stabilita secondo i parametri specifici previsti dall’art. 218, comma 2, del Codice della Strada. Questi parametri sono legati alla gravità della violazione commessa e al pericolo che il comportamento del conducente ha creato per la sicurezza pubblica.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sull’assoluta autonomia tra la sanzione penale e quella amministrativa. Sebbene conseguano allo stesso fatto illecito, esse perseguono finalità diverse. La pena ha una funzione retributiva e rieducativa, mentre la sanzione amministrativa ha uno scopo eminentemente preventivo, mirando a impedire che il soggetto, con la sua condotta pericolosa, possa creare ulteriori rischi per la circolazione stradale. Pertanto, le motivazioni che giustificano l’entità della pena e quelle che determinano la durata della sospensione della patente restano autonome e non possono essere messe a confronto per dedurne una presunta incoerenza. Una riduzione della pena non implica, quindi, automaticamente una riduzione della sanzione accessoria.
Le conclusioni
La decisione conferma che l’appello e il ricorso devono essere costruiti con precisione, sollevando ogni questione nel grado di giudizio competente. Sancisce, inoltre, in modo definitivo, che non è possibile contestare la durata della sospensione della patente sostenendo che sia sproporzionata rispetto alla pena principale. I due percorsi valutativi del giudice sono paralleli e indipendenti. La conseguenza pratica dell’inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a conferma che un ricorso infondato comporta costi significativi.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile principalmente perché la specifica richiesta di riduzione della sanzione amministrativa accessoria non era stata presentata al giudice nel precedente grado di appello.
La durata della sospensione della patente deve essere proporzionale alla pena penale?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che la determinazione della durata della sospensione della patente segue criteri autonomi (art. 218 Codice della Strada), diversi da quelli usati per la pena penale (art. 133 Codice Penale). Pertanto, non vi è un obbligo di proporzionalità e non si può lamentare una contraddizione tra le due.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13864 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13864 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PISTOIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;7
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Motivi della decisione
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, indicata in epigrafe, che ha parzialmente riformato riducendo la pena la pronuncia resa il 28 giugno 2021 dal Tribunale di Pistoia di condanna per il reato di cui all’art.186, commi 2 lett.c) e 2-sexies, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Montecatini Terme il 4 ottobre 2018;
considerato che il ricorso concerne istanza (riduzione della pena non accompagnata da riduzione della sanzione amministrativa accessoria) non sottoposta al giudice di appello (Sez. 5′ n.28514 del 23/04/2013, COGNOME NOME, Rv. 255577; Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, COGNOME, Rv.235504; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Rv.19641.4), in quanto tale inammissibile;
considerato, in ogni caso, che nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall’art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri cui all’art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un’eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (ex plurimis, Sez. 4, n.4740 del 18/11/2020, dep.2021, Rv. 280393 – 01);
considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 20 marzo 2024
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