Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6302 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6302 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 11/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a SONCINO il 06/02/1965
avverso la sentenza del 20/11/2024 del TRIBUNALE di CREMONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente alla parte relativa alla determinazione della sanzione amministrativa accessoria.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Cremona ha applicato, su richiesta delle parti, ad NOME COGNOME la pena di mesi sei di reclusione e la sanzione amministrativa della patente di guida per la durata di anni uno e mesi sei in relazione al delitto di cui all’art. 189, co. 6 e 7 cod. strada.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia affidandolo ad un unico motivo con il quale deduce violazione di legge. In particolare viene dedotta la illegalità della pena per non avere, il decidente, tenuto conto del fatto che erano stati contestati due distinti reati e che i periodi per i quali è stata applic la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida dovevano essere cumulati.
3.11 P.G., in persona del sostituto NOME COGNOME ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento della sentenza limitatamente alla parte relativa alla determinazione della sanzione amministrativa accessoria, con rinvio ad altro giudice.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va innanzitutto premesso che il ricorso è ammissibile, nonostante l’accesso al rito speciale, trattandosi di omissione che riguarda una pena accessoria obbligatoria, a nulla rilevando che la stessa non sia stata neppure indicata nell’accordo recepito dal giudice, dato che, appunto, si tratta di statuizione che non è nella disponibilità delle parti (cfr. Sez. U. n 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, COGNOME, Tv. 279349 – 01; Sez. 3, n. 30285 del 19/04/2021, PG c/ COGNOME, Rv. 281858; Sez. 4, n. 28905 del 11/6/2019, COGNOME Rv. 276374).
Ne consegue che non si estende a dette sanzioni amministrative la previsione di cui all’art. 444 co. 1 cod, proc. pen. introdotta dall’art. 2 comma 1 lett. a), n. 1, d.lgs. n. 150/2022 che consente alle parti di richiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata (Sez. 3 0. 48556 del 14/11/2023 Rv. 285426 01).
Il ricorso è fondato.
Come questa Corte ha ripetutamente chiarito, il giudice se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del codice della strada che comportano l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, deve determinarne la durata complessiva «effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, atteso che in proposito non rilevano discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l’inflizione d pene eccessive, come nel caso dell’art.81 cod. pen., ovvero ad evitare restrizioni troppo ampie della libertà personale, come nel caso dell’art. 307 cod. proc. pen.» (Sez. 4, n. 12363 del 04/12/2013, Rv. 262136 -01; Sez. 4 n. 6912 del 12/02/2021, Rv. 280544 – 01 che ha ulteriormente precisato che deve essere anche esclusa l’applicabilità sia dell’art. 8, legge 24 novembre 1981 n. 689, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna).
Nel caso in esame il decidente nell’applicare alla odierna ricorrente la pena principale concordata tra le parti per il reato contestato si è limitato ad infligger all’imputata la sanzione amministrativa accessoria prevista dall’art. 189 co. 7 cod. strada senza considerare il delitto di cui all’art. 189 co. 6 cod. strada che non è stato né ritenuto assorbito né escluso. Dalla sentenza, infatti, si ricava, che lo stesso è stato ritenuto unificato come si ricava dal calcolo della pena così determinato: pena base art. 189, co. 7, cod. strada, anni uno di reclusione, ridotto per effetto della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., mesi otto, aumentata per effetto della continuazione (evidentemente con il comma 6 dell’art. 189 cod. strada) fino alla concorrenza di mesi nove e diminuita per il rito.
Da quanto detto discende che il Tribunale era ben consapevole dell’indirizzo di questa Corte di legittimità secondo cui il reato di fuga, dopo un investimento e quello di mancata prestazione dell’assistenza occorrente previsti dal sesto e dal settimo comma dell’art. 189 codice strada hanno diversa oggettività giuridica essendo la prima previsione volta a garantire l’identificazione dei soggetti rimasti coinvolti nel sinistro e la ricostruzione della dinamica dello stesso mentre la seconda è volta a garantire che le persone rimaste ferite non rimangano prive della assistenza necessaria (Sez. 4, Sentenza n. 6306 del 15/01/2008, Rv. 239038; Sez. 4, n. 23177 del 15/03/2016 , Rv. 266969 Sez. 4 n. 14648 del 07/04/2021).
E’ stato, altresì, precisato quanto all’elemento soggettivo delle due fattispecie che mentre nel reato di “fuga” previsto dall’art. 189, comma 6, è sufficiente che si verifichi un incidente riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l’esistenza di un
effettivo danno alle persone (Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009, COGNOME, Rv. 245354; Sez. 4, n. 17220 del 06/03/2012, COGNOME, Rv. 252374; Sez. 6, n. 21414 del 12/03/2013, Rv. 255429), per il reato di omissione, previsto al comma 7, occorre che la consapevolezza che detto pericolo si sia effettivamente concretizzato, almeno sul piano del dolo eventuale, in effettive lesioni dell’integrità fisica.
L’omissione rilevata dal P.G. ricorrente configura senz’altro, una violazione di legge ai sensi dell’art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. che impone l’annullamento con rinvio ad altro giudice limitatamente alla detta statuizione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Cremona, altro giudice.
Deciso il 11 febbraio 2025