Sanzione Accessoria e Sospensione della Patente: I Limiti della Motivazione del Giudice
L’applicazione di una sanzione accessoria, come la sospensione della patente, solleva spesso dubbi riguardo l’ampiezza della motivazione che il giudice è tenuto a fornire. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia, chiarendo i confini della discrezionalità giudiziale e i presupposti per un valido ricorso. Analizziamo la decisione per comprendere meglio la questione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di un automobilista per il reato previsto dall’art. 186, comma 7, del Codice della Strada. La sentenza, emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello, prevedeva, oltre alla pena principale, l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un anno. L’imputato, ritenendo ingiustificata e non adeguatamente motivata la durata di tale sanzione, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione da parte della Corte territoriale.
L’Obbligo di Motivazione sulla Sanzione Accessoria
Il cuore della questione ruota attorno all’obbligo di motivazione del giudice nel determinare la durata di una pena. La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile, ha chiarito un punto cruciale. Il principio consolidato, applicabile anche alle sanzioni accessorie, stabilisce che la graduazione della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito.
Per adempiere all’obbligo di motivazione, è sufficiente che il giudice dia conto dei criteri di legge utilizzati, facendo riferimento alla gravità della violazione e alla congruità complessiva della pena. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva giustificato la sanzione di un anno menzionando le ‘allarmanti modalità della condotta’ e i ‘plurimi precedenti specifici’ dell’imputato.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha sottolineato che una spiegazione specifica e dettagliata del ragionamento seguito è necessaria solo quando la sanzione irrogata sia superiore alla misura media di quella prevista dalla legge (il cosiddetto ‘medio edittale’). La norma di riferimento prevedeva una sospensione da sei mesi a due anni; la sanzione di un anno si collocava esattamente nel mezzo di questo intervallo. Pertanto, la motivazione fornita dalla Corte d’Appello, seppur sintetica, è stata ritenuta pienamente sufficiente e adeguata, non essendo richiesta un’analisi più approfondita. La decisione si allinea a precedenti orientamenti giurisprudenziali (come Cass. n. 21574/2014), che confermano come la discrezionalità del giudice trovi un limite nell’obbligo di una motivazione rafforzata solo in caso di pene particolarmente severe rispetto al range legale.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione delle sanzioni, sia principali che accessorie. L’implicazione pratica è chiara: un ricorso basato unicamente sulla presunta eccessività di una sanzione accessoria ha scarse probabilità di successo se la pena inflitta non supera il punto medio del range edittale e se il giudice ha fornito, anche in modo sintetico, una giustificazione legata a elementi concreti come la gravità del fatto o la personalità del reo. La decisione comporta per il ricorrente, oltre alla conferma della sanzione, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, a causa dell’inammissibilità del ricorso.
Un giudice deve sempre motivare in modo dettagliato la durata di una sanzione accessoria come la sospensione della patente?
No, secondo la Corte di Cassazione, una motivazione specifica e dettagliata è necessaria soltanto quando la durata della sanzione è superiore alla misura media prevista dalla legge. Per sanzioni che rientrano in tale media, è sufficiente un richiamo generico alla gravità della violazione e alla congruità della pena.
Cosa ha considerato la Corte per ritenere adeguata la sospensione della patente per un anno?
La Corte ha basato la sua decisione sulle ‘allarmanti modalità della condotta’ e sui ‘plurimi precedenti specifici’ dell’imputato. Ha inoltre rilevato che la sanzione di un anno era contenuta nei limiti del ‘medio edittale’ previsto dalla norma (da sei mesi a due anni), e quindi considerata congrua.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36824 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36824 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ASTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti che NOME NOME colpevole del reato di cui all’art. 186 , comma 7 CdS.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la della Corte di appello, lamentando vizio di motivazione con riferimento alla misura del accessoria irrogata ( un anno di sospensione della patente di guida)
Il ricorso è manifestamente infondato.
In ordine alla determinazione della durata della sanzione accessoria della sospe patente di guida, fissata in anni uno, la Corte territoriale ha argomentato in ordine modalità della condotta e ai plurimi precedenti specifici dell’imputato. Va inoltre sanzione della sospensione è stata contenuta nei limiti del medio edittale (la m dall’art. 187, comma 7, è da sei mesi a due anni) e che anche in materia di sanzio è consolidato il principio per cui la graduazione della pena rientra nella discrezional di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficient dell’impiego dei criteri di legge con il richiamo alla gravità della violazione e congruità della sanzione irrogata, essendo, invece, necessaria una specifica spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la durata della sanzione sia alla misura media di quella edittale (Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, COGNOME, – 01; Sez. F – n. 24023 del 20/08/2020, COGNOME, Rv. 279635 – 02).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento dell procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Così deciso in Roma, il 23 settembre 2024
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