Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 22863 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 22863 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CALTANISSETTA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a REGALBUTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2024 del GIP TRIBUNALE di ENNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Enna, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. del 18 gennaio 2024, ha applicato a NOME COGNOME la pena concordata con il Pubblico Ministero. Al COGNOME era stato contestato il reato di guida in stato di ebrezza (art. 186, comma 2, lett. b, e 2-sexies, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), fatto commesso il 14 luglio 2022, in orario notturno.
Ricorre per la cassazione della sentenza il Procuratore Generale della Corte di appello di Caltanissetta, affidandosi a due motivi con i quali lamenta violazione di legge: a) per non avere il Giudice disposto in merito alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida; b) per non avere disposto la confisca del veicolo, qualora lo stesso dovesse appartenere all’imputato.
Chiede, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla omessa statuizione della sospensione della patente di guida e all’eventuale confisca dell’autoveicolo condotto dall’imputato in occasione del controllo di polizia giudiziaria.
Il Procuratore generale, nelle conclusioni scritte del 20 aprile 2024, ha chiesto annullarsi la sentenza limitatamente alla omessa statuizione sulla sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Enna.
Il ricorso è parzialmente fondato.
E’ del tutto carente la motivazione della sentenza impugnata in ordine alle sanzioni amministrative accessorie. Va premesso che, a seguito dell’inserimento (per effetto della L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 50) dell’art. 448 cod.proc.pen., comma 2-bis, in punto di delimitazioni dei motivi alla base del ricorso per cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta, era insorto un contrasto giurisprudenziale in ordine alla ricorribilità della sentenza di patteggiamento che avesse omesso di statuire sull’applicazione di una sanzione accessoria obbligata per legge.
Il contrasto è stato quindi risolto da Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep.2020, Melzani, Rv. 279349, la quale ha enunciato il principio in base al quale è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p. nei confronti della sentenza di patteggiamento con cui si censuri l’erronea ovvero l’omessa applicazione di sanzioni amministrative.
Va quindi rilevato che, nel caso di specie, il giudice procedente ha omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria – per la quale non si applica l’esclusione dettata dall’art. 445 c.p.p., comma 1, della sospensione della patente di guida, in relazione al disposto del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 2, lett. c).
Quanto, invece, alla invocata confisca del veicolo FIAT PANDA condotto al momento della contestazione, la richiesta del RG. è strutturata in maniera
meramente esplorativa, lamentandosi l’omissione di confisca del veicolo, “qualora lo stesso dovesse appartenere all’imputato” (così alla p. 1 del ricorso). Dunque, sotto tale ulteriore profilo, il ricorso è inammissibile.
Consegue la statuizione in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione della omessa sospensione della patente di guida e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Enna.
Motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2024.