Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44367 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44367 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PAVIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2023 del GIP TRIBUNALE di PAVIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in data 16 maggio 2023, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Pavia ha applicato nei confronti di COGNOME NOME, in ordine al delitto di cui all’art. 589 bis, comma 1, cod. pen. commesso in Bereguardo in data 2 agosto 2022, la pena concordata di anni uno e mesi sei di reclusione condizionalmente sospesa e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni due e mesi otto.
Avverso la sentenza l’imputato, per mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione formulando un unico motivo, con cui ha dedotto la illegalità della pena in relazione agli artt. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. nonché dell’art. 448, comma 2 bis, cod.proc.pen. circa la commisurazione della sanzione amministrativa accessoria di cui all’art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 286.
Il ricorrente rileva che il Giudice, pur avendo applicato la sospensione della patente di guida in luogo della revoca, ha omesso di motivare in ordine alla durata fissata partendo dal massimo edittale di anni quattro.
Il Procuratore Generale, ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, con rinvio sul punto per nuovo giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Si deve premettere che le sanzioni amministrative accessorie hanno proprie caratteristiche peculiari che le distinguono dalla pena e proprio in ragione di tale natura esse si collocano al di fuori della sfera di operatività dell’accordo recepito nella sentenza di applicazione della pena, tanto che il giudice deve applicarle in via autonoma, indipendentemente dalla volontà delle parti (Sez. 4 n. 18942 del 27/03/2019, COGNOME, Rv. 275435; Sez. 4, n. 29179 del 23/05/2018, COGNOME, Rv. 273091).
Ne consegue che il ricorso proposto dall’imputato per vizio di motivazione della sentenza di applicazione su richiesta delle parti in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in applicazione della disciplina generale dettata dall’art. 606, corrnna 2, cod. proc. pen. deve ritenersi ammissibile. Con riferimento a tale doglianza, infatti, non vengono in rilievo i limiti di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. a norma del quale per le sentenze emesse ex art. 444 cod. proc, pen., su istanza proposta in data successiva al 3 agosto 2017, il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al
difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Nel merito la censura è fondata. Come la graduazione della pena, infatti, anche la graduazione delle sanzioni amministrative rientra nella discrezionalità del giudice di merito. E’ principio consolidato quello per cui il giudice, che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non deve fornire una motivazione sul punto, allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino specifici elementi di meritevolezza in favore dell’imputato (Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, COGNOME ed altro, Rv. 259211), ritenendosi in tali casi sufficiente la motivazione implicita (così Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738).
Qualora, invece, il giudice applichi la sanzione in misura superiore alla media edittale, ha l’onere di fornire una motivazione che dia conto dei criteri di cui all’art. 218, comma 2, C.d.S., ovvero della commisurazione della durata in ragione dell’entità del danno apportato, della gravità della violazione commessa, del pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare (Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, Rojas Rv. 279635).
Nel caso in esame, la durata della sospensione, è stata determinata in anni due e mesi otto, omettendo di indicare, anche solo “per relationem”, i parametri fattuali e giuridici sui quali tue, fondato,la determinazione della durata della pena accessoria, determinata certamente non in misura pari o di poco superiore al minimo, né inferiore alla media senza fornire alcune motivazione in ordine ai criteri di commisurazione adottati.
Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Pavia, altra persona fisica.
P.Q.M .
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Pavia, altra persona fisica, per nuovo giudizio sul punto.
Così deciso il 28.9.2023