Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38333 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38333 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CHIERI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2024 del TRIBUNALE di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME COGNOME, a mezzo del difensore, avvers la si mtenza di cui in epigrafe deducendo vizio di motivazione in ordine alla sanzio e ar tministrativa della sospensione della patente di guida.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
In premessa, va evidenziato che il ricorso è ammissibile ( :fr. S2.z. Un. n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, P.G. c/ Meizani, Rv. 279349 :he I . a chiarito essere ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi deil’art. 606 nei confronti della sentenza di “patteggiamento” con cui si censuri l’ l’omessa applicazione di sanzioni amministrative). :od. woc. pen. rror ea ovvero
Già in precedenza, peraltro questa Corte di legittimità aveva ricorso per cassazione in punto di motivazione della sanzione ami -‘ cessoria ben può essere proposto secondo la disciplina generale 606, co. 2, cod. proc. pen. e non incontra i limiti di cui all’art. 448, proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in con carattere autonomo della sanzione amministrativa, non riconducibil della pena e delle misure di sicurezza indicate nella richiamata no chiarito che il inistrativa aclettal a dall’art. co. ; -bis, cod. ›iden izione del alle categorie rma Sez. 4 n. 18942 del 27/03/2019 Cc. NOME Giacomo, Rv. 275435; Sez. 4, n. 29179 del 23/05/2018, P.G. in proc. Stratta, Rv. 273091; Sez. 4 n. 7554 del 4/1,2019, Re, non mass.).
Inoltre, questa Corte di legittimità ha da tempo chisrito che, con la sentenza applicativa di pena concordata dalle parti resa ai sensi dell’art. 444 cod. woc. pen. il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie previste c alla legge come conseguenza del reato (Sez. Un. n. 8488 del 27/5/1998, Bosip, Rv. 210981). Ciò è perfettamente conforme al costante dictum di questa Corte ch legil: imità che ha ricordato come, con la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 Cod. p roc. pen., debbano essere sempre applicate le sanzioni amministrative acciassor e che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti (;ez. 2, n. 49461 del 26/11/2013, Cargnello, Rv. 257871). L’applicabilità con la s ntenza di patteggiamento della sanzione amministrativa accessoria nei casi g revis ti dall’art. 222 cod. strada, deriva dal fatto la stessa non richiede un giudizio d resronsabilità penale, ma consegue di diritto alla sentenza in questione, indipendenternmite dalla circostanza che le parti vi abbiano fatto riferimento nell’accordo. ‘cfr. ;ez. 4, 36868 del 14/3/2007, Francavilla, Rv. 237231 che ha annullato sentenza di patteggiamento per il reato di omicidio colposo da inc con la quale il giudice aveva omesso di applicare la sanzione am cesso ria). con i invio una dent: stradale rativa ac-
Ciò premesso, va detto che il ricorso è inammissibile in quanto i motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu amer te privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertbi.
Il COGNOMEnte, in concreto, non si confronta adeguatamente con la m )tivazione della Corte di appello (in punto di applicazione della sanz9pne amm nistr ltiva della patente di guida) che appare logica e congrua, nonché cprretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legC:mità.
Va innanzitutto premesso che, in tema di patteggìamento, anche a seguito della modifica dell’art. 444, comma 1, cod. proc. per., introdotta cLE !l’art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.igs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha previsto la possibilità di richiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, la clausola che determini il ccntenuto e la di rata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non appost a, noi essendo la loro applicazione nella disponibilità delle parti (cfr. eA multis SEZ. 4, n. 48556 del 14/11/2023, COGNOME, Rv. 285426 – 01).
Ciò posto, il giudice di merito ha correttamente evidenziato dì2 l’applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per il periodo di anni 2 e mesi 6, in applicazione dei consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità che viene richiamato in motivazic ne, sia il r sultato del cu mulo materiale delle sanzioni amministrative previste per le diverse vici azioni del codice della strada contestate (art. 189 commi 6 e 7 cod. strada) dal quale va detratto l’eventuale periodo di sospensione già sofferto per effetto di so :pensione provvisoria disposta dal AVV_NOTAIO.
La sentenza impugnata, pertanto, opera un buon governo del pri ricipio secondo cui la durata della sospensione della patente di guida deve i , asser ragguagliata alla gravità del fatto ed alla pericolosità specifica nella guida iclimc strata condannato, secondo criteri in parte diversi da quelli di cui all’art. 133 cod. pen. (cfr. Sez. U., n. 930 del 13/12/1995 dep. 1996, COGNOME, : P.v. 20342); conf. Sez. 4, n. 75 del 6/11/1998 dep. 1999, Campanelli, Rv. 212197). Sulla baSe di c iò, vanno considerate manifestamente infondate tutte le doglianze poste dalla dife .:;.a con cui si contesta l’illegittimità della sanzione irrogata poiché lesiva dei principi costi zionali di cui all’art. 4, 35 e 41 Cost.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 od. roc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di i r ammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del COGNOMEnte al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagam nto Iella sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrpnte al p gam ?nto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 3/10/2024