Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 30050 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 30050 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CALTANISSETTA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2024 del TRIBUNALE di ENNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto PG, NOME COGNOME, nel senso dell’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Enna ha applicato la pena su richiesta delle parti a NOME per la fattispecie di cui all’art 186-bis, commi 1, lett. a), e 3, in relazione all’art. 186, commi 2, lett. b), 2-bis e 2-sexies, d.lgs. n. 30 aprile 1992 (c.d. «cod. strada»).
Avverso la sentenza la Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Caltanissetta ha proposto ricorso articolando un unico motivo. Con esso si deduce la violazione del citato art. 186, commi 2, lett. b), e 2-bis, e 186bis, comma 3, cod. strada, per non aver il Tribunale applicato, ancorché con sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen., la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nonché l’«eventuale confisca del veicolo qualora lo stesso dovesse appartenere all’imputato».
La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, quanto alla dedotta omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, è fondato nei termini di seguito specificati, oltre che ammissibile, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., ferma restando l’inammissibilità del profilo di censura deducente l’omessa «eventuale confisca del veicolo qualora lo stesso dovesse appartenere all’imputato», tanto per la sua aspecificità, circa l’eventuale appartenenza del veicolo, quanto per la sua formulazione perplessa e ipotetica in relazione, peraltro, a fattispecie di cui all’art. 186-bis, commi 1, lett. a), e 3, c strada, in relazione all’art. 186, commi 2, lett. b), 2-bis e 2-sexies, cod. strada, e non in relazione alla lettera c) del citato comma 2 (per l’inammissibilità per difetto di specificità di ricorso avverso sentenza di applicazione di pena priva della statuizione sulla confisca, si veda, ex plurimis, Sez. 4, n. 959 del 25/11/2022, dep. 2023, COGNOME, in motivazione).
Le Sezioni Unite hanno affermato l’ammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., sia contro sentenza di c.d. «patteggiamento» che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione (Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348), sia, principio che rileva nella specie, contro sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una sanzione amministrativa (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279349). La ragione fondante gli approdi di cui innanzi è stata sostanzialmente ravvisata, all’esito di un inquadramento sistematico degli istituti, nell’impossibilità di ritenere immuni dal controllo di legittimità, secon criteri ordinari previsti dall’art. 606 cod. proc. pen., i profili riservati a stat non comprese dall’accordo delle parti, o comunque da queste non negoziabili, in
forza tanto delle disposizioni costituzionali di cui all’art. 111, sesto e setti comma, Cost., quanto degli art. 568, comma 2, e 606, comma 2, cod. proc. pen.
Ciò posto, nel merito cassatorio deve rilevarsi la fondatezza della questione.
3.1. Invero, occorre innanzitutto richiamare l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, secondo cui, in caso di patteggiamento devono sempre essere applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto e, in particolare, quella in oggetto (ex plurimis, Sez. U, n. 8488 del 27/5/1998, Bosio, Rv. 210981; si veda sul punto altresì Sez. U, n. 21369 del 2020, COGNOME, cit., in motivazione che, oltre a ritenere il principio positivamente riscontrato da Corte cost. n. 25 del 1999, fa esplicito riferimento al consolidato orientamento di legittimità citato per il quale si vedano, a titolo esemplificativo: Sez. 4, n. 6 del 19/10/2023, dep. 2024, COGNOME, in motivazione; Sez. 4, nn. 5426, 5427 e 5428 del 21/12/2022, dep. 2023, in motivazione; Sez. 4, n. 37804 del 23/05/2018, COGNOME, Rv. 273826; Sez. 4, n. 50060 del 04/10/2017, COGNOME, Rv. 271326; Sez. 4, n. 8022 del 28/01/2014, COGNOME, Rv. 258622; Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013, COGNOME, Rv. 257871; Sez. 6, n. 40591 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 241359; Sez. 5, n. 12607 del 02/03/2006, COGNOME, Rv. 234543; Sez. 4, n. 12208 del 09/12/2003, dep. 2004, Augusto, Rv. 227910).
3.2. Orbene, il Tribunale con la sentenza impugnata ha violato il principio di cui innanzi in quanto ha recepito l’accordo delle parti ma non ha provveduto ad applicare la relativa obbligatoria sanzione annmnistrativa accessoria della sospensione della patente di guida, ex art. 186-bis, commi 1, lett. a), e 3, in relazione all’art. 186, commi 2, lett. b), 2-bis e 2-sexies, cod. strada.
Ne consegue, trattandosi di sanzione amministrativa accessoria da applicarsi obbligatoriamente ma per la cui durata necessitano apprezzamenti di merito, l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente all’omessa statuizione in merito alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Enna, in diversa persona fisica
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla omessa statuizione in merito alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Enna, diversa persona fisica. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
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