Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 42631 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 42631 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA; nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME nato a BIANCAVILLA il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 23/01/2024 del TRIBUNALE di RAVENNA;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, nel senso dell’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Ravenna ha applicato la pena su richiesta delle parti a NOME COGNOME per la fattispecie di cui all’ar 590-bis, commi 1 e 5, n. 3, cod. pen.
La Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Bologna ha proposto ricorso articolando un unico motivo. Si deduce la violazione dell’art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 («cod. strada»), come emergente dall’intervento di Corte cost. n. 88 del 2019, per non aver il Tribunale applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida fino a quattro anni ovvero quella della revoca della patente di guida.
La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, oltre che ammissibile ex art. 606, comma 2, cod. proc. pen. in quanto riguardante una statuizione che si pone al di fuori dell’accordo delle parti (ex plurimis: Sez. U, n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279349 – 01; Sez. 4, n. 41457 dell’08/02/2024, COGNOME, Rv. 286196 – 01).
Occorre innanzitutto rilevare che Corte cost. n. 88 del 2019 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 222, comma 2, quarto periodo, cod. strada, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt. 589-bis («Omicidio stradale») e 590-bis («Lesion personali stradali gravi o gravissime») cod. pen., il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa, ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell’art. 222 cod. strada, allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.
Orbene, nella specie, il giudice di merito, come correttamente dedotto dal ricorrente, si è limitato a recepire l’accordo delle parti ex art. 444 cod. pen senza disporre alcuna delle due sanzioni amministrative accessorie previste ai sensi dell’art. 222 cod. strada, come emergente dall’evidenziato intervento della Consulta, come obbligatorie ancorché alternative tra loro per il reato di cui all’art. 590-bis cod. pen., non aggravato, come nella specie, ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo.
Ne consegue, trattandosi di sanzione amministrativa accessoria da applicarsi obbligatoriamente ma all’esito di necessari apprezzamenti in fatto (per i principi governanti i quali si veda, ex plirimis, Sez. 4, n. 41457 dell’08/02/2024, COGNOME, Rv. 286196 – 01), l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente all’omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria,
con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Ravenna in dive persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria e rinvia per nuovo giudizio sul punto Tribunale di Ravenna, diversa persona fisica.
Così deciso 1’8 ottobre 2024 Il Consigliere esbensore
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