Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 8384 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 8384 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di:
NOME nato a MONTICHIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/09/2023 del GIP TRIBUNALE di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ai fini dell’applicazione della sospensione o della revoca della patente di guida,
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Brescia ha applicato nei confronti di NOME COGNOME – imputato del reato previsto dall’art.589 cod.pen. – ai sensi degli artt. 444 e ss., cod.proc.pen., la p di anni uno di reclusione, con beneficio della sospensione condizionale.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Brescia, articolando un unitario motivo di impugnazione; con il quale ha dedotto l’illegalità della sanzione, in relazione all’art.448, comma 2bis, cod.proc.pen., determinata dall’omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca ovvero della sospensione della patente di guida, in violazione dell’art.222, comma 2, quinto periodo, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285; sanzione da ritenere obbligatoria anche nel caso di concessione del beneficio della sospensione della patente di guida.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata ai fini dell’applicazione della sospensione o della revoca della patente di guida.
4. Il ricorso è fondato.
Va pregiudizialmente rilevato che – in riferimento ai limiti posti al ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, attualmente dettati dall’art.448, comma 2-bis, cod.proc.pen. – è ammissibile il motivo con cui si censuri l’erronea ovvero l’omessa applicazione di sanzioni amministrative (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349).
Ciò posto, va quindi rilevato che – ai sensi dell’art.222, comma 2, d.lgs. n.285/1992 – « Alla condanna, ovvero all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue l revoca della patente di guida», disposizione dichiarata illegittima dalla sentenza n.88/2019 della Corte Costituzionale nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente d guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell’art. 222 C.d.s. allorché non ricorra alcuna delle
circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589bis e 590bis cod. pen..
Si verte, pertanto, in un’ipotesi di obbligatoria applicazione della sanzione amministrativa della revoca ovvero della sospensione della patente di guida, nel caso di specie omessa da parte del Tribunale, in conseguente violazione della suddetta norma.
Per l’effetto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Brescia, affinché provveda ad applicare la conseguente sanzione accessoria alla luce dei predetti parametri.
P.Q. M .
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione della sanzione amministrativa accessoria e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Brescia, diversa persona fisica.
Così deciso il 16 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Pr idente