Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 38524 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 38524 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/02/2024 del TRIBUNALE di Milano Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente al profilo della durata della sanzione accessoria e con dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 19/02/2024, il Tribunale di Milano ha giudicato NOME COGNOME responsabile del reato previsto dall’art.187, comma primo, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 e lo ha condannato alla pena di mesi sei di arresto ed € 2.000,00 di ammenda, so stituiti nel lavoro di pubblica utilità per un periodo di sei mesi e otto giorni, con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per la durata di anni due.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, tramite il proprio difensore, il suddetto imputato, articolando due motivi di impugnazione.
Con il primo motivo ha contestato la dosimetria della pena, in quanto determinata in misura superiore al minimo edittale e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; con il secondo motivo, ha contestato la determinazione della sanzione amministrativa accessoria, poiché quantificata in misura corrispondente al massimo applicabile.
Con provvedimento del 04/06/2025, la Corte di appello di Milano, ai sensi dell’art.593, comma 3, cod.proc.pen., atteso che l’appello verteva su sentenza con cui era stata applicata la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, ha qualificato l’im pugnazione come ricorso per cassazione, trasmettendo gli atti a questa Corte.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente al profilo della durata della sanzione accessoria e con dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo.
Il primo motivo di ricorso, attinente alla dosimetria della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
In ordine alla determinazione della pena, questa Corte ha avuto più volte modo di precisare che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione -non sindacabile in sede di legittimità – è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale ( ex multis , Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017. Mastro, Rv. 271243); essendosi altresì stato precisato che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME Papa, Rv. 276288).
Nel caso in esame, premettendo che l’imputato è stato condannato all’esito di rito abbreviato, la sanzione inflitta si colloca in corrispondenza della media edittale e va comunque rilevato come la motivazione del giudice di primo grado in punto di dosimetria della pena sia congrua e immune da vizi di illogicità, avendo
la stessa valorizzato in senso negativi i plurimi precedenti da cui risulta gravato il prevenuto.
Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, va ricordato che lo stesso può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62bis cod.pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489); mentre, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549, che ha specificato che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente);
Sul punto la Corte territoriale -con motivazione immune da vizi di illogicità -ha escluso l’applicabilità delle circostanze sulla scorta , oltre che dei precedenti da cui risulta gravato l’imputato, anche della mancanza di elementi positivi idonei a giustificarne l’applicazione.
3. Il secondo motivo è fondato.
In ordine alla relativa tematica, dalla giurisprudenza di questa Corte si evince il principio in base al quale può escludersi un obbligo di analitica motivazione -in punto di determinazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida -quando la sanzione inflitta si collochi in corrispondenza o in prossimità del minimo occorrendo, in caso contrario, una specifica giustificazione in ordine alla relativa quantificazione (cfr. Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, COGNOME, Rv. 279635 -02; Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti, Rv. 259211).
Nel caso in esame, il Tribunale ha applicato una sanzione corrispondente al massimo edittale (essendo prevista dal legislatore una misura compresa tra uno e due anni) senza fornire effettiva giustificazione sul punto e non ricorrendo i presupposti per rite nere perfezionata un’ipotesi di motivazione implicita.
Sulla base delle predette considerazioni, la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Milano, limitatamente al punto inerente alla quantificazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, mentre, nel resto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con dichiarazione di irrevocabilità dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Milano persona fisica diversa. dichiara inammissibile nel resto il ricorso. dichiara l’irrevocabilità della declaratoria di responsabilità.
Così è deciso, 20/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME