Sanzione Accessoria Militare: Nessuna Duplicazione con la Sanzione Disciplinare
Un militare condannato in sede penale può subire sia una sanzione accessoria militare come la rimozione, sia una sanzione disciplinare per lo stesso fatto? La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14106/2025, offre una risposta chiara, delineando i confini tra procedimento penale e procedimento disciplinare e confermando che non si configura una violazione del principio del ‘ne bis in idem’.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un militare che, a seguito di una condanna da parte del giudice ordinario per reati comuni, si è visto applicare in fase esecutiva la pena militare accessoria della rimozione. Il condannato ha presentato ricorso, lamentando una presunta interferenza con un procedimento disciplinare già avviato nei suoi confronti, che aveva portato alla sospensione dal servizio. Sostanzialmente, il ricorrente riteneva di essere punito due volte per la medesima condotta e contestava la giurisdizione del giudice ordinario a decidere sull’applicazione di una pena militare.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendolo infondato. Ha confermato che la sanzione penale accessoria della rimozione e la sanzione disciplinare della sospensione possono coesistere, in quanto rispondono a logiche e finalità giuridiche distinte. La Corte ha inoltre ribadito la prevalenza della competenza del giudice ordinario in fase di esecuzione, anche quando si tratta di applicare sanzioni previste dal codice penale militare di pace.
Le Motivazioni: Analisi della Sanzione Accessoria Militare
La sentenza si fonda su argomentazioni solide che chiariscono la natura e l’ambito di applicazione delle sanzioni penali e disciplinari.
### Distinzione tra Procedimento Penale e Disciplinare
Il cuore della motivazione risiede nella netta distinzione tra i due procedimenti. La Corte sottolinea che la sanzione accessoria militare della rimozione è una conseguenza automatica (‘ex lege’) della condanna penale per determinati reati. Essa non comporta una valutazione discrezionale sulla gravità del fatto, che è già stata compiuta nel processo penale.
Al contrario, il procedimento disciplinare è gestito dall’autorità amministrativa e ha lo scopo di tutelare il prestigio, il decoro e la funzionalità del corpo militare. In questo ambito, l’autorità valuta la condotta del militare in relazione ai suoi doveri di servizio e decide la sanzione più appropriata, come la sospensione. I due percorsi sono quindi complementari e non sovrapponibili, in quanto mirano a soddisfare finalità giuridiche e sociali differenti.
### L’insussistenza della Violazione del “Ne Bis in Idem”
Proprio in virtù di questa distinzione, la Corte esclude categoricamente la violazione del principio del ‘ne bis in idem’. Non si può parlare di duplicazione sanzionatoria perché la rimozione (pena accessoria) e la sospensione (sanzione disciplinare) non sono la stessa cosa. La prima estingue il rapporto di servizio come effetto legale della condanna; la seconda lo interrompe temporaneamente come misura interna all’ordinamento militare. L’espiazione della pena principale, inoltre, non esaurisce tutti gli effetti penali della condanna, tra cui rientrano, appunto, le sanzioni accessorie.
### La Giurisdizione del Giudice Ordinario sull’Esecuzione
Infine, la Corte risolve la questione della competenza. Citando l’art. 665, comma 4, del codice di procedura penale, stabilisce che, in presenza di provvedimenti emessi sia da giudici ordinari che militari, la competenza per l’esecuzione spetta sempre al giudice ordinario. A maggior ragione, come nel caso di specie, quando l’unico provvedimento di condanna è stato emesso dal giudice ordinario, a quest’ultimo spetta il compito di curarne l’esecuzione in ogni suo aspetto, inclusa l’applicazione della sanzione accessoria militare prevista come conseguenza di reati comuni.
Conclusioni
La sentenza ribadisce un principio fondamentale: il procedimento penale e quello disciplinare viaggiano su binari paralleli ma distinti. Un militare condannato per reati gravi può legittimamente essere soggetto a conseguenze sia sul piano penale, con l’applicazione di una sanzione accessoria militare come la rimozione, sia su quello disciplinare. Questa duplicità di conseguenze non costituisce una violazione dei diritti del condannato, ma riflette le diverse esigenze di tutela dell’ordinamento giuridico statale e dell’ordinamento militare. La competenza del giudice ordinario in fase esecutiva viene confermata come principio generale, garantendo uniformità nell’applicazione della legge.
L’espiazione della pena principale impedisce l’applicazione di una sanzione accessoria?
No, l’espiazione della pena principale non preclude l’applicazione di una sanzione accessoria. Quest’ultima accede al giudicato e ne costituisce un ulteriore effetto, non venendo meno con il semplice esaurimento della pena detentiva o pecuniaria.
Si viola il principio del ‘ne bis in idem’ se un militare subisce sia la sanzione penale della rimozione sia quella disciplinare della sospensione per lo stesso fatto?
No. Secondo la Corte, non vi è violazione del principio del ‘ne bis in idem’ perché la pena accessoria penale e la sanzione disciplinare sono disposte all’esito di procedimenti complementari, diretti a soddisfare finalità giuridiche e sociali diverse e sottoposte a regole applicative distinte.
In caso di condanna da parte del giudice ordinario, a chi spetta la competenza per applicare una sanzione accessoria militare?
La competenza spetta al giudice ordinario che ha emesso la condanna. Ai sensi dell’art. 665, comma 4, c.p.p., in caso di concorso tra provvedimenti del giudice ordinario e militare, la competenza per l’esecuzione è sempre attribuita al giudice ordinario.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14106 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14106 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/01/2025
E difatti quando la sanzione accessoria Ł predeterminata e obbligatoria la giurisprudenza ne afferma pacificamente l’applicabilità con il rimedio dell’incidente di esecuzione, senza che vi siano termini legati ai mezzi di impugnazione (Sez. 5, n. 47604 del 28/10/2019, Pg, Rv. 277547 – 01; Sez. 5, n. 51390 del 21/06/2018, Pg, Rv. 274453 – 01).
NØ può ricavarsi alcuna preclusione dall’espiazione della pena principale, che non vale ad esaurire gli effetti del giudicato, al quale l’ulteriore sanzione deve accedere; l’espiazione della pena non estingue il reato e non esaurisce gli effetti penali della condanna.
Inoltre, quanto agli ulteriori profili di interferenza con il procedimento disciplinare evocati dalla difesa, va ricordato che «in caso di applicazione della pena militare accessoria della rimozione, ai sensi degli artt. 20 e 33 cod. pen. mil. pace, a militare rivestito di un grado o appartenente ad una classe superiore all’ultima che abbia riportato condanna per taluno dei delitti previsti dagli artt. 476 e 493 cod. pen., non si configura un’ipotesi di violazione del principio del “ne bis in idem” qualora al predetto sia stata irrogata altresì la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, atteso che la suddetta pena non comporta di per sØ la cessazione dal servizio, che può essere disposta soltanto dall’autorità amministrativa all’esito del procedimento disciplinare incardinato sul fondamento dell’adozione della rimozione medesima. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, ad ogni modo, nessuna duplicazione sanzionatoria potrebbe mai ravvisarsi tra la rimozione e la sospensione dal servizio, in quanto disposte all’esito di procedimenti complementari, diretti al soddisfacimento di finalità giuridiche e sociali differenti e sottoposte a regole applicative distinte, in specie con riguardo alla valutazione della gravità del fatto, che costituisce oggetto di apprezzamento in concreto nell’ambito del procedimento disciplinare, mentre, nel procedimento penale, la rimozione consegue “ex lege” alla condanna)» (Sez. 1, n. 2969 del 26/09/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278118 – 02).
Infine infondata Ł la doglianza che denuncia il difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto al giudice militare, visto che, ai sensi dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., ai fini dell’individuazione del giudice dell’esecuzione competente, in presenza di piø provvedimenti emessi da giudici diversi, tra giudice ordinario e giudice militare, deve prevalere sempre la competenza del giudice ordinario.
Tanto piø nel caso di specie in cui si verte in un’ipotesi di un unico provvedimento emesso da giudice ordinario, rispetto al quale in sede esecutiva deve essere applicata una sanzione accessoria
prevista dal codice penale militare di pace ma prevista proprio come conseguente ad una condanna per reati comuni riservati alla cognizione del giudice ordinario.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato; ne consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 23/01/2025.
Il Consigliere estensore
COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME