Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 31666 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 31666 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LICATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/02/2024 del TRIBUNALE di AGRIGENTO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Lette le conclusioni scritte per l’udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato, in ultimo, ex art. 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n.215, conv. dalla I. 23 febbraio 2024 n. 18) , del P.G., in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sanzione a m m i n i strati va accessoria e del difensore AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Agrigento, in composizione monoqratica, pronunciando nei confronti dell’odierno ricorrente, NOME COGNOME, con sentenza del 5 febbraio 2024, ha dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, disponendo la sospensione della patente di guida per la durata di un anno, detratta da questa la sospensione cautelare eventualmente inflitta dall’autorità amministrativa.
L’imputato è stato giudicato per i seguenti reati:
1) artt. 186 comma 2 lett. b) e comma 2 sexies, 186 bis comma 1 lett. a) e comma 3 d.lgs. n. 285/1992, perché, alle ore 02.10 circa, conduceva lungo INDIRIZZO, in INDIRIZZO a COGNOME – il motociclo modello Yamaha TARGA_VEICOLO targato TARGA_VEICOLO (su cui viaggiavano come passeggeri COGNOME NOME e COGNOME NOME), in stato di ebbrezza dovuto all’uso di bevande alcooliche, con tasso alcolemico accertato pari a 1,07 g/I alle ore 03: 16 (come da referto del P. 0. COGNOME). Con le aggravanti di aver commesso il reato dopo le ore 22 e prima delle ore 7, da parte di conducente di età inferiore a ventuno anni.
Commesso a COGNOME, il 26 giugno 2021.
2) art. 187 comma 1, primo e quarto periodo, e comma 1 quater d.lgs. n. 285/1992 perché, alle ore 02:10 circa, conduceva – lungo INDIRIZZO, in INDIRIZZO a COGNOME – il motociclo modello Yamaha TARGA_VEICOLO targato TARGA_VEICOLO (su cui viaggiavano come passeggeri COGNOME NOME e COGNOME NOME), in stato di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione di sostanze stupefacenti (cannabinoidi). Con le aggravanti di aver commesso il reato dopo le ore 22 e prima delle ore 7, da parte di conducente di età inferiore a ventuno anni. Commesso a COGNOME, il 26 giugno 2021.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, NOME COGNOME, deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen, la violazione dell’art 168ter, comma 2, cod., violazione degli artt. 168-ter, comma 2, cod. pen. 186, comma 2 lett. b e 224 cornma 3, cod. strada.
Il ricorrente lamenta che il giudice di prime cure, nel disporre la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, abbia esercitato in maniera illegittima una potestà riservata ad apposito organo amministrativo, ovvero il AVV_NOTAIO. Evidenzia che l’istituto della messa alla prova si differenzia dalle altr
cause di estinzione del reatotper il suo carattere di composizione preventiva e pregiudiziale del conflitto penale, che non prevede un preventivo accertamento della penale responsabilità (a differenza della previsione contenuta nell’art. 186, comma 9-bis e nell’art. 187, comma 8-bis, cod. strada, con cui si impone ineludibilmente l’accertamento della responsabilità dell’imputato). Ciò induce a ritenere che non possa trovare applicazione nel caso che ci occupa la procedura prevista dall’art. 186, comma 9-bis e 187, comma 8-bis, cod. strada, che lascia al giudice, in deroga alla previsione generale di cui al citato art. 224, comma 3, cod. strada. la competenza a statuire la sanzione amministrativa accessoria (così Sez. 2 n. 266/2020).
Conseguentemente, il giudice che dichiari l’estinzione del reato per l’esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell’art. 168-ter c.p., non può applicare alcuna sanzione amministrativa accessoria, restando quest’ultima di competenza del AVV_NOTAIO ai sensi dell’art. 224, comma 3, cod. strad, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 4 nn. 17178/2023; 3717/2023; 52125/2018; 141/2019; 47991/2016; 40069/2015).
Per il ricorrente non solo il giudice di primo grado ha esercitato in maniera illegittima una potestà riservata al AVV_NOTAIO, ma non ha tenuto conto della pronuncia della Corte costituzionale con cui è stata dichiarata l’illegittimità costit zionale dell’art. 224, comma 3, cod. strada, nella parte in cui non prevede che, nel caso di estinzione del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool di cui all’a 186, comma 2, lett. b) e c), del medesimo decreto legislativo, per esito positivo della messa alla prova, il AVV_NOTAIO, applicando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, ne riduca la durata della metà. (Corte costituzionale sent. n. 163/2022). Il giudice, invece, ha applicato, la sanzione amministrativa della sospensione della patente nella massima estensione prevista dalla norma.
Il ricorrente, pertanto, chiede che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio limitatamente alla irrogata sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.
La parti hanno reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di doglianza sopra illustrato è fondato, per cui la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente all’irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, statuizione
che va eliminata, con trasmissione di copia della presente sentenza al AVV_NOTAIO di Agrigento per quanto di competenza ex art. 224, comma 3, cod. strada.
2. La questione che si propone a questa Corte – cne attiene alla competenza ad irrogare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ex art. 186, comma 2, cod. strada allorquando, constatato l’esito favorevole della messa alla prova, introdotta anche per i maggiorenni dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, il giudice procedente, come nel caso ar’odierno esame, abbia a dichiarare l’improcedibilità per intervenuta estinzione dei reato – è stata reiteratamente scrutinata da questa Corte di legittimità a partire da Sez. 4, n. 40069 del 17/09/2015, Pettorino, Rv. 264819 – 01, con pronunce successive che si sono tutte conformate a quella (cfr. Sez. 4, n. 29639 ciel 23/06/2016 Conti Rv. 267880 – 01; Sez. 4, n. 39107 del 08/07/2016 Rossini Rv. 267608 – 01; Sez. 6, n. 29796 del 25/05/2017 Feraboli Rv. 270348 – 01; Sez. 4, n. 3717 del 24/01/2023, Valentini Rv. 284091 – 01).
Nessun dubbio, sussiste, che la sanzione amministrativa de quo vada applicata. Il legislatore del 2014, si è preoccupato, infatti, con l’art. 3, comma 11, della legge 67/2014, di inserire nel codice penale l’art. 168-ter che, al secondo comma, prevede espressamente che l’estinzione del reato per l’esito positivo della messa alla prova non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie ove previste dalla legge. Si tratta, peraltro, di una previsione necessaria, in quanto il nuovo istituto della messa alla prova, che può essere fatto rientrare, a pieno titolo, nella cause di estinzione del reato (come si ricava inequivocabilmente proprio dal tenore del comma 2 dell’art. 168-ter, laddove la norma si riferisce agli effetti dell’esito positivo della prova) si caratterizza, tut via, per il suo carattere di strumento di composizione preventiva e pregiudiziale del conflitto penale, insorto con la formulazione dell’accusa verso l’imputato o con l’inizio dell’indagine da parte del PM. Non prevede, in altri termini, un preventivo accertamento di penale responsabilità.
3. Ritiene il Collegio, nel solco del consolidato orientamento giurisprudenziale di cui si è detto, di ribadire che, nel caso della sanzione amministrativa della sospensione della patente, la competenza all’irrogazione della stessa all’esito della positiva “messa alla prova” e dell’estinzione del reato vada individuata, ai sensi dell’art. 224, comma 3, cod. strada,in capo al AVV_NOTAIO. La norma in questione prevede, infatti, testualmente, che: ‘ <La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il AVV_NOTAIO procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione del
la sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria".
Non deve trarre in inganno, in tal senso, la diversa previsione di cui agli artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del medesimo codice della strada, sebbene vi siano indubbi punti di contatto nelle modalità (il lavoro di pubblica utilità) nell'esito (l'estinzione del reato) con il nuovo istituto della messa alla prova.
Il secondo comma dell'art. 168-bis cod. pen. delinea i contenuti del regime di messa alla prova, conferendo rilievo prioritario alle condotte riparative: "prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato". A tali condotte si associa l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma.
Alcuni contenuti del programma sono declinati dalla norma sostanziale in termini di possibilità. La messa alla prova "può implicare, tra l'altro" lo svolgimento di attività di volontariato sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.
Costituisce invece presupposto indefettibile del nuovo istituto la prestazione di lavoro di pubblica utilità ("la concessione della messa alla prova è (…) subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità"). E di tale prestazione lavorativa l'art. 168-bis, terzo comma, del codice penale, offre una definizione mutuata da quelle già contenute in disposizioni vigenti che contemplano la misura quale pena sostitutiva (art. 54 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 in tema di competenza penale del giudice di pace; artt. 186, comma 9 bis e 187, comma 8 bis del Codice della strada; art. 73, comma 5, del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309) o quale obbligo correlato alla sospensione condizionale della pena (art. 165 cod. pen.). Si tratta di prestazioni non retribuite in favore della collettività, affidate tenen conto "delle specifiche professionalità e attitudini lavorative dell'imputato", articolate secondo un orario giornaliero non superiore alle otto ore, da svolgere per non meno di dieci giorni, anche non continuativi, e da modulare in termini compatibili con le esigenze di lavoro, di studio di famiglia e di salute dell'imputato.
La centralità del lavoro gratuito nell'economia della misura è confermata dalla previsione dell'art. 168-quater del codice penale che individua il rifiuto opposto dall'imputato "alla prestazione del lavoro di pubblica utilità" come autonoma causa di revoca anticipata e da quella del nuovo art. 464-bis, comma quarto
lett. b), cod. proc. pen. che indica "le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale" tra i contenuti obbligatori del programma di trattamento che l'imputato deve allegare all'istanza di ammissione; e anche dal disposto del nuovo art. 141 -ter, comma 3. disp. att. cod. proc. pen., che coniuga all'indicativo la previsione, tra gli allegati che devono corredare il programma di trattamento da sottoporre al giudice in vista dell'ammissione della misura, l'adesione dell'ente "presso il quale l'imputato è chiamato a svolgere le proprie prestazioni". Dunque, a previsione obbligatoria del lavoro di pubblica utilità costituisce il profilo sanzionatorio di maggior riliev della nuova misura (una sanzione sostitutiva di tipo prescrittivo, secondo una definizione dottrinaria), quello che esprime la sua "necessaria componente afflittiva", secondo quanto si evince dai lavori preparatori della legge 67/2014.
Come si diceva in precedenza, tuttavia, la finalità della messa alla prova, introdotta dall'art. 168-bis cod. pen., appare essere quella di composizione preventiva e "pregiudiziale" del conflitto penale, non presupponendo la sua applicazione la pronuncia di una sentenza di condanna.
In tale prospettiva si coglie appieno la distinzione con l'istituto disciplinato dal comma 9 bis dell'art. 186 cod. strada e dal comma 8 bis dell'art. 187 cod. strada, i quali – pur potendo consentire di pervenire alla finale estinzione del reato – presuppongono il passaggio necessario attraverso l'inflizione all'imputato di una condanna, la cui pena viene poi convertita nella forma alternativa di espiazione, data dal lavoro di pubblica utilità.
In altri termini, per l'applicazione della previsione contenuta nel comma 9bis dell'art. 186 e nel comma 8 bis dell'art. 187 cod. strada, si impone ineludibilmente l'accertamento della responsabilità dell'imputato, tramite la celebrazione del giudizio in forma dibattimentale, oppure con lo svolgimento del rito abbreviato, o, comunque, la sua definizione con l'adozione dell'applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. o anche con decreto penale cL condanna non opposto. Ciò in quanto, per lo specifico dettato normativo di cui ai citati co. 9bis dell'ar 186 Cod. strada e co. 8bis dell'art. 187 cod. strada "../c3 pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella de/lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274…".
Al positivo esito del lavoro di pubblica utilità, si verifica, pertanto, l'eff estintivo del reato. Peraltro, nel caso dello svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità ex art. 186 co. 9 bis cod strada ed ex art. 187 co. 8 bis cod.
strada si produce un effetto favorevole anche sull'entità della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che viene, con sentenza emessa dal giudice procedente in un'udienza da fissarsi ad hoc, ridotta della metà (così testualmente la norma: "il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato").
Ancorché riferiti alla medesima sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, la dirimente considerazione della sostanziale differenza degli istituti, l'uno (quello relativo alla messa alla prova di cui all'art. 168-bis cod. pe che prescinde dall'accertamento di una penale responsabilità e gli altri (quelli di cui agli artt. 186 co. 9 bis e 187 co. 8 bis cod. strada) in cui il lavoro di pubblica utilità da svolgersi è sanzione sostitutiva di un'irrogata pena conseguente ad un'affermazione di penale responsabilità, induce dunque a ritenere che non possa trovare applicazione nel caso che ci occupa la procedura prevista dagli artt. 186 comma 9bis e 187 comma 8bis cod. strada, che lascia al giudice, in deroga alla previsione generale di cui al citato art. 224 comma 3 cod. strada, la competenza, previa fissazione di apposita udienza, a statuire la sanzione amministrativa della sospensione della patente.
Qualche perplessità desta la circostanza che, a fronte di un accertamento di penale responsabilità, gli artt. 186 comma. 9 bis e 187 comma 8 bis cod. strada. prevedano espressamente una riduzione della metà della sanzione amministrativa, mentre analoga riduzione non è stata prevista nel caso di estinzione del reato ex art. 168-bis cod. pen. laddove manca l'accertamento di responsabilità
Ciò appare, tuttavia, frutto di una legittima scelta del legislatore che, come si è premurato di scrivere l'art. 168-ter del codice penale per precisare che l'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge, ben avrebbe potuto prevederne anche una riduzione. E se non l'ha fatto, evidentemente, è perché ha considerato l'assorbente vantaggio, per chi richiede la messa alla prova, pur a sanzione amministrativa accessoria inalterata, di poter pervenire all'estinzione del reato senza alcun accertamento di penale responsabilità a suo carico.
5. In difetto di assimilabilità dell'istituto all'odierno esame a quello di cui ag artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis cod. strada si torna dunque alla previsione di carattere generale di cui all'art. 224 comma 3bis cod. strada che individua la competenza nel AVV_NOTAIO.
Tale conclusione, peraltro, si pone in continuità con le condivisibili conclusioni cui in passato era pervenuta questa Corte di legittimità in relazione all'estinzione del reato per intervenuta oblazione (Sez. 4, n. 41818 del
10/07/2009, COGNOME, Rv. 245455; Sez. 4, n. 34293 del 16/03/2004, COGNOME, Rv. 229384; in precedenza, conformi, Sez. 4 nn. 24392/2003, 25457/2003, 460561/2003, non massimate).
In quei casi si era affermato che il giudice penale, che aveva dichiarato l'estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186, comma 2, cod. strada per intervenuta oblazione, non poteva applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, rimessa, ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod. strada al AVV_NOTAIO, che avrebbe dovuto procedere all'accertamento della sussistenza delle condizioni di legge pe, – l'applicazione della predetta sanzione, richiamandosi agli artt. 218 e 219 cod. strada, nelle parti compatibili
Una conclusione siffatta è coerente anche con la previsione di cui all'art. 186 comma 2 cod. strada che vuole che la sanzione amministrativa accessoria (evidentemente quella che applica il giudice, vista la previsione per l'estinzione del reato di cui al successivo art. 224 comma 3 cod. strada) segua "l'accertamento del reato". Peraltro, il secondo comma dell'art. 221 cod, strada prevede espressamente l'ipotesi di definizione del processo penale "per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità", nel qual caso la competenza del giudice penale in ordine all'applicazione della sanzicne amministrativa viene espressamente a cessare perché lo prevede la stessa disposizione di legge.
Il ben diverso "accertamento", effettuato in sede amministrativa (della violazione amministrativa) – che va sottoposto al procedimento di accertamento specifico, incidenter tantum, nell'ambito del processo penale nel caso ipotizzato dall'art. 221 comma 1 cod. strada- riprenderà dunque capacità di spiegare effetti autonomi allorché in sede penale si sia esclusa "l'esistenza di un reato che dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato…"; con la conseguenza che gli atti vengono restituiti per riprendere il loro corso nella naturale sede amministrativa.
Se ne trae la conclusione che il giudice il quale -come nel caso che ci occupa- pronunci sentenza di intervenuta estinzione del reato ex art. 168 ter comma 2 cod. pen. per positivo esito della messa alla prova, non può e non deve applicare la sanzione amministrativa accessoria, che verrà poi applicata dal AVV_NOTAIO competente a seguito di trasmissione degli atti da parte del cancelliere ed in seguito a passaggio in giudicato della sentenza che tale estinzione del reato accerta e dichiara (ex art. 224, comma 3, cod. strada).
L'art. 223, comma 4, cod. strada dispone – strumentalmente anche a tale finalità – che le sentenze ed i decreti, una volta divenuti irrevocabili, vengano trasmessi al AVV_NOTAIO entro i successivi quindici giorni a cu -a del cancelliere competente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di g da, statuizione che elimina.
Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza al AVV_NOTAIO di Ag gento per quanto di competenza ex art. 224, comma 3, cod. strad.
Così deciso il 25/06/2024