Sanzione Accessoria e Patteggiamento: La Cassazione Chiarisce l’Obbligo di Riduzione
In materia di omicidio stradale, la scelta del rito alternativo del patteggiamento comporta conseguenze precise non solo sulla pena principale, ma anche sulla sanzione accessoria della sospensione della patente. Con la sentenza n. 22594/2024, la Corte di Cassazione interviene per ribadire un principio fondamentale: la riduzione della sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada in caso di patteggiamento è un obbligo per il giudice, anche di fronte a una condotta di guida di eccezionale gravità.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un tragico incidente stradale. L’imputata, alla guida del proprio veicolo, circolava contromano invadendo completamente la corsia opposta. Dopo aver perso il controllo del mezzo e urtato un manufatto a bordo strada, investiva violentemente un pedone, causandone la morte immediata. A seguito di accordo con la pubblica accusa, il Giudice per l’Udienza Preliminare del Tribunale di Arezzo applicava la pena richiesta (patteggiamento) per il reato di omicidio stradale. Contestualmente, applicava la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida nella misura massima di quattro anni.
I Motivi del Ricorso e la Sanzione Accessoria
La difesa dell’imputata ha proposto ricorso in Cassazione lamentando due vizi della sentenza di primo grado.
1. Mancata motivazione: In primo luogo, si contestava la mancata indicazione degli elementi sfavorevoli che avessero giustificato l’applicazione della sanzione massima di quattro anni di sospensione della patente.
2. Violazione di legge: In secondo luogo, e in modo più decisivo, si eccepiva la violazione dell’art. 222, comma 2-bis, del Codice della Strada. Tale norma prevede espressamente che, in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), la durata della sospensione della patente sia diminuita fino a un terzo.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha analizzato distintamente le due doglianze, giungendo a conclusioni opposte.
La Gravità della Colpa Giustifica la Misura Massima
Sul primo punto, la Cassazione ha ritenuto il motivo infondato. Secondo i giudici, la gravità estrema della colpa emergeva in modo inequivocabile dalla stessa descrizione del fatto contenuta nel capo di imputazione. La condotta di guida – circolazione contromano con invasione totale della carreggiata opposta e perdita di controllo – era talmente grave da giustificare di per sé l’applicazione della sanzione accessoria nella sua misura massima, senza necessità di ulteriori e specifiche motivazioni da parte del giudice di merito.
L’Obbligo di Riduzione della Sanzione Accessoria con il Patteggiamento
Sul secondo punto, invece, la Corte ha accolto pienamente le ragioni della difesa. I giudici di legittimità hanno affermato che il GUP di Arezzo ha errato nel non applicare la diminuzione della sanzione prevista specificamente per i casi di patteggiamento. L’articolo 222, comma 2-bis, del Codice della Strada stabilisce un meccanismo premiale legato alla scelta del rito alternativo, che impone una riduzione della sanzione amministrativa. Tale riduzione è obbligatoria e non discrezionale.
Le motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione distinguendo nettamente la valutazione della gravità del fatto dalla corretta applicazione delle norme procedurali. La gravità della condotta serve a determinare la misura base della sanzione, che in questo caso poteva legittimamente essere fissata al massimo (quattro anni). Tuttavia, una volta che l’imputato accede al rito del patteggiamento, scatta l’obbligo legale di applicare la riduzione prevista dalla legge come contropartita per la scelta deflattiva del rito. Il giudice di merito, pur avendo correttamente applicato la pena principale concordata, ha omesso di applicare la conseguente e obbligatoria riduzione sulla sanzione accessoria.
Le conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo all’omessa riduzione della sanzione amministrativa accessoria. Ha quindi disposto il rinvio al Tribunale di Arezzo, che in diversa composizione fisica dovrà ricalcolare la durata della sospensione della patente, applicando la diminuzione prevista dall’art. 222, comma 2-bis, del Codice della Strada. La pronuncia ribadisce che i benefici legati ai riti alternativi, come il patteggiamento, si estendono anche alle sanzioni amministrative accessorie e il giudice non può disapplicarli, neanche a fronte di reati di particolare allarme sociale.
Nei casi di omicidio stradale definiti con patteggiamento, la sanzione accessoria della sospensione della patente deve essere ridotta?
Sì. Secondo la sentenza, l’art. 222, comma 2-bis, del Codice della Strada prevede che la sanzione della sospensione della patente sia diminuita fino a un terzo, e tale riduzione è obbligatoria quando si applica la pena su richiesta delle parti.
La gravità eccezionale della condotta può escludere la riduzione della sanzione accessoria in caso di patteggiamento?
No. La gravità della condotta incide sulla determinazione della sanzione base (che può essere fissata anche nel massimo), ma non può escludere la successiva e obbligatoria riduzione prevista dalla legge come beneficio per aver scelto il rito del patteggiamento.
Qual è stata la conseguenza della decisione della Cassazione?
La Corte ha annullato la sentenza solo per la parte relativa alla durata della sanzione accessoria. Il caso è stato rinviato al Tribunale di Arezzo, che dovrà emettere una nuova decisione sul punto, applicando obbligatoriamente la riduzione prevista per legge alla sospensione della patente.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 22594 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 22594 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 19/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOSCOTRECASE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di AREZZO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette~e conclusioni del PG (Av- GLYPH e n A- , ,t-; GLYPH C3-
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il difensore di COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza resa, ai sens dell’art. 444 e ss. cod. proc. pen., dal Giudice dell’udienza preliminar Tribunale di Arezzo per il delitto di cui all’art. 589-bis, comma 1, cod. pen., cui è stata applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione del patente di guida per la durata di quattro anni.
1.2. Con l’unico motivo proposto, la difesa articola due doglianze. Con la prima eccepisce l’omessa indicazione degli elementi sfavorevoli alla prevenuta che valutati ai sensi dell’art. 218, comma 2, d.lgs. 285/1992, avrebbero potu giustificare l’applicazione della sospensione della patente di guida nella misura anni quattro; con la seconda, lamenta violazione di legge per non avere il Giudic disposto la riduzione dell’anzidetta sanzione amministrativa accessoria, applica nel massimo, prevista nel caso di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c proc. pen.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso pe l’accoglimento del ricorso.
Meritevole di accoglimento è unicamente la seconda doglianza. Invero, il Gup del Tribunale di Arezzo, dopo aver applicato all’imputata la pena richiesta, erroneamente applicato la sanzione amministrativa della sospensione della patente per la durata massima di quattro anni. Invero, l’art. 222, comma 2 bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, prevede che la sanzione amministrativa accessori della sospensione della patente fino a quattro anni sia diminuita fino a un te nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del co di procedura penale. Infondata è, invece, la prima censura. L’imputazione evidenzia, invero, un profilo di colpa gravissimo, consistito nel circo contromano, con invasione totale dello spazio destinato all’opposto senso di marci e perdita di controllo dell’autoveicolo, che impattava contro un manufatto margine della carreggiata ed investiva violentemente il pedone, NOME, cagionandone la morte immediata.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente all’omessa riduzione ex art. 222, comma 2-bis, c.d.s., con rinvio sul punto al Tribunale di Arezzo in diversa composizione fisica. Il ricorso va rigettato nel res
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa riduzione ex art. 222, comma 2-bis, c.d.s., e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Arezzo in diversa composizione fisica. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 19 dicembre 2023
Il Consigliere estensore a Il P i esidente