Sanzione Accessoria: La Motivazione nella Sentenza di Patteggiamento
Nel contesto del patteggiamento, la determinazione della sanzione accessoria rappresenta un momento cruciale che sfugge all’accordo tra le parti e rientra nella piena discrezionalità del giudice. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce i confini dell’obbligo di motivazione del giudice su questo specifico punto, offrendo spunti fondamentali per la difesa. Il caso analizzato riguarda la sospensione della patente di guida a seguito di un reato di lesioni stradali.
I Fatti del Caso
Il Tribunale di Trieste, accogliendo la richiesta di patteggiamento, condannava un imputato alla pena di un mese e dieci giorni di reclusione per il reato di lesioni stradali. Congiuntamente alla pena principale, il giudice disponeva la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per una durata di sei mesi.
Contro questa decisione, la difesa dell’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, il giudice non aveva adeguatamente spiegato le ragioni che lo avevano portato a determinare la durata della sospensione della patente in quella specifica misura.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno stabilito che, nel caso di specie, la decisione del Tribunale era corretta e non necessitava di una motivazione più approfondita. La Corte ha colto l’occasione per ribadire principi consolidati in materia di patteggiamento e applicazione delle sanzioni accessorie.
Le Motivazioni: la sanzione accessoria e i limiti alla motivazione
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella distinzione tra la pena concordata tra le parti e la sanzione accessoria, la cui determinazione è di esclusiva competenza del giudice. Quest’ultimo, infatti, non è vincolato da alcun accordo su tale punto e deve procedere a una valutazione autonoma.
La Corte ha precisato che l’obbligo di motivazione del giudice sulla durata della sanzione accessoria non è assoluto. Facendo riferimento a una giurisprudenza consolidata, ha affermato un principio chiave: se la misura della sanzione si attesta su valori ‘minimi-medi’ rispetto alla forbice edittale (in questo caso, sei mesi a fronte di un massimo di due anni), il giudice non è tenuto a fornire una specifica e dettagliata motivazione. L’obbligo di una motivazione rafforzata sorge solo qualora la sanzione superi la ‘media edittale’ o quando sussistano specifici profili di meritevolezza a favore dell’imputato che il giudice ha deciso di non considerare.
Nel caso esaminato, la sanzione di sei mesi è stata ritenuta contenuta e adeguata alla gravità del fatto e alla colpa dell’imputato, data l’inosservanza di plurime regole cautelari. In assenza di elementi positivi da valorizzare a favore del ricorrente, la decisione del Tribunale è stata considerata immune da vizi. Il ricorso è stato inoltre giudicato di carattere palesemente dilatorio e manifestamente infondato, comportando la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza conferma che impugnare la misura di una sanzione accessoria in una sentenza di patteggiamento è possibile, ma richiede argomentazioni solide. Non è sufficiente lamentare genericamente la mancanza di motivazione se la sanzione applicata è ragionevole e rientra nella prima metà della forbice edittale. La difesa che intende contestare tale misura deve evidenziare specifici ‘profili di meritevolezza’ (come un comportamento processuale particolarmente collaborativo o circostanze personali rilevanti) che il giudice di merito avrebbe ingiustamente trascurato. In assenza di tali elementi, un ricorso basato unicamente sul presunto difetto di motivazione rischia di essere dichiarato inammissibile, con conseguente aggravio di spese per l’imputato.
È possibile impugnare la durata della sanzione accessoria decisa in una sentenza di patteggiamento?
Sì, la determinazione della sanzione accessoria è un atto autonomo del giudice e può essere impugnata per vizi di legittimità, anche al di là dei limiti previsti per l’impugnazione della sentenza di patteggiamento in sé.
Il giudice deve sempre motivare in modo specifico la durata della sospensione della patente?
No. Secondo la giurisprudenza della Cassazione, il giudice non è tenuto a fornire una motivazione specifica quando la misura della sanzione non supera la media edittale (il punto intermedio tra il minimo e il massimo previsto dalla legge) e non emergono particolari profili di meritevolezza a favore dell’imputato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso giudicato ‘dilatorio’ o ‘manifestamente infondato’?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile per tali ragioni, il ricorrente viene condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver promosso un’impugnazione priva di serio fondamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44452 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44452 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2022 del TRIBUNALE di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.11 Tribunale di Trieste, su richiesta dell’imputato, cui ha prestato consenso l’ufficio del pubblico ministero, ha applicato a COGNOME NOME la pena di mesi uno, giorni dieci di reclusione in relazione al reato di lesioni stradali, disponendo la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei.
Avverso la suddetta sentenza di applicazione della pena insorge la difesa dell’imputato la quale denuncia difetto di motivazione per non avere evidenziato le ragioni della determinazione della sanzione amministrativa accessoria nella anzi detta misura.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il giudice in sede di applicazione della pena su richiesta ha fornito adeguato conto, nei limiti peraltro imposti dalla sommarietà del rito, dei criteri di determinazione della sanzione amministrativa accessoria da applicare, tema estraneo all’accordo delle parti, sul quale il giudice è tenuto ad una valutazione puntuale e che risulta autonomamente impugnabile per vizi di legittimità anche oltre i limiti imposti dall’art.448 comma 2 bis cod. proc.pen. (sez.0 26.9.2019, Melzani; sez.5, 13.11.2019, NOME, Rv.277552).
Infondata risulta invero l’articolazione concernente il fatto che la sanzione é stata determinata in termini eccessivi, trattandosi di sanzione amministrativa accessoria contenuta in termini minimi-medi edittali (sei mesi di sospensione della patente di guida a fronte di un massimo di due anni), e in termini assolutamente adeguati alla gravità della condotta e al grado della colpa in ragione delle plurime regole cautelari specifiche inosservate.
4.1 A tale proposito la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che il giudice, che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non deve fornire una motivazione sul punto allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino specifici profili di meritevolezza in favore dell’imputato (sez.4, 29.1.2014, Armaneti e altro, Rv.259211). Il giudice si è attenuto a tale limite edittale in assenza di ulteriori profili da valorizzare.
Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla manifesta infondatezza delle doglianze articolate dall’imputato, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 05-10-23.